Art. 15-quinquies. Rilascio automatico delle certificazioni di anagrafe e di stato civile - Farmacie comunali (( 1. Le amministrazioni comunali possono avvalersi di sistemi )) (( automatizzati per il rilascio diretto al richiedente delle )) (( certificazioni d'anagrafe e di stato civile, garantendo )) (( comunque l'assolvimento di ogni imposta o diritto sugli atti )) (( emessi. A tal fine e' ammesso sostituire la firma autografa )) (( dell'ufficiale d'anagrafe o di stato civile con quella in )) (( formato grafico del sindaco o dell'assessore delegato, apposta )) (( al momento dell'emissione automatica del certificato. I )) (( certificati cosi' emessi sono validi ad ogni effetto di legge, )) (( qualora l'originalita' degli stessi sia garantita da sistemi )) (( che non ne consentano la fotoriproduzione per copie identiche, )) (( come l'utilizzo di fogli filigranati o di timbri a secco. Il )) (( sistema utilizzato deve essere approvato con decreto del )) (( Ministro dell'interno di concerto con il Ministro di grazia e )) (( giustizia. )) (( 2. Le facolta' previste dall'art. 12 della legge 2 aprile 1968, )) (( n. 475 (a), competono anche alle amministrazioni comunali nelle )) (( ipotesi di cui all'articolo 9 della legge medesima (a) . ))
(a) La legge n. 475/1968 reca norme concernenti il servizio farmaceutico. Il testo degli articoli 9 e 12 e' il seguente: "Art. 9. - Le farmacie che si rendano vacanti e quelle di nuova istituzione a seguito della revisione della pianta organica possono, per la meta', essere assunte in gestione dal comune secondo le norme stabilite dal regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578. Nel caso che la sede della farmacia resasi vacante o di nuova istituzione accolga uno o piu' ospedali civili, il diritto alla prelazione per l'assunzione della gestione spetta rispettivamente all'amministrazione dell'unico ospedale o di quello avente il maggior numero di posti-letto. Quando la farmacia vacante o di nuova istituzione sia unica, la prelazione prevista ai commi precedenti si esercita alternativamente al concorso previsto al precedente art. 3, tenendo presenti le prelazioni previste nei due commi precedenti per determinare l'inizio dell'alternanza. Quando il numero delle farmacie vacanti e di nuova istituzione risulti dispari la preferenza spetta, per l'unita' eccedente, al comune. Sono escluse dalla prelazione e sono messe a concorso le farmacie il cui precedente titolare abbia il figlio o, in difetto di figli, il coniuge farmacista purche' iscritti all'albo. Nei casi di prelazione previsti dal presente articolo restano salvi gli obblighi contemplati dall'art. 110 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265". "Art. 12. - E' consentito il trasferimento della titolarita' della farmacia, decorsi 5 anni dalla conseguita titolarita'. Il trasferimento puo' aver luogo solo a favore di farmacista che abbia conseguito la titolarita' o che sia risultato idoneo in un precedente concorso. Il trasferimento del diritto di esercizio della farmacia deve essere riconosciuto con decreto del medico provinciale. Il farmacista che abbia ceduto la propria farmacia ai sensi del presente articolo o del successivo art. 18 non puo' concorrere all'assegnazione di un'altra farmacia se non sono trascorsi almeno dieci anni dall'atto del trasferimento. A tal fine, il medico provinciale della provincia in cui ha sede l'esercizio ceduto e' tenuto a segnalare l'avvenuto trasferimento al Ministero della sanita'. Il farmacista titolare al momento del trasferimento decade dalla precedente titolarita'. Al farmacista che abbia trasferito la propria farmacia e' consentito, per una volta soltanto nella sua vita, ed entro un anno dal trasferimento, di poter acquistare un'altra farmacia senza dover superare il concorso per l'assegnazione di cui al quarto comma".