Art. 18. Riduzione di fondi per le regioni a statuto speciale e per le province autonome 1. A decorrere dall'anno 1990 cessa la corresponsione alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano dei finanziamenti di cui all'articolo 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405 (a), all'articolo 10 della legge 23 dicembre 1975, n. 698 (b), all'articolo 3 della legge 22 maggio 1978, n. 194 (c), ed all'articolo 1 della legge 29 novembre 1977, n. 891 (d). Le predette regioni sono altresi' escluse dal riparto del fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto di cui all'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151 (e), e provvedono alla concessione dei contributi alle aziende di trasporto con propri mezzi finanziari. Restano comunque fermi per le medesime regioni i principi di cui alla legge 10 aprile 1981, n. 151 (e). 2. Per l'anno 1990, le somme spettanti alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 103 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 (f), sono corrisposte dal Ministero del tesoro in proporzione a quelle spettanti per l'anno 1989.
(a) Il testo dell'art. 5 della legge n. 405/1975 (Istituzione dei consultori familiari) e' il seguente: "Art. 5. - Lo Stato assegna alle regioni 5 miliardi di lire per l'anno finanziario 1975 e 10 miliardi negli anni successivi per finanziare il servizio previsto dalla presente legge. Il fondo comune e' ripartito tra le regioni entro il mese di febbraio di ogni anno con decreto del Ministro per il tesoro sulla base dei seguenti criteri: a) il 50 per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascuna regione; b) il residuo 50 per cento in proporzione al tasso di natalita' e di mortalita' infantile quali risultano dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica relativi al penultimo anno precedente a quello della devoluzione". (b) Il testo dell'art. 10 della legge n. 698/1975 (Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternita' e dell'infanzia) e' il seguente: "Art. 10. - Il contributo statale di cui all'art. 7, primo comma, n. 1, del R.D. 24 dicembre 1934, n. 2316, e' soppresso. Fino alla riforma dell'ordinamento finanziario delle regioni e degli enti locali, con la legge di approvazione del bilancio dello Stato sara' costituito annualmente un fondo speciale da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, adeguato alle occorrenze delle funzioni trasferite a norma della presente legge e comunque di importo non inferiore a quello riferito all'anno 1976. Il fondo anzidetto, per l'anno 1976, e' stabilito nella somma di L. 70.163.000.000. Il fondo di cui ai precedenti commi e' ripartito tra le regioni a statuto ordinario e a statuto speciale, nonche' tra le province di Trento e Bolzano, sentita la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, con decreto del Ministro per il tesoro, in proporzione alla spesa mediamente sostenuta dall'ONMI nel triennio 1973-75 in ciascuna delle regioni. Le regioni, con legge di bilancio, assegnano alle province ed ai comuni le somme necessarie all'esercizio delle funzioni ad essi attribuite. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1976, valutato in lire 71.500.000.000, si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 2584 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita' per l'anno finanziario medesimo. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio". (c) Il testo dell'art. 3 della legge n. 194/1978 (Norme per la tutela sociale della maternita' e sull'interruzione volontaria della gravidanza) e' il seguente: "Art. 3. - Anche per l'adempimento dei compiti ulteriori assegnati dalla presente legge ai consultori familiari, il fondo di cui all'art. 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405, e' aumentato con uno stanziamento di L. 50.000.000.000 annui, da ripartirsi fra le regioni in base agli stessi criteri stabiliti dal suddetto articolo. Alla copertura dell'onere di lire 50 miliardi relativo all'esercizio finanziario 1978 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio". (d) Il testo dell'art. 1 della legge n. 891/1977 (Norme per il rifinanziamento del piano degli asili nido e modifica della legge istitutiva 6 dicembre 1971, n. 1044) e' il seguente: "Art. 1. - Al fine di assicurare il completamento del piano degli asili nido previsto dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1044, e' istituito a favore delle regioni uno speciale 'Fondo integrativo per gli asili nido' da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita'". (e) Il testo dell'art. 9 della legge n. 151/1981 e' riportato in appendice. (f) Il testo dell'art. 103 della legge n. 685/1975 e' riportato in appendice. APPENDICE Con riferimento alla nota (e) all'art. 18: Il testo dell'art. 9 della legge n. 151/1981 (Legge quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali. Istituzione del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio e per gli investimenti nel settore) e' il seguente: "Art. 9. - E' istituito, a partire dall'esercizio finanziario 1982, presso il Ministro dei trasporti un Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private che esercitano i servizi di cui al primo comma dell'art. 1. Il fondo viene dotato per il 1982 di un importo pari a quello corrisposto a qualsiasi titolo per l'anno 1981 dalle regioni, dalle province e dai comuni, direttamente o indirettamente, in favore delle aziende di cui al primo comma e per le finalita' ivi considerate. Per il 1983 e per gli anni successivi la variazione del fondo