Art. 23.
                        Tassa automobilistica
 
  1.  Con  decorrenza  dal  1   gennaio 1990, nelle regioni a statuto
ordinario la misura della tassa regionale  prevista  dall'articolo  4
della  legge  16  maggio 1970, n. 281 (a), e' aumentata di un importo
pari al 45 per cento della tassa erariale vigente al 1  gennaio 1990.
  2.  Con  la  stessa  decorrenza, la tassa automobilistica erariale,
dovuta nelle regioni a statuto speciale,  e'  aumentata  fino  ad  un
importo   totale   pari   alla   somma   della  corrispondente  tassa
automobilistica  erariale  e  dell'analoga   regionale   come   sopra
aumentata, dovuta nelle regioni a statuto ordinario.
   3. I veicoli e gli autoscafi in temporanea importazione soggetti a
tassa di circolazione debbono corrispondere allo Stato il tributo  in
misura pari alla tassa automobilistica dovuta nelle regioni a statuto
speciale.
  4.  Coloro  che hanno corrisposto nel 1989 la tassa automobilistica
regionale relativa anche per i periodi che cadono nel 1990,  dovranno
corrispondere  l'integrazione  relativa  a questi ultimi in occasione
del rinnovo del pagamento. Qualora non si  proceda  a  detto  rinnovo
l'integrazione  dovra'  essere  corrisposta entro trenta giorni dalla
scadenza di validita' della tassa.
 
             (a)  Il  testo  dell'art.  4  della  legge  n.  281/1970
          (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni  a
          statuto ordinario) e' il seguente:
             "Art. 4 (Tassa di circolazione). - La tassa regionale di
          circolazione si applica ai veicoli ed  autoscafi,  soggetti
          alla  tassa  erariale  di circolazione, immatricolati nella
          circoscrizione della regione, nonche' a quelli per i  quali
          non occorre il documento di circolazione e che appartengono
          a  persone   residenti   nella   regione.   La   tassa   e'
          disciplinata, per quanto non disposto dalla presente legge,
          dalle norme dello Stato che regolano la tassa  erariale  di
          circolazione.
             Le regioni determinano l'ammontare della tassa in misura
          non superiore al 110 per cento e non inferiore  al  90  per
          cento  della  corrispondente tassa erariale ridotta a norma
          del penultimo comma.
             Possono   essere,  inoltre,  previste  riduzioni  ovvero
          aumenti della tassa regionale di circolazione in misura non
          eccedente  il  5  per cento della stessa, in relazione alla
          destinazione dei  veicoli  e  degli  autoscafi,  alle  loro
          caratteristiche   di   minore   o   maggiore   pregio,  con
          particolare riguardo a quelle di lusso, ed al numero  degli
          anni decorsi dalla fabbricazione.
             La  tassa  di circolazione e' applicata contestualmente,
          nei termini e con le medesime forme e  modalita'  stabilite
          per la riscossione della tassa statale di circolazione.
             La rinnovazione dell'immatricolazione di un veicolo o di
          un autoscafo in una provincia compresa  nel  territorio  di
          una   regione   diversa   da  quella  nel  cui  ambito  era
          precedentemente iscritto non da' luogo all'applicazione  di
          ulteriore  tassa  per  il  periodo per il quale la tassa di
          circolazione sia  stata  gia'  riscossa  dalla  regione  di
          provenienza.
             Nelle  regioni  a statuto ordinario la tassa erariale di
          circolazione e' ridotta al 50 per cento,  ad  eccezione  di
          quella  dovuta  per i veicoli e gli autoscafi in temporanea
          importazione i quali restano ad ogni effetto soggetti  alle
          norme statali che li regolano.
             A  decorrere dalla sua istituzione e fino al 31 dicembre
          dell'anno   successivo,   l'ammontare   della   tassa    di
          circolazione regionale e' commisurata al 25 per cento della
          tassa erariale, che viene corrispondentemente ridotta al 75
          per  cento,  ferma  restando  la  facolta'  di  aumentare o
          diminuire la tassa stessa entro i limiti di cui al  secondo
          comma".