Art. 24. Interventi a favore della Sardegna e della Sicilia 1. Sono prorogate per l'anno finanziario 1989 le disposizioni della legge 24 giugno 1974, n. 268 (a). Al finanziamento degli interventi previsti da tale legge e' destinata per l'anno 1989 la somma di lire 200 miliardi. La regione autonoma della Sardegna ripartisce le risorse destinandole al finanziamento dei predetti interventi. 2. All'onere derivante dal comma 1, pari a lire 200 miliardi per l'anno 1989, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1989, utilizzando l'accantonamento "Interventi a favore della Sardegna ivi compresi quelli destinati a realizzare la contiguita' territoriale". 3. Il contributo a titolo di solidarieta' nazionale, di cui all'articolo 38 dello statuto della regione siciliana (b), e' commisurato per l'anno 1988, in applicazione dell'articolo 2, comma 4, della legge 1 febbraio 