Art. 22. Copertura finanziaria 1. All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 17, comma 2, e 18, comma 2, valutato in lire 683 miliardi per l'anno 1990, si provvede: a) quanto a lire 195 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 6862 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990; b) quanto a lire 175 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 2600 dello stato di previsione del Ministero della sanita' per l'anno finanziario 1990; c) quanto a lire 313 miliardi, con quota parte delle entrate di cui all'articolo 17, comma 3. 2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.