Art. 15-sexies.
          Trattamento economico degli amministratori locali
 
(( 1. L'articolo 18 della legge 27 dicembre 1985, n. 816 (a), e'   ))
(( sostituito dal seguente:                                        ))
(( "Art. 18 (Disposizione transitoria). - 1.  I cittadini di       ))
(( cui al precedente articolo 1 che, alla data di entrata in       ))
(( vigore della presente legge, godono del trattamento economico   ))
(( previsto dall'articolo 3 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078  ))
(( (b), conservano a loro richiesta tale trattamento anche in caso ))
(( di successivi rinnovi dello stesso mandato, come determinato    ))
(( dalla legge 18 dicembre 1979, n. 632 (c)".                      ))
 
              (a) La legge n. 816/1985 reca: "Aspettative, permessi e
          indennita' degli amministratori locali".
             (b)  Il  testo  dell'art.  3  della  legge  n. 1078/1966
          (Posizione e trattamento dei dipendenti dello Stato e degli
          altri  enti  pubblici eletti a cariche presso enti autonomi
          territoriali) e' il seguente:
             "Art.  3.  -  Al  personale collocato in aspettativa, ai
          sensi dell'art. 1 della presente legge, spetta il  seguente
          trattamento economico:
              1)  l'indennita'  di carica, se deliberata dall'ente od
          azienda, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni  di
          legge;
              2)  un  assegno,  sempre  a carico dell'ente od azienda
          presso cui il dipendente ricopre la carica  elettiva,  pari
          all'eventuale   eccedenza   tra  il  trattamento  netto  di
          stipendio, paga  o  retribuzione,  prevista  dalle  vigenti
          disposizioni   per   la   qualifica   o   grado   ricoperte
          nell'amministrazione  di  appartenenza  ed  i  4/10   della
          predetta indennita' di carica;
              3)   le   quote  di  aggiunta  di  famiglia,  a  carico
          dell'amministrazione di appartenenza. L'amministrazione  di
          appartenenza provvede altresi' al versamento dei rispettivi
          fondi ai sensi delle vigenti disposizioni di  legge,  delle
          ritenute  erariali,  nonche'  delle  trattenute relative al
          trattamento di quiescenza, di previdenza  e  di  assistenza
          sanitaria.
             Le altre eventuali trattenute gravanti sulla parte dello
          stipendio calcolato al netto, vengono operate dall'ente  od
          azienda  presso  cui l'impiegato ricopre la carica elettiva
          sull'assegno, di cui al  n.  2)  del  precedente  comma,  e
          versate all'amministrazione di appartenenza che provvede ai
          relativi adempimenti.
             Qualora  l'ente  o  l'azienda,  presso cui il dipendente
          ricopre  la   carica   elettiva,   non   abbia   deliberato
          l'attribuzione  dell'indennita'  di carica, al personale di
          cui  trattasi  viene  corrisposto  a  carico  dell'ente  od
          azienda  un assegno pari al trattamento netto di stipendio,
          paga o retribuzione, previsto per la  qualifica  o  per  il
          grado ricoperti nell'amministrazione di appartenenza.
             In  tal  caso si applicano le disposizioni contenute nel
          n. 3) del primo comma e  nel  secondo  comma  del  presente
          articolo".
             (c) La legge n. 632/1979 reca: "Aumento delle indennita'
          per amministratori e consiglieri di comuni e province".