Art. 19.
        Riduzione del Fondo sanitario nazionale per le regioni
            a statuto speciale e per le province autonome
 
  1.  A  decorrere  dall'anno  1990 alle regioni a statuto speciale e
alle province autonome di Trento e  di  Bolzano  le  assegnazioni  di
parte  corrente  del  Fondo  sanitario nazionale sono ridotte, tenuto
conto  del  livello  delle  compartecipazioni  ai   tributi   statali
risultanti  dai  rispettivi  ordinamenti,  del  20  per  cento per la
regione Valle d'Aosta, e per le province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano,  del  10  per  cento per le regioni Sicilia e Friuli-Venezia
Giulia e del 5 per cento per la regione Sardegna.
  2.  Ai  fini  della  ripartizione  del Fondo sanitario nazionale di
parte corrente il CIPE, per l'anno 1990, fa  riferimento  all'importo
complessivo  di lire 62.210 miliardi, al lordo delle riduzioni di cui
al comma 1, valutate in lire 970 miliardi.