Art. 21.
               Tesoreria unica per la regione siciliana
 
  1.  A  decorrere dal 1  gennaio 1990 e sino al 31 dicembre 1991 non
si applicano le disposizioni contemplate nel secondo  e  terzo  comma
dell'articolo  38  della legge 7 agosto 1982, n. 526 (a), e nel terzo
comma dell'articolo 2 della legge 29 ottobre 1984, n. 720 (b).
 
             (a)  Il testo del secondo e del terzo comma dell'art. 38
          della legge  n.  526/1982  (Provvedimenti  urgenti  per  lo
          sviluppo dell'economia) e' il seguente:
             "Agli   effetti   delle   disposizioni  contenute  negli
          articoli 31 della legge 5 agosto 1978,  n.  468,  40  della
          legge  30  marzo  1981,  n. 119, e 10 della legge 26 aprile
          1982, n. 181, non sono  computabili  le  somme  costituenti
          entrate  della  regione  Sicilia a norma dell'art. 36 dello
          statuto della regione stessa e del decreto  del  Presidente
          della  Repubblica  26  luglio  1965, n. 1074, e quelle alla
          medesima dovute o versate a norma  dell'art.  38  di  detto
          statuto,   nonche'   quelle   costituenti  entrate  proprie
          autonome della regione Trentino-Alto Adige e delle province
          autonome di Trento e Bolzano.
             Alle  somme  anzidette  non si applicano le disposizioni
          recate agli articoli 31 della legge 5 agosto 1978, n.  468,
          e 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119".
             (b)  Il  terzo comma dell'art. 2 della legge n. 720/1984
          (Istituzione del sistema di tesoreria  unica  per  enti  ed
          organismi  pubblici)  prevede  che:  "Restano  altresi'  in
          vigore le  norme  di  cui  al  secondo  e  al  terzo  comma
          dell'art. 38 della legge 7 agosto 1982, n.  526".