Art. 16.
                        Copertura finanziaria
 
(( 1. All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni del ))
(( presente capo - con esclusione di quello di cui all'articolo    ))
(( 15- ter, comma 2 - valutato in lire 23.687.000 milioni          ))
(( per l'anno 1990 e lire 701.500 milioni per ciascuno degli anni  ))
(( 1991 e 1992, si provvede:                                       ))
    ((  a)  quanto  a  lire  21.087.000  milioni  )) per l'anno 1990,
mediante   parziale   riduzione   dell'accantonamento   "Disposizioni
finanziarie  per  le  province,  per i comuni e le comunita' montane"
iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno 1990;
    b)  quanto  a  lire  100.000  milioni  per  l'anno 1990, mediante
parziale riduzione dell'accantonamento "Contributi  in  favore  delle
comunita'   montane"   iscritto  al  capitolo  9001  dello  stato  di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990;
    c)  quanto  a  lire  2.500.000  milioni per l'anno 1990, mediante
utilizzo delle risorse, specificamente destinate alle province  ed  a
comuni,   di   cui  al  decreto-legge  30  settembre  1989,  n.  332,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989,  n.  384
(a) ;
    ((  d)  quanto  a  lire 41.500 milioni )) per ciascuno degli anni
1991 e 1992, mediante parziale  utilizzo  delle  proiezioni  per  gli
stessi anni 1991 e 1992 dell'accantonamento "Disposizioni finanziarie
per le province, per i comuni e le comunita'  montane"  iscritto,  ai
fini  del  bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990;
    e)  quanto  a lire 660.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e
1992, mediante parziale utilizzo delle proiezioni per gli stessi anni
1991 e 1992 dell'accantonamento "Concorso statale per mutui contratti
dalle province, dai comuni e dalle comunita' montane per finalita' di
investimento   (rate  ammortamento  mutui)"  iscritto,  ai  fini  del
bilancio  triennale  1990-1992,  al  capitolo  9001  dello  stato  di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990.
  2.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
             (a)  Il D.L. n. 332/1989 reca: "Misure fiscali urgenti".