Art. 20. Esclusione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome da taluni fondi settoriali 1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano sono escluse, a partire dal 1990, dal riparto dei seguenti fondi: a) fondo per i programmi regionali di sviluppo a destinazione indistinta di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (a), al netto della quota spettante ai sensi della legge 30 maggio 1965, n. 574 (b) ; b) fondo per l'attuazione degli interventi programmati in agricoltura di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 8 novembre 1986, n. 752 (c), al netto delle somme spettanti ai sensi del comma 2 del predetto articolo 3; c) fondo per l'attuazione del piano forestale nazionale di cui all'articolo 6 della legge 8 novembre 1986, n. 752 (c) ; d) fondo per gli investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali; e) fondo sanitario di conto capitale.
(a) Il testo dell'art. 9 della legge n. 281/1970 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario) e' il seguente: "Art. 9 (Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo). - Nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica e' istituito un fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, il cui ammontare e' determinato per ogni quinquennio dalla legge di approvazione del programma economico nazionale e per la quota annuale dalla legge di bilancio. Tale fondo e' assegnato alle regioni secondo le indicazioni del programma economico nazionale sulla base dei criteri che saranno annualmente determinati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e con particolare riguardo alle esigenze di sviluppo del Mezzogiorno". (b) La legge n. 574/1965 reca: "Modificazioni ed integrazioni alla legge 3 agosto 1949, n. 589, in materia di edilizia ospedaliera". (c) Il testo degli articoli 3 e 6 della legge n. 752/1986 e' riportato in appendice. APPENDICE Con riferimento alla nota ( c) all'art. 20: Il testo degli articoli 3 e 6 della legge n. 752/1986 (Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura) e' il seguente: "Art. 3. - 1. Per gli interventi nel settore agricolo e forestale e' attribuita alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano la somma di lire 8.500 miliardi, di cui lire 1.420 miliardi per l'anno 1986, lire 1.550 miliardi per l'anno 1987, lire 1.690 miliardi per l'anno 1988, lire 1.840 miliardi per l'anno 1989 e lire 2.000 miliardi per l'anno 1990. La somma attribuita per il 1986 e' comprensiva dell'importo di lire 1.040 miliardi di cui all'art. 12, comma, 1,della legge 28 febbraio 1986, n. 41. 2. Sugli importi di cui al comma 1 fa carico, per le prime cinque annualita', la somma annua di lire 300 miliardi per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui mutui quindicennali di miglioramento fondiario o su mutui destinati al consolidamento delle passivita' delle imprese agricole. Tale somma e' comprensiva di lire 50 miliardi da ripartire fra gli enti di cui al comma 1, sulla base delle concessioni contributive dagli stessi effettuate entro il 31 dicembre 1985 sui mutui contratti in applicazione dell'art. 18 della legge 27 dicembre 1977, n. 984. Le somme relative ai successivi dieci anni fanno carico al bilancio dello Stato. 3. Al riparto delle somme di cui al comma 1 fra gli enti destinatari provvede il CIPE entro il 21 marzo di ogni anno, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Per l'anno 1986 detto riparto e' effettuato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con applicazione dei parametri di ripartizione adottati per l'anno 1985. Per gli anni successivi i parametri di ripartizione saranno stabiliti dal CIPE sentita la commissione interregionale, con riferimento agli obiettivi indicati dal comma 5 dell'art. 1. 4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, in conformita' ai propri ordinamenti, programmi di sviluppo nel settore agricolo e forestale in armonia con le determinazioni del Piano agricolo nazionale e del Piano forestale nazionale". "Art. 6. - 1. Al finanziamento delle azioni nel campo della forestazione produttiva, protettiva e conservativa, che saranno previste nel piano forestale nazionale, e' destinata la somma di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni dal 1986 al 1990. 2. Al riparto delle somme tra le azioni individuate al comma 1 provvede il CIPE con la procedura prevista dal comma 5 dell'articolo 4; si applica altresi' la disposizionne contenuta nel comma 4 dello stesso articolo.