Art. 20.
             Esclusione delle regioni a statuto speciale
         e delle province autonome da taluni fondi settoriali
 
  1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
di Bolzano sono escluse, a partire dal 1990, dal riparto dei seguenti
fondi:
    a)  fondo  per  i  programmi regionali di sviluppo a destinazione
indistinta di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970,  n.  281
(a),  al  netto  della quota spettante ai sensi della legge 30 maggio
1965, n. 574 (b) ;
    b)   fondo  per  l'attuazione  degli  interventi  programmati  in
agricoltura di cui all'articolo 3, comma 1, della  legge  8  novembre
1986, n. 752 (c), al netto delle somme spettanti ai sensi del comma 2
del predetto articolo 3;
    c)  fondo  per  l'attuazione del piano forestale nazionale di cui
all'articolo 6 della legge 8 novembre 1986, n. 752 (c) ;
    d)  fondo per gli investimenti nel settore dei trasporti pubblici
locali;
    e) fondo sanitario di conto capitale.
 
             (a)  Il  testo  dell'art.  9  della  legge  n.  281/1970
          (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni  a
          statuto ordinario) e' il seguente:
             "Art.  9  (Fondo  per  il  finanziamento  dei  programmi
          regionali di sviluppo). - Nello stato di  previsione  della
          spesa  del  Ministero  del  bilancio e della programmazione
          economica e' istituito un fondo per  il  finanziamento  dei
          programmi  regionali  di  sviluppo,  il  cui  ammontare  e'
          determinato   per   ogni   quinquennio   dalla   legge   di
          approvazione  del  programma  economico  nazionale e per la
          quota annuale dalla legge di bilancio.
             Tale   fondo   e'  assegnato  alle  regioni  secondo  le
          indicazioni del programma economico  nazionale  sulla  base
          dei   criteri   che  saranno  annualmente  determinati  dal
          Comitato interministeriale per la programmazione  economica
          e  con  particolare  riguardo alle esigenze di sviluppo del
          Mezzogiorno".
             (b)   La  legge  n.  574/1965  reca:  "Modificazioni  ed
          integrazioni alla legge 3 agosto 1949, n. 589,  in  materia
          di edilizia ospedaliera".
             (c)  Il  testo  degli  articoli  3  e  6  della legge n.
          752/1986 e' riportato in appendice.
                                   APPENDICE
          Con riferimento alla nota ( c) all'art. 20:
             Il  testo  degli  articoli 3 e 6 della legge n. 752/1986
          (Legge   pluriennale   per   l'attuazione   di   interventi
          programmati in agricoltura) e' il seguente:
             "Art.  3. - 1. Per gli interventi nel settore agricolo e
          forestale  e'  attribuita  alle  regioni  e  alle  province
          autonome  di  Trento  e  di  Bolzano la somma di lire 8.500
          miliardi, di cui lire 1.420 miliardi per l'anno 1986,  lire
          1.550  miliardi  per  l'anno  1987, lire 1.690 miliardi per
          l'anno 1988, lire 1.840 miliardi per  l'anno  1989  e  lire
          2.000  miliardi per l'anno 1990. La somma attribuita per il
          1986 e' comprensiva dell'importo di lire 1.040 miliardi  di
          cui  all'art. 12, comma, 1,della legge 28 febbraio 1986, n.
          41.
             2.  Sugli  importi  di  cui al comma 1 fa carico, per le
          prime  cinque  annualita',  la  somma  annua  di  lire  300
          miliardi  per  la  concessione  del  concorso nel pagamento
          degli interessi sui mutui  quindicennali  di  miglioramento
          fondiario  o  su  mutui  destinati  al consolidamento delle
          passivita'  delle   imprese   agricole.   Tale   somma   e'
          comprensiva  di  lire 50 miliardi da ripartire fra gli enti
          di  cui  al  comma  1,   sulla   base   delle   concessioni
          contributive  dagli  stessi effettuate entro il 31 dicembre
          1985 sui mutui contratti in applicazione dell'art. 18 della
          legge  27  dicembre  1977,  n.  984.  Le  somme relative ai
          successivi dieci anni fanno carico al bilancio dello Stato.
             3. Al riparto delle somme di cui al comma 1 fra gli enti
          destinatari provvede il CIPE entro  il  21  marzo  di  ogni
          anno,  su  proposta  del  Ministro dell'agricoltura e delle
          foreste,  sentita  la  commissione  interregionale  di  cui
          all'art.  13 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Per l'anno
          1986  detto  riparto  e'  effettuato  entro  trenta  giorni
          dall'entrata   in   vigore   della   presente   legge,  con
          applicazione dei parametri  di  ripartizione  adottati  per
          l'anno  1985.   Per  gli  anni  successivi  i  parametri di
          ripartizione  saranno  stabiliti  dal   CIPE   sentita   la
          commissione  interregionale, con riferimento agli obiettivi
          indicati dal comma 5 dell'art. 1.
             4.  Le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di
          Bolzano adottano, in  conformita'  ai  propri  ordinamenti,
          programmi  di  sviluppo nel settore agricolo e forestale in
          armonia con le determinazioni del Piano agricolo  nazionale
          e del Piano forestale nazionale".
             "Art.  6.  -  1. Al finanziamento delle azioni nel campo
          della forestazione produttiva, protettiva  e  conservativa,
          che  saranno  previste  nel  piano  forestale nazionale, e'
          destinata la somma di lire 100 miliardi per ciascuno  degli
          anni dal 1986 al 1990.
             2.  Al  riparto delle somme tra le azioni individuate al
          comma 1 provvede il CIPE  con  la  procedura  prevista  dal
          comma   5   dell'articolo   4;   si   applica  altresi'  la
          disposizionne contenuta nel comma 4 dello stesso  articolo.