sara' determinata, con apposita norma da inserire nella legge finanziaria, anche in relazione all'incremento della componente prezzi nella variazione del prodotto interno lordo ai prezzi di mercato, verificatosi nell'anno precedente e risultante nella relazione generale sulla situazione economica del Paese. La legge finanziaria per il 1982 e per gli anni successivi indichera' l'ammontare del fondo di cui al secondo comma, nonche' il maggior onere derivante dall'applicazione del terzo comma e la relativa copertura. A partire dall'anno 1982 le erogazioni spettanti a ciascuna regione ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 sono ridotte di un importo pari a quello che ogni singola regione ha corrisposto agli effetti del secondo comma. Agli effetti di quanto previsto dal secondo comma, gli enti locali dovranno evidenziare i loro interventi finanziari nella certificazione da produrre al Ministero dell'interno ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 843 (Legge finanziaria).. Le regioni comunicheranno al Ministero dei trasporti, entro il 31 ottobre 1981, l'importo degli stanziamenti previsti nei bilanci di previsione dell'anno finanziario 1981 per le finalita' di cui al primo comma. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro e d'intesa con la commissione consultiva interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, stabilisce i criteri di ripartizione del fondo tra le regioni, comprese quelle a statuto speciale, sulla base della dimensione dei servizi effettuati e delle caratteristiche del territorio su cui i servizi stessi si svolgono, nonche' del progressivo conseguimento delle condizioni economiche di bilancio delle aziende come previsto dall'art. 6. Il Ministro dei trasporti provvede altresi' alla effettiva corresponsione del fondo cosi' ripartito alle regioni. Le regioni a loro volta assegnano i rispettivi finanziamenti agli enti o alle aziende di trasporto con riferimento a quanto disposto dall'art. 6. Sara' sentito, altresi', il parere della commissione consultiva interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sui programmi annuali di attuazione dei piani di risanamento tecnico-economico delle ferrovie in concessione previsti dalla legge 8 giugno 1978, n. 297. Il parere sara' vincolante sulla utilizzazione dei capitoli di bilancio relativi agli interventi a favore delle ferrovie in concessione per le quali, ai sensi della stessa legge, sia intervenuta la delega alle regioni di cui all'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616". Con riferimento alla nota ( f) all'art. 18: Il testo dell'art. 103 della legge n. 685/1975 (Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), e' il seguente: "Art. 103 (Norme finanziarie). - Le amministrazioni, presso cui i centri e i servizi sono costituiti, debbono mettere a disposizione i locali e le attrezzature per un loro idoneo funzionamento. La regione, imputando la spesa sul capitolo di bilancio appositamente, istituito, puo' stipulare con le amministrazioni di cui al precedente comma convenzioni che indichino: a) la misura del concorso finanziario una tantum in relazione alle spese di primo impianto dei centri e dei servizi; b) la misura del contributo annuo di funzionamento per detti centri e servizi in relazione all'entita' degli interventi nel settore richiesti dalle esigenze locali. Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri della sanita', dell'interno e delle finanze sono stanziati appositi fondi per il finanziamento delle attivita' di cui alla presente legge: per l'anno finanziario 1975, rispettivamente, lire 800 milioni, lire 100 milioni e lire 100 milioni; per l'anno finanziario 1976, rispettivamente, lire 3.000 milioni, lire 200 milioni e lire 200 milioni e, per gli anni finanziari successivi, rispettivamente, lire 4.000 milioni, lire 200 milioni e lire 200 milioni. Il Ministro per la sanita' provvede, all'inizio di ogni esercizio finanziario, a distribuire, con proprio decreto, di concerto con quello per il tesoro, il novanta per cento dei fondi assegnati nel bilancio del Ministero per i fini di cui alla presente legge, da destinare a ciascuna regione in base a parametri fissati nello stesso provvedimento, previo parere del comitato tecnico interministeriale di cui all'art. 8 della legge e del consiglio dei rappresentanti regionali di cui all'art. 10. In relazione agli interventi finanziari dello Stato previsti dal quarto comma del presente articolo, il Ministero della sanita', in caso di carenza degli organi regionali nell'attivita' di prevenzione, cura e riabilitazione previsti dalla presente legge, provvede utilizzando direttamente gli stessi fondi assegnati all'ente inadempiente. Il Ministero della sanita' provvede ad utilizzare il rimanente dieci per cento dei fondi per studi, ricerche, azione di propaganda e per altri interventi idonei a carattere nazionale in relazione alle esigenze connesse all'applicazione della presente legge. All'onere di lire 1.000 milioni derivante dalla attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1975 si fa fronte mediante riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della pesca del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1974. All'onere di lire 3.400 milioni per l'anno finanziario 1976 si provvede, quanto a lire 1.000 milioni, mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1975 e quanto a lire 2.400 milioni mediate riduzione dello stesso fondo per l'anno finanziario 1976. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio".