Art. 2. Finanziamento delle amministrazioni provinciali, dei comuni, dei loro consorzi, delle comunita' montane e delle aziende municipalizzate. 1. Lo Stato concorre per l'anno 1990 al finanziamento dei bilanci delle amministrazioni provinciali, dei comuni, dei consorzi, delle comunita' montane e delle aziende municipalizzate con i seguenti fondi: a) fondo ordinario per la finanza locale, determinato in lire 2.483.096 milioni per le province, in lire 14.213.549 milioni per i comuni e in lire 80.000 milioni per le comunita' montane; b) fondo perequativo per la finanza locale, determinato in lire 963.632 milioni per le province e in lire 5.804.723 milioni per i comuni. Il fondo perequativo e' ulteriormente aumentato in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20 (a) , attribuendo la somma riscossa dallo Stato, valutata in lire 470.000 milioni, per il 20 per cento alle province e per l'80 per cento ai comuni. (( Le eventuali maggiori somme incassate dallo Stato verranno comunque ripartite con le stesse modalita'; )) c) fondo per le retribuzioni al personale assunto ai sensi della legge 1 giugno 1977, n. 285, come modificata dal decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 479 (b), a favore delle province, dei comuni e loro consorzi, delle comunita' montane e delle aziende municipalizzate, costituito con il consolidamento delle spettanze dell'anno 1987, valutato nell'importo di lire 811.000 milioni iscritto al capitolo 1582 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1990; d) fondo per il finanziamento degli oneri di personale alle province, ai comuni, ai loro consorzi e alle comunita' montane, ai sensi dell'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730 (c), (( ed ai sensi del comma 1- bis dell'articolo 1 del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472 )) (d), costituito con il consolidamento delle spettanze dell'anno 1989 valutato nell'importo di lire 40.000 milioni; e) fondo per il finanziamento dei maggiori oneri connessi con l'attuazione dei contratti 1985-1987 e della maggiore spesa derivante dall'aumento dell'aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (e), costituito con il consolidamento, dell'importo di lire 745.000 milioni iscritto al capitolo 1600 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1990, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), e comma 2, lettera b), del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 ottobre 1987, n. 434 (f); f) fondo per lo sviluppo degli investimenti delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunita' montane pari, per l'anno 1990, ai contributi dello Stato concessi per l'ammortamento dei mutui contratti a tutto il 31 dicembre 1989, valutato in lire 10.694.000 milioni. Detto fondo e' maggiorato, a decorrere dall'anno 1991, di lire 660.000 milioni, di cui lire 70.000 milioni per le province, lire 577.000 milioni per i comuni e lire 13.000 milioni per le comunita' montane. (( 1-bis. Entro il limite di importo complessivo stabilito dal )) (( comma 1, lettera f), la Cassa depositi e prestiti e' )) (( autorizzata, per l'anno 1990, a concedere ai comuni con )) (( popolazione inferiore a 5.000 abitanti, assicurando un minimo )) (( di lire 100 milioni annui ad ogni ente, fino ad un importo )) (( complessivo di lire 600 miliardi, mutui ventennali per la )) (( costruzione, l'ampliamento o la ristrutturazione di acquedotti, )) (( fognature, impianti di depurazione delle acque, di smaltimento )) (( dei rifiuti solidi urbani, incluso l'acquisto dei mezzi )) (( speciali per il trasporto dei rifiuti stessi. L'onere di )) (( ammortamento dei mutui contratti ai sensi del predetto comma e' )) (( assunto a carico del bilancio dello Stato. Al relativo onere si )) (( provvede nell'ambito dello stanziamento a favore del fondo )) (( perequativo per i comuni di cui al comma 1, lettera b), secondo )) (( periodo. La somma messa a disposizione potra' essere impegnata )) (( entro e non oltre il secondo anno successivo, a pena di )) (( decadenza. I mutui di cui al presente comma possono essere )) (( concessi, su deliberazione dei comuni beneficiari, direttamente )) (( a consorzi regolarmente costituiti di cui i comuni stessi )) (( facciano parte, purche' l'intervento sia realizzato sul )) (( territorio dei medesimi, o, per gli impianti di depurazione e )) (( di smaltimento, essi siano comunque destinati a servizio )) (( permanente dei comuni beneficiari. Per le assegnazioni )) (( effettuate per l'anno 1989 in conformita' al comma 1- bis )) (( dell'articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, )) (( convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. )) (( 144 (g), resta ferma la facolta' di impegnare le stesse )) (( entro il secondo anno successivo all'assegnazione, a pena di )) (( decadenza. )) 2. Per gli enti locali della regione Trentino-Alto Adige si applicano le disposizioni della legge 30 novembre 1989, n. 386 (h).
(a) L'art. 6, comma 7, del D.L. n. 511/1988 (Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale) come modificato dall'art. 18, comma 5, del D.L. 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1989, n. 144, stabilisce: "7. Le addizionali relative a forniture con potenza impegnata superiore a 200 chilowatt, nonche' quelle relative alle imprese di cui al comma 3 non distributrici, sono liquidate e riscosse con le stesse modalita' dell'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica e sono versate in apposito conto corrente aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato a "Ministero del tesoro: somme da devolvere a favore dei comuni e delle province". Con decreto del Ministro del tesoro le somme affluite nel predetto conto corrente di tesoreria sono prelevate per essere iscritte nei competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per la successiva loro ripartizione tra i comuni e le province secondo criteri individuati dal Ministero dell'interno sentite l'UPI e l'ANCI. In relazione al particolare ordinamento finanziario delle province di Trento e di Bolzano le addizionali di cui al presente comma, riscosse nell'ambito delle province medesime, sono versate direttamente ai comuni ed alle province con le modalita' previste dal comma 5". (b) La legge n. 285/1977, reca provvedimenti sull'occupazione giovanile. (c) Il testo dell'art. 12 della legge n. 730/1986 e' riportato in appendice. (d) Il comma 1- bis dell'art. 1 del D.L. n. 309/1986 (Proroga di termini e provvedimenti in materia di calamita' nonche' finanziamento dell'esperimento pilota di avviamento al lavoro nelle regioni Campania e Basilicata) prevede che: "L'onere derivante dall'assunzione in ruolo, mediante concorso indetto ai sensi dell'art. 2 della legge 18 aprile 1984, n. 80, del personale occorrente per la costituzione dell'ufficio tecnico dei comuni terremotati della Campania e della Basilicata e' posto a carico del fondo di cui all'art. 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, per l'anno 1986. L'importo di spesa di lire 1 miliardo costituisce base per i trasferimenti statali per gli anni successivi agli enti interessati". Il primo comma dell'art. 2 della legge n. 80/1984, soprarichiamato, concernente proroga dei termini ed accelerazione delle procedure per l'applicazione della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, e' cosi' formulato: "Entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni colpiti dal sisma dichiarati disastrati o gravemente danneggiati ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 1981, n. 128, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono tenuti ad istituire o ad adeguare il proprio ufficio tecnico, nei limiti indicati dal comma seguente". L'art. 3 della legge n. 219/1981, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, istituisce nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica un apposito capitolo denominato "Fondo per il risanamento e la ricostruzione dei territori colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981", al quale confluiscono le risorse previste nello stesso articolo ad eccezione dei finanziamenti comunitari, che restano attribuiti alle amministrazioni ed agli enti ai quali i finanziamenti stessi sono concessi in applicazione dell'art. 15- bis del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874. (e) Si trascrive il comma 1 (limitatamente al primo periodo) dell'art. 31 della legge n. 41/1986 (Legge finanziaria 1986), cosi' formulato: "La quota di contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale per i lavoratori dipendenti di tutti i settori, pubblici e privati, comprensiva dell'aliquota aggiuntiva prevista dall'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, e' fissata nella misura del 10,95 per cento della retribuzione imponibile, di cui il 9,60 per cento a carico dei datori di lavoro e l'1,35 per cento a carico dei lavoratori". (f) L'art. 2, comma 1, lettera c), del D.L. n. 355/1987 (Finanziamento integrativo della spesa per i rinnovi contrattuali del pubblico impiego, del Fondo sanitario nazionale, del fondo comune regionale e del fondo ordinario per la finanza locale, nonche' autorizzazione alla corresponsione di anticipazioni al personale) stabilisce, al fine di assicurare il finanziamento dei maggiori oneri connessi con l'attuazione dei contratti 1985-1987: "i trasferimenti statali a favore dei comuni delle province e delle comunita' montane sono incrementati di lire 323 miliardi per l'anno 1987 e di lire 445 miliardi per l'anno 1988 ed esercizi successivi". L'art. 2, comma 2, lettera b), del predetto D.L. n. 355/1987 stabilisce, al fine di assicurare il finanziamento della maggiore spesa derivante dall'aumento dell'aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro di cui all'art. 31 della legge n. 41/1986: "i trasferimenti statali a favore dei comuni, delle province e delle comunita' montane sono incrementati di lire 300 miliardi per l'anno 1987 ed esercizi successivi". (g) Il comma 1- bis dell'art. 12 del D.L. n. 66/1989 (Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale) prevede che: "Entro il limite di importo complessivo stabilito dalla lettera e) del precedente comma 1, la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata, per l'anno 1989, a concedere ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, assicurando un minimo di lire 100 milioni annui ad ogni ente, fino ad un importo complessivo di lire 600 miliardi, mutui ventennali per la costruzione, l'ampliamento o la ristrutturazione di acquedotti, fognature, impianti di depurazione delle acque, di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, incluso l'acquisto dei mezzi speciali per il trasporto dei rifiuti stessi. L'onere di ammortamento dei