Art. 24.
          Interventi a favore della Sardegna e della Sicilia
 
  1. Sono prorogate per l'anno finanziario 1989 le disposizioni della
legge 24 giugno 1974, n. 268 (a). Al finanziamento  degli  interventi
previsti  da tale legge e' destinata per l'anno 1989 la somma di lire
200 miliardi.  La  regione  autonoma  della  Sardegna  ripartisce  le
risorse destinandole al finanziamento dei predetti interventi.
  2.  All'onere  derivante  dal comma 1, pari a lire 200 miliardi per
l'anno 1989, si fa fronte  mediante  corrispondente  riduzione  dello
stanziamento  iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del
Ministero  del  tesoro  per  il  1989,  utilizzando  l'accantonamento
"Interventi  a  favore della Sardegna ivi compresi quelli destinati a
realizzare la contiguita' territoriale".
  3.  Il  contributo  a  titolo  di  solidarieta'  nazionale,  di cui
all'articolo  38  dello  statuto  della  regione  siciliana  (b),  e'
commisurato  per  l'anno 1988, in applicazione dell'articolo 2, comma
4, della legge 1  febbraio 1989, n. 40  (c),  all'86  per  cento  del
gettito  delle imposte di fabbricazione riscosse nella regione stessa
nell'anno finanziario 1987.
  4. Il contributo di cui al comma 3 viene versato alla regione sulla
base  del  totale  dei  versamenti  in  conto  competenza  e  residui
effettuati  nell'anno  1987  nelle  sezioni  di tesoreria provinciale
dell'isola a titolo di imposte di fabbricazione.
  5. La somma per spese sostenute dallo Stato per conto della regione
siciliana, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile
1948, n. 507, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561 (d), dovuta
a  titolo  di  rimborso  dalla  regione,  viene  determinata  in  via
definitiva, per l'anno 1988, nell'importo di lire 16 miliardi.
  6.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del comma 3, valutato in
lire 1.240 miliardi per l'anno finanziario 1989, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001
dello stato  di  previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno
finanziario 1989, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.
  7.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  8.  Le  disposizioni del presente articolo hanno effetto dalla data
di entrata in vigore del presente decreto.
 
             (a)   La  legge  n.  268/1974,  reca:  "Rifinanziamento,
          integrazione e modifica della legge 11 giugno 1962, n.  588
          (piano  straordinario  per la rinascita economica e sociale
          della Sardegna) e  riforma  dell'assetto  agropastorale  in
          Sardegna".
             (b)  Si  trascrive  il  testo dell'art. 38 dello statuto
          della regione siciliana, approvato con R.D.Lgs.  15  maggio
          1946, n. 455:
             "Art.  38. - Lo Stato versera' annualmente alla regione,
          a  titolo  di  solidarieta'   nazionale,   una   somma   da
          impiegarsi,  in base ad un piano economico, nell'esecuzione
          di lavori pubblici.
             Questa  somma  tendera' a bilanciare il minore ammontare
          dei redditi di lavoro nella regione in confronto alla media
          nazionale.
             Si  procedera' ad una revisione quinquennale della detta
          assegnazione  con  riferimento  alle  variazioni  dei  dati
          assunti per il precedente computo".
             (c) Il comma 4 dell'art. 2 della legge n. 40/1989 (Norme
          in materia di finanza regionale) prevede che:  "Per  l'anno
          1989  il  contributo di cui all'art. 38 dello statuto della
          regione siciliana e' stabilito  in  misura  pari  a  quello
          definito per l'anno 1988".
             (d)   Il  testo  dell'art.  3  del  D.Lgs.  n.  507/1948
          (Disciplina provvisoria  dei  rapporti  finanziari  tra  lo
          Stato e la regione siciliana) e' il seguente:
             "Art.  3.  -  Fino  a  quando  non  sara' intervenuto il
          passaggio alla regione dei servizi ad essa spettanti e  del
          personale addettovi, lo Stato continuera' a provvedere, per
          conto della regione, al pagamento delle spese relative.
             La   regione  versa  mensilmente  allo  Stato  le  somme
          necessarie per far  fronte  alle  spese  di  cui  al  comma
          precedente,  nell'importo  che,  in via provvisoria e salvo
          conteggio finale, sara'  stabilito  con  provvedimento  del
          Ministro  per  il  tesoro,  previa intesa con il presidente
          regionale.
             Sono  eseguite  direttamente  dalla  regione le spese di
          interesse regionale da essa inscritte nel proprio bilancio,
          ad  eccezione  di  quelle  sostenute  dallo Stato per conto
          della regione stessa ai sensi del primo comma del  presente
          articolo".