Art. 16. Copertura finanziaria (( 1. All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni del )) (( presente capo - con esclusione di quello di cui all'articolo )) (( 15- ter, comma 2 - valutato in lire 23.687.000 milioni )) (( per l'anno 1990 e lire 701.500 milioni per ciascuno degli anni )) (( 1991 e 1992, si provvede: )) (( a) quanto a lire 21.087.000 milioni )) per l'anno 1990, mediante parziale riduzione dell'accantonamento "Disposizioni finanziarie per le province, per i comuni e le comunita' montane" iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990; b) quanto a lire 100.000 milioni per l'anno 1990, mediante parziale riduzione dell'accantonamento "Contributi in favore delle comunita' montane" iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990; c) quanto a lire 2.500.000 milioni per l'anno 1990, mediante utilizzo delle risorse, specificamente destinate alle province ed a comuni, di cui al decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384 (a) ; (( d) quanto a lire 41.500 milioni )) per ciascuno degli anni 1991 e 1992, mediante parziale utilizzo delle proiezioni per gli stessi anni 1991 e 1992 dell'accantonamento "Disposizioni finanziarie per le province, per i comuni e le comunita' montane" iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990; e) quanto a lire 660.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, mediante parziale utilizzo delle proiezioni per gli stessi anni 1991 e 1992 dell'accantonamento "Concorso statale per mutui contratti dalle province, dai comuni e dalle comunita' montane per finalita' di investimento (rate ammortamento mutui)" iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990. 2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
(a) Il D.L. n. 332/1989 reca: "Misure fiscali urgenti".