mutui contratti ai sensi del predetto comma e' assunto a carico del bilancio dello Stato. Al relativo onere si provvede nell'ambito dello stanziamento a favore del fondo perequativo per i comuni di cui al comma 1, lettera b), secondo periodo. La somma messa a disposizione potra' essere impegnata entro e non oltre il secondo anno successivo, a pena di decadenza. I mutui di cui al presente comma, possono essere concessi, su deliberazione dei comuni beneficiari, direttamente a consorzi regolarmente costituiti di cui i comuni stessi facciano parte, purche' l'intervento sia realizzato sul territorio dei medesimi, o, per gli impianti di depurazione e di smaltimento, essi siano comunque destinati a servizio permanente dei comuni beneficiari. Per le assegnazioni effettuate per l'anno 1988 in conformita' al comma 2 dell'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, resta ferma la facolta' di impegnare le stesse entro il secondo anno successivo all'assegnazione, a pena di decadenza". L'art. 10, comma 2, del D.L. n. 359/1987 (Provvedimenti urgenti per la finanza locale), soprarichiamato, stabilisce: "2. Per ciascuno degli anni 1987 e 1988 la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, assicurando un minimo di lire 100 milioni ad ogni ente, fino all'importo complessivo di lire 600 miliardi annui, mutui ventennali per la costruzione, l'ampliamento o la ristrutturazione di acquedotti, fognature ed impianti di depurazione. L'onere di ammortamento e' assunto a carico del bilancio dello Stato. La somma messa a disposizione dalla Cassa depositi e prestiti dovra' essere impegnata entro e non oltre il 30 novembre del secondo anno successivo all'assegnazione a pena di decadenza. I mutui di cui al presente comma possono essere concessi, su deliberazione dei comuni beneficiari, direttamente ai consorzi regolarmente costituiti di cui i comuni stessi facciano parte, purche' l'intervento sia realizzato sul proprio territorio". (h) La legge n. 386/1989 reca: "Norme per il coordinamento della finanza della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano con la riforma tributaria". APPENDICE Con riferimento alla nota (c) all'art. 2: Il testo dell'art. 12 della legge n. 730/1986 (Disposizioni in materia di calamita' naturali) e' il seguente: "Art. 12. - 1. Il personale convenzionato da enti, amministrazioni e dai Commissari straordinari di Governo con i fondi appositamente stanziati e in relazione alle esigenze dei terremoti del gennaio 1968 in Sicilia, del novembre 1980 e febbraio 1981 in Campania e Basilicata, del 7 giugno 1981 nei comuni di Mazara del Vallo, Petrosino e Marsala, del 19 settembre 1979 in Umbria, Marche e Lazio, del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania, del bradisismo dell'area flegrea nonche' del programma costruttivo di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, che risulta in servizio alla data del 31 marzo 1986 o che abbia comunque prestato servizio per almeno un anno, e' immesso, a domanda da prodursi entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale e previo superamento di un concorso riservato al personale in possesso dei requisiti di cui al presente articolo, in ruoli speciali ad esaurimento da istituirsi presso gli enti o le amministrazioni ove gli interessati prestano servizio. Il personale in servizio presso i Commissari di cui al richiamato titolo VIII e' immesso rispettivamente nei ruoli speciali istituiti dalla regione Campania e dal comune di Napoli. Il personale degli enti non territoriali e delle societa' a partecipazione statale convenzionati con il Ministro per il coordinamento della protezione civile e' immesso nei ruoli speciali istituiti presso le regioni territorialmente competenti. 2. La immissione nei ruoli speciali di cui al comma 1 e' subordinata al possesso dei requisiti richiesti per l'accesso al pubblico impiego, ad eccezione dell'eta', e al superamento del concorso previsto dal medesimo comma, da svolgere secondo modalita' stabilite ai sensi del comma 6. Non possono in ogni caso essere ammessi al concorso i soggetti sottoposti a misure di prevenzione e di sicurezza ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 31 maggio 1965, n. 575 e 13 settembre 1982, n. 646. 3. Possono richiedere, alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2, l'immissione nei ruoli speciali i dipendenti di ogni ente ed amministrazione anche statale che abbiano svolto attivita' di servizio in relazione agli eventi sismici indicati al comma 1. 4. Il trattamento economico del personale immesso nei ruoli speciali previsti dal presente articolo e' pari a quello iniziale del livello di inquadramento rideterminato sulla base di una anzianita' pari al periodo di servizio prestato. 5. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, posto a carico del fondo per la protezione civile, e' valutato in lire 20 miliardi per l'anno 1986 e in lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988. L'importo di lire 40 miliardi costituisce base per i trasferimenti statali agli enti interessati negli anni successivi. 6. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile determina con proprie ordinanze criteri e modalita' di applicazione del presente articolo. 7. Le convenzioni di cui al comma 1 cessano al momento dell'immissione nei ruoli speciali e in ogni caso alla data del 30 giugno 1987".