Art. 18.
             Riduzione di fondi per le regioni a statuto
                 speciale e per le province autonome
 
  1.  A decorrere dall'anno 1990 cessa la corresponsione alle regioni
a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e  di  Bolzano
dei  finanziamenti  di cui all'articolo 5 della legge 29 luglio 1975,
n. 405 (a), all'articolo 10 della legge 23 dicembre 1975, n. 698 (b),
all'articolo   3   della  legge  22  maggio  1978,  n.  194  (c),  ed
all'articolo 1 della legge 29 novembre 1977, n. 891 (d). Le  predette
regioni  sono altresi' escluse dal riparto del fondo nazionale per il
ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto di  cui
all'articolo  9  della legge 10 aprile 1981, n. 151 (e), e provvedono
alla concessione dei contributi alle aziende di trasporto con  propri
mezzi  finanziari.  Restano  comunque fermi per le medesime regioni i
principi di cui alla legge 10 aprile 1981, n. 151 (e).
  2.  Per  l'anno  1990,  le  somme  spettanti alle regioni a statuto
speciale ed alle province autonome di Trento e di  Bolzano  ai  sensi
dell'articolo  103  della  legge  22  dicembre 1975, n. 685 (f), sono
corrisposte  dal  Ministero  del  tesoro  in  proporzione  a   quelle
spettanti per l'anno 1989.
 
              (a)  Il  testo  dell'art.  5  della  legge  n. 405/1975
          (Istituzione dei consultori familiari) e' il seguente:
             "Art.  5.  - Lo Stato assegna alle regioni 5 miliardi di
          lire per l'anno finanziario 1975 e 10 miliardi  negli  anni
          successivi   per  finanziare  il  servizio  previsto  dalla
          presente legge.     Il fondo comune  e'  ripartito  tra  le
          regioni  entro il mese di febbraio di ogni anno con decreto
          del Ministro per il tesoro sulla base dei seguenti criteri:
                a)  il  50  per cento in proporzione alla popolazione
          residente in ciascuna regione;      b) il  residuo  50  per
          cento  in proporzione al tasso di natalita' e di mortalita'
          infantile quali risultano dai dati ufficiali  dell'Istituto
          centrale   di   statistica   relativi   al  penultimo  anno
          precedente a quello della devoluzione".
             (b)  Il  testo  dell'art.  10  della  legge  n. 698/1975
          (Scioglimento e  trasferimento  delle  funzioni  dell'Opera
          nazionale    per   la   protezione   della   maternita'   e
          dell'infanzia)  e'  il  seguente:        "Art.  10.  -   Il
          contributo  statale  di  cui all'art. 7, primo comma, n. 1,
          del R.D. 24 dicembre 1934, n. 2316, e' soppresso.      Fino
          alla  riforma  dell'ordinamento finanziario delle regioni e
          degli  enti  locali,  con  la  legge  di  approvazione  del
          bilancio  dello Stato sara' costituito annualmente un fondo
          speciale da iscriversi  nello  stato  di  previsione  della
          spesa  del  Ministero  del tesoro, adeguato alle occorrenze
          delle funzioni trasferite a norma della  presente  legge  e
          comunque   di  importo  non  inferiore  a  quello  riferito
          all'anno 1976.     Il fondo anzidetto, per l'anno 1976,  e'
          stabilito nella somma di L. 70.163.000.000.     Il fondo di
          cui ai precedenti commi  e'  ripartito  tra  le  regioni  a
          statuto  ordinario  e  a  statuto  speciale, nonche' tra le
          province  di  Trento  e  Bolzano,  sentita  la  commissione
          interregionale  di  cui  all'art.  13 della legge 16 maggio
          1970, n. 281, con decreto del Ministro per  il  tesoro,  in
          proporzione  alla  spesa mediamente sostenuta dall'ONMI nel
          triennio 1973-75 in ciascuna delle regioni.     Le regioni,
          con legge di bilancio, assegnano alle province ed ai comuni
          le somme necessarie all'esercizio delle  funzioni  ad  essi
          attribuite.       All'onere derivante dall'attuazione della
          presente legge per l'anno  finanziario  1976,  valutato  in
          lire   71.500.000.000,   si   provvede  con  corrispondente
          riduzione del capitolo 2584 dello stato di previsione della
          spesa  del  Ministero  della sanita' per l'anno finanziario
          medesimo.     Il Ministro per il tesoro e'  autorizzato  ad
          apportare,  con propri decreti, le occorrenti variazioni di
          bilancio".
