Art. 21. Tesoreria unica per la regione siciliana 1. A decorrere dal 1 gennaio 1990 e sino al 31 dicembre 1991 non si applicano le disposizioni contemplate nel secondo e terzo comma dell'articolo 38 della legge 7 agosto 1982, n. 526 (a), e nel terzo comma dell'articolo 2 della legge 29 ottobre 1984, n. 720 (b).
(a) Il testo del secondo e del terzo comma dell'art. 38 della legge n. 526/1982 (Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia) e' il seguente: "Agli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 31 della legge 5 agosto 1978, n. 468, 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e 10 della legge 26 aprile 1982, n. 181, non sono computabili le somme costituenti entrate della regione Sicilia a norma dell'art. 36 dello statuto della regione stessa e del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, e quelle alla medesima dovute o versate a norma dell'art. 38 di detto statuto, nonche' quelle costituenti entrate proprie autonome della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e Bolzano. Alle somme anzidette non si applicano le disposizioni recate agli articoli 31 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119". (b) Il terzo comma dell'art. 2 della legge n. 720/1984 (Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici) prevede che: "Restano altresi' in vigore le norme di cui al secondo e al terzo comma dell'art. 38 della legge 7 agosto 1982, n. 526".