Art. 17. Fondo comune regionale 1. Per l'anno 1990 la quota del 15 per cento dell'imposta di fabbricazione sugli oli minerali, loro derivati e prodotti analoghi, indicata alla lettera a) del primo comma dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e' ridotta al 13,18 per cento. 2. Il fondo comune regionale, determinato ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (a), e' integrato dell'importo occorrente per assicurare una consistenza del fondo stesso pari a lire 6.000 miliardi per l'anno 1990. 3. Il fondo comune, cosi' determinato, e' comprensivo delle somme di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1 febbraio 1989, n. 40 (b), e viene ripartito ed erogato, nell'importo di lire 5.000 miliardi, con le modalita' e i criteri di cui al comma 3 del medesimo articolo 1. Il residuo importo di lire 1.000 miliardi viene, invece, ripartito ed erogato con i criteri che all'uopo verranno fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, quale fondo perequativo che tenga anche conto del diversificato gettito delle maggiori entrate di cui all'articolo 23, comma 1. (( Il Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali riferisce alla Commissione parlamentare per le questioni regionali sui predetti criteri.)) Per l'anno 1990 rimangono acquisite al bilancio dello Stato le entrate di cui all'articolo 1, comma 4, della predetta legge n. 40 del 1989 (b).
(a) Si trascrive il testo del primo comma dell'art. 8 della legge n. 281/1970 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario): "Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e' istituito un fondo il cui ammontare e' commisurato al gettito annuale dei seguenti tributi erariali nelle quote sotto indicate: a) il 15 per cento dell'imposta di fabbricazione sugli oli minerali, loro derivati e prodotti analoghi; b) il 75 per cento dell'imposta di fabbricazione e dei diritti erariali sugli spiriti; c) il 75 per cento dell'imposta di fabbricazione sulla birra; d) il 75 per cento delle imposte di fabbricazione sullo zucchero; sul glucosio, maltosio e analoghe materie zuccherine; e) il 75 per cento dell'imposta di fabbricazione sui gas incondensabili di prodotti petroliferi e sui gas resi liquidi con la compressione; f) il 25 per cento dell'imposta erariale sul consumo dei tabacchi". (b) Si riporta il testo dell'intero art. 1 della legge n. 40/1989 (Norme in materia di finanza regionale): "Art. 1. - 1. Per l'anno 1989, la quota del 15 per cento dell'imposta di fabbricazione sugli oli minerali, loro derivati e prodotti analoghi, indicata alla lettera a) del primo comma dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e' elevata al 23,906 per cento e, a tal fine, il fondo comune di cui al predetto art. 8 e' determinato in complessive lire 6.401 miliardi. 2. Il fondo comune, come sopra determinato, e' comprensivo delle somme di cui all'art. 18, ultimo comma, della legge 30 aprile 1976, n. 386, all'art. 1 della legge 29 novembre 1977, n. 891, all'art. 1-duodecies del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1979 (concernente il trasferimento alle regioni ed ai comuni delle funzioni di carattere assistenziale non previdenziale svolte dall'INAIL), all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1979 (concernente il trasferimento alle regioni di parte delle funzioni dell'ente nazionale per la cellulosa e per la carta), alle lettere a) e b) del secondo comma dell'art. 8 della legge 26 aprile 1982, n. 181, all'art. 7, comma 1, lettera c), della legge 16 maggio 1984, n. 138, alle leggi 13 agosto 1984, n. 479, 19 maggio 1986, n. 206, nonche' delle somme di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), e comma 2, lettera a), del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 ottobre 1987, n. 434. 3. Il fondo viene ripartito con decreto del Ministro del tesoro in proporzione delle quote attribuite a ciascuna regione al medesimo titolo per l'anno precedente e viene erogato, al netto delle somme a carico delle regioni ai sensi dell'art. 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, in quote trimestrali. 4. Per l'anno 1989, rimangono acquisite al bilancio dello Stato le entrate di cui all'art. 1-duodecies del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, che affluiscono ai capitoli di entrata 3344, 3355 e 3356, quelle di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 18 aprile 1979, che affluiscono ai capitoli di entrata 3360 e 3358, per la parte spettante alle regioni a statuto ordinario, nonche' quelle di cui all'art. 2, lettera a), della legge 29 novembre 1977, n. 891, che affluiscono al cap. 2224".