Art. 17.
                        Fondo comune regionale
 
  1.  Per  l'anno  1990  la  quota  del  15 per cento dell'imposta di
fabbricazione sugli oli minerali, loro derivati e prodotti  analoghi,
indicata  alla lettera a) del primo comma dell'articolo 8 della legge
16 maggio 1970, n. 281, e' ridotta al 13,18 per cento.
  2.  Il fondo comune regionale, determinato ai sensi dell'articolo 8
della legge 16 maggio 1970, n. 281  (a),  e'  integrato  dell'importo
occorrente  per  assicurare  una  consistenza del fondo stesso pari a
lire 6.000 miliardi per l'anno 1990.
  3.  Il  fondo comune, cosi' determinato, e' comprensivo delle somme
di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1  febbraio 1989,  n.  40
(b),  e  viene  ripartito  ed  erogato,  nell'importo  di  lire 5.000
miliardi, con le modalita' e i criteri di cui al comma 3 del medesimo
articolo  1. Il residuo importo di lire 1.000 miliardi viene, invece,
ripartito ed erogato con i criteri che all'uopo verranno fissati  con
decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentita  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, quale fondo perequativo che
tenga anche conto del diversificato gettito delle maggiori entrate di
cui all'articolo 23, comma 1. (( Il Ministro per gli affari regionali
ed i problemi istituzionali riferisce alla  Commissione  parlamentare
per  le  questioni  regionali sui predetti criteri.)) Per l'anno 1990
rimangono acquisite  al  bilancio  dello  Stato  le  entrate  di  cui
all'articolo 1, comma 4, della predetta legge n. 40 del 1989 (b).
 
             (a)  Si  trascrive  il testo del primo comma dell'art. 8
          della  legge  n.  281/1970  (Provvedimenti  finanziari  per
          l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario):
             "Nello stato di previsione della spesa del Ministero del
          tesoro  e'  istituito  un  fondo  il   cui   ammontare   e'
          commisurato   al   gettito  annuale  dei  seguenti  tributi
          erariali nelle quote sotto indicate:
               a) il 15 per cento dell'imposta di fabbricazione sugli
          oli minerali, loro derivati e prodotti analoghi;
               b) il 75 per cento dell'imposta di fabbricazione e dei
          diritti erariali sugli spiriti;
               c) il 75 per cento dell'imposta di fabbricazione sulla
          birra;
               d)  il  75  per  cento  delle imposte di fabbricazione
          sullo zucchero; sul glucosio, maltosio e  analoghe  materie
          zuccherine;
               e)  il  75 per cento dell'imposta di fabbricazione sui
          gas incondensabili di prodotti petroliferi e sui  gas  resi
          liquidi con la compressione;
               f)  il  25 per cento dell'imposta erariale sul consumo
          dei tabacchi".
             (b)  Si  riporta il testo dell'intero art. 1 della legge
          n. 40/1989 (Norme in materia di finanza regionale):
             "Art. 1. - 1. Per l'anno 1989, la quota del 15 per cento
          dell'imposta di  fabbricazione  sugli  oli  minerali,  loro
          derivati  e prodotti analoghi, indicata alla lettera a) del
          primo comma dell'art.  8 della legge  16  maggio  1970,  n.
          281, e' elevata al 23,906 per cento e, a tal fine, il fondo
          comune  di  cui  al  predetto  art.  8  e'  determinato  in
          complessive lire 6.401 miliardi.
              2.   Il   fondo  comune,  come  sopra  determinato,  e'
          comprensivo delle somme di cui all'art. 18,  ultimo  comma,
          della  legge 30 aprile 1976, n. 386, all'art. 1 della legge
          29  novembre  1977,  n.  891,  all'art.   1-duodecies   del
          decreto-legge  18  agosto  1978,  n.  481,  convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  21  ottobre  1978,  n.   641,
          all'art.  6  del decreto del Presidente della Repubblica 18
          aprile 1979 (concernente il trasferimento alle  regioni  ed
          ai  comuni  delle  funzioni  di carattere assistenziale non
          previdenziale svolte dall'INAIL), all'art.  4  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 18 aprile 1979 (concernente
          il trasferimento  alle  regioni  di  parte  delle  funzioni
          dell'ente  nazionale per la cellulosa e per la carta), alle
          lettere a) e b) del secondo comma dell'art. 8  della  legge
          26  aprile  1982,  n. 181, all'art. 7, comma 1, lettera c),
          della legge 16 maggio 1984, n. 138, alle  leggi  13  agosto
          1984,  n.  479, 19 maggio 1986, n. 206, nonche' delle somme
          di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), e comma 2,  lettera
          a),  del  decreto-legge 28 agosto 1987, n. 355, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 26 ottobre 1987, n. 434.
             3. Il fondo viene ripartito con decreto del Ministro del
          tesoro in proporzione delle  quote  attribuite  a  ciascuna
          regione  al  medesimo  titolo per l'anno precedente e viene
          erogato, al netto delle somme a  carico  delle  regioni  ai
          sensi  dell'art.  9  della legge 10 aprile 1981, n. 151, in
          quote trimestrali.
             4.  Per  l'anno  1989,  rimangono  acquisite al bilancio
          dello Stato le entrate  di  cui  all'art.  1-duodecies  del
          decreto-legge  18  agosto  1978,  n.  481,  convertito, con
          modificazioni, dalla legge 21 ottobre  1978,  n.  641,  che
          affluiscono  ai  capitoli  di  entrata  3344,  3355 e 3356,
          quelle di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 18
          aprile  1979, che affluiscono ai capitoli di entrata 3360 e
          3358,  per  la  parte  spettante  alle  regioni  a  statuto
          ordinario,  nonche'  quelle  di cui all'art. 2, lettera a),
          della legge 29 novembre 1977, n. 891,  che  affluiscono  al
          cap. 2224".