             (c)  Il testo dell'art. 3 della legge n. 194/1978 (Norme
          per la tutela sociale della maternita' e  sull'interruzione
          volontaria della gravidanza) e' il seguente:     "Art. 3. -
          Anche per l'adempimento  dei  compiti  ulteriori  assegnati
          dalla  presente  legge ai consultori familiari, il fondo di
          cui all'art. 5 della legge  29  luglio  1975,  n.  405,  e'
          aumentato  con uno stanziamento di L. 50.000.000.000 annui,
          da ripartirsi fra le regioni in base  agli  stessi  criteri
          stabiliti   dal  suddetto  articolo.        Alla  copertura
          dell'onere  di  lire  50  miliardi  relativo  all'esercizio
          finanziario   1978   si  provvede  mediante  corrispondente
          riduzione dello stanziamento  iscritto  nel  capitolo  9001
          dello  stato  di  previsione  della spesa del Ministero del
          tesoro per il medesimo esercizio. Il Ministro del tesoro e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie
          variazioni di bilancio".     (d) Il testo dell'art. 1 della
          legge  n.  891/1977 (Norme per il rifinanziamento del piano
          degli asili  nido  e  modifica  della  legge  istitutiva  6
          dicembre  1971,  n. 1044) e' il seguente:     "Art. 1. - Al
          fine di assicurare il completamento del piano  degli  asili
          nido  previsto  dalla  legge  6  dicembre 1971, n. 1044, e'
          istituito  a  favore  delle  regioni  uno  speciale  'Fondo
          integrativo  per  gli  asili nido' da iscrivere in apposito
          capitolo  dello  stato  di  previsione  della   spesa   del
          Ministero della sanita'".
             (e)  Il  testo  dell'art.  9  della legge n. 151/1981 e'
          riportato in appendice.
             (f)  Il  testo  dell'art. 103 della legge n. 685/1975 e'
          riportato in appendice.
                                   APPENDICE
          Con riferimento alla nota (e) all'art. 18:
             Il  testo  dell'art.  9  della  legge n. 151/1981 (Legge
          quadro  per  l'ordinamento,  la  ristrutturazione   ed   il
          potenziamento  dei  trasporti  pubblici locali. Istituzione
          del  Fondo  nazionale  per  il  ripiano  dei  disavanzi  di
          esercizio  e  per  gli  investimenti  nel  settore)  e'  il
          seguente:        "Art.  9.  -  E'  istituito,   a   partire
          dall'esercizio  finanziario  1982,  presso  il Ministro dei
          trasporti un Fondo nazionale per il ripiano  dei  disavanzi
          di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private
          che esercitano i servizi di cui al primo comma dell'art. 1.
              Il  fondo viene dotato per il 1982 di un importo pari a
          quello corrisposto a qualsiasi titolo per l'anno 1981 dalle
          regioni,  dalle  province  e  dai  comuni,  direttamente  o
          indirettamente, in favore delle aziende  di  cui  al  primo
          comma e per le finalita' ivi considerate.     Per il 1983 e
          per gli anni  successivi  la  variazione  del  fondo  sara'
          determinata,  con  apposita  norma  da inserire nella legge
          finanziaria,  anche  in  relazione   all'incremento   della
          componente  prezzi  nella  variazione  del prodotto interno
          lordo  ai  prezzi  di   mercato,   verificatosi   nell'anno
          precedente  e  risultante  nella  relazione  generale sulla
          situazione economica del Paese.      La  legge  finanziaria
          per   il   1982   e  per  gli  anni  successivi  indichera'
          l'ammontare del fondo di cui al secondo comma,  nonche'  il
          maggior onere derivante dall'applicazione del terzo comma e
          la relativa copertura.      A  partire  dall'anno  1982  le
          erogazioni  spettanti  a  ciascuna  regione  ai sensi degli
          articoli 8 e 9 della legge 16 maggio  1970,  n.   281  sono
          ridotte  di  un  importo  pari  a  quello  che ogni singola
          regione ha corrisposto agli effetti del secondo comma.
          Agli effetti di quanto previsto dal secondo comma, gli enti
          locali dovranno evidenziare i  loro  interventi  finanziari
          nella  certificazione da produrre al Ministero dell'interno
          ai sensi della  legge  21  dicembre  1978,  n.  843  (Legge
          finanziaria)..       Le regioni comunicheranno al Ministero
          dei trasporti, entro il 31 ottobre  1981,  l'importo  degli
          stanziamenti  previsti  nei bilanci di previsione dell'anno
          finanziario 1981 per le finalita' di cui al primo comma.
             Il  Ministro  dei  trasporti,  con  proprio  decreto, di
          concerto con il Ministro  del  tesoro  e  d'intesa  con  la
          commissione  consultiva  interregionale  di cui all'art. 13
          della legge 16 maggio 1970, n. 281, stabilisce i criteri di
          ripartizione  del  fondo  tra le regioni, comprese quelle a
          statuto speciale, sulla base della dimensione  dei  servizi
          effettuati  e delle caratteristiche del territorio su cui i
          servizi  stessi  si  svolgono,  nonche'   del   progressivo
          conseguimento delle condizioni economiche di bilancio delle
          aziende  come  previsto  dall'art.  6.  Il   Ministro   dei
          trasporti  provvede  altresi' alla effettiva corresponsione
          del fondo cosi' ripartito alle regioni.      Le  regioni  a
          loro volta assegnano i rispettivi finanziamenti agli enti o
          alle aziende di trasporto con riferimento a quanto disposto
          dall'art.  6.      Sara' sentito, altresi', il parere della
          commissione consultiva interregionale di  cui  all'art.  13
          della  legge  16 maggio 1970, n. 281, sui programmi annuali
          di attuazione dei piani  di  risanamento  tecnico-economico
          delle ferrovie in concessione previsti dalla legge 8 giugno
          1978,  n.   297.   Il   parere   sara'   vincolante   sulla
          utilizzazione   dei  capitoli  di  bilancio  relativi  agli
          interventi a favore delle ferrovie in  concessione  per  le
          quali,  ai  sensi  della  stessa  legge, sia intervenuta la
          delega alle regioni di cui  all'art.  86  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616".
          Con riferimento alla nota ( f) all'art. 18:
             Il   testo   dell'art.   103  della  legge  n.  685/1975
          (Disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze   psicotrope.
          Prevenzione,  cura  e  riabilitazione dei relativi stati di
          tossicodipendenza), e' il seguente:      "Art.  103  (Norme
          finanziarie). - Le amministrazioni, presso cui i centri e i
          servizi sono costituiti, debbono mettere a  disposizione  i
          locali  e le attrezzature per un loro idoneo funzionamento.
             La regione, imputando la spesa sul capitolo di  bilancio
          appositamente,    istituito,    puo'   stipulare   con   le
          amministrazioni di cui al precedente comma convenzioni  che
          indichino:        a) la misura del concorso finanziario una
          tantum in relazione alle spese di primo impianto dei centri
          e  dei  servizi;       b) la misura del contributo annuo di
          funzionamento per  detti  centri  e  servizi  in  relazione
          all'entita'  degli  interventi  nel settore richiesti dalle
          esigenze locali.     Negli stati di previsione della  spesa
          dei  Ministeri  della sanita', dell'interno e delle finanze
          sono stanziati appositi fondi per  il  finanziamento  delle
          attivita'   di   cui   alla   presente  legge:  per  l'anno
          finanziario 1975, rispettivamente, lire 800  milioni,  lire
          100  milioni  e  lire  100  milioni; per l'anno finanziario
          1976, rispettivamente, lire 3.000 milioni, lire 200 milioni
          e  lire  200 milioni e, per gli anni finanziari successivi,
          rispettivamente, lire 4.000 milioni,  lire  200  milioni  e
          lire  200 milioni.     Il Ministro per la sanita' provvede,
          all'inizio di ogni esercizio  finanziario,  a  distribuire,
          con  proprio decreto, di concerto con quello per il tesoro,
          il novanta per cento dei fondi assegnati nel  bilancio  del
          Ministero  per  i  fini  di  cui  alla  presente  legge, da
          destinare a ciascuna regione in base  a  parametri  fissati
          nello  stesso  provvedimento,  previo  parere  del comitato
          tecnico interministeriale di cui all'art. 8 della  legge  e
          del  consiglio dei rappresentanti regionali di cui all'art.
          10.     In relazione agli interventi finanziari dello Stato
          previsti   dal  quarto  comma  del  presente  articolo,  il
          Ministero della sanita', in caso di  carenza  degli  organi
          regionali    nell'attivita'    di   prevenzione,   cura   e
          riabilitazione  previsti  dalla  presente  legge,  provvede
          utilizzando   direttamente   gli   stessi  fondi  assegnati
          all'ente inadempiente.        Il  Ministero  della  sanita'
          provvede  ad  utilizzare  il  rimanente dieci per cento dei
          fondi per studi, ricerche, azione di propaganda e per altri
          interventi  idonei  a carattere nazionale in relazione alle
          esigenze connesse all'applicazione della presente legge.
              All'onere   di   lire  1.000  milioni  derivante  dalla
          attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario
          1975  si  fa  fronte  mediante riduzione del fondo speciale
          iscritto al capitolo 3523 dello stato di  previsione  della
          pesca del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1974.
          All'onere di lire 3.400 milioni per l'anno finanziario 1976
          si   provvede,   quanto  a  lire  1.000  milioni,  mediante
          riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856  dello
          stato  di  previsione  della spesa del Ministero del tesoro
          per l'anno finanziario 1975 e quanto a lire  2.400  milioni
          mediate riduzione dello stesso fondo per l'anno finanziario
          1976.     Il  Ministro  per  il  tesoro  e'  autorizzato  a
          provvedere,  con propri decreti, alle occorrenti variazioni
          di bilancio".