Art. 15-quinquies.
         Rilascio automatico delle certificazioni di anagrafe
                e di stato civile - Farmacie comunali
 
(( 1. Le amministrazioni comunali possono avvalersi di sistemi     ))
(( automatizzati per il rilascio diretto al richiedente delle      ))
(( certificazioni d'anagrafe e di stato civile, garantendo         ))
(( comunque l'assolvimento di ogni imposta o diritto sugli atti    ))
(( emessi. A tal fine e' ammesso sostituire la firma autografa     ))
(( dell'ufficiale d'anagrafe o di stato civile con quella in       ))
(( formato grafico del sindaco o dell'assessore delegato, apposta  ))
(( al momento dell'emissione automatica del certificato. I         ))
(( certificati cosi' emessi sono validi ad ogni effetto di legge,  ))
(( qualora l'originalita' degli stessi sia garantita da sistemi    ))
(( che non ne consentano la fotoriproduzione per copie identiche,  ))
(( come l'utilizzo di fogli filigranati o di timbri a secco. Il    ))
(( sistema utilizzato deve essere approvato con decreto del        ))
(( Ministro dell'interno di concerto con il Ministro di grazia e   ))
(( giustizia.                                                      ))
(( 2. Le facolta' previste dall'art. 12 della legge 2 aprile 1968, ))
(( n. 475 (a), competono anche alle amministrazioni comunali nelle ))
(( ipotesi di cui all'articolo 9 della legge medesima (a) .        ))
 
             (a)  La  legge  n.  475/1968  reca  norme concernenti il
          servizio farmaceutico. Il testo degli articoli 9 e 12 e' il
          seguente:
             "Art.  9.  - Le farmacie che si rendano vacanti e quelle
          di nuova istituzione a seguito della revisione della pianta
          organica  possono, per la meta', essere assunte in gestione
          dal comune secondo le norme stabilite dal regio decreto  15
          ottobre 1925, n. 2578.
             Nel  caso che la sede della farmacia resasi vacante o di
          nuova istituzione accolga uno o piu'  ospedali  civili,  il
          diritto  alla  prelazione  per  l'assunzione della gestione
          spetta   rispettivamente   all'amministrazione   dell'unico
          ospedale   o   di   quello  avente  il  maggior  numero  di
          posti-letto.
             Quando  la  farmacia  vacante o di nuova istituzione sia
          unica,  la  prelazione  prevista  ai  commi  precedenti  si
          esercita   alternativamente   al   concorso   previsto   al
          precedente art. 3, tenendo presenti le prelazioni  previste
          nei   due   commi   precedenti   per  determinare  l'inizio
          dell'alternanza.
             Quando  il  numero  delle  farmacie  vacanti  e di nuova
          istituzione  risulti  dispari  la  preferenza  spetta,  per
          l'unita' eccedente, al comune.
             Sono escluse dalla prelazione e sono messe a concorso le
          farmacie il cui precedente titolare abbia il figlio  o,  in
          difetto  di  figli,  il coniuge farmacista purche' iscritti
          all'albo.
             Nei  casi  di  prelazione previsti dal presente articolo
          restano salvi gli obblighi contemplati  dall'art.  110  del
          testo  unico  delle  leggi  sanitarie  approvato  con regio
          decreto 27 luglio 1934, n. 1265".
             "Art.   12.  -  E'  consentito  il  trasferimento  della
          titolarita' della farmacia, decorsi 5 anni dalla conseguita
          titolarita'.
             Il  trasferimento  puo'  aver  luogo  solo  a  favore di
          farmacista che abbia conseguito la titolarita'  o  che  sia
          risultato idoneo in un precedente concorso.
             Il trasferimento del diritto di esercizio della farmacia
          deve   essere   riconosciuto   con   decreto   del   medico
          provinciale.
             Il  farmacista  che  abbia ceduto la propria farmacia ai
          sensi del presente articolo o del successivo  art.  18  non
          puo'  concorrere  all'assegnazione  di un'altra farmacia se
          non  sono  trascorsi  almeno  dieci  anni   dall'atto   del
          trasferimento.
             A tal fine, il medico provinciale della provincia in cui
          ha sede l'esercizio ceduto e' tenuto a segnalare l'avvenuto
          trasferimento al Ministero della sanita'.
             Il  farmacista  titolare  al  momento  del trasferimento
          decade dalla precedente titolarita'.
             Al  farmacista  che abbia trasferito la propria farmacia
          e' consentito, per una volta soltanto nella  sua  vita,  ed
          entro  un  anno  dal  trasferimento,  di  poter  acquistare
          un'altra farmacia senza  dover  superare  il  concorso  per
          l'assegnazione di cui al quarto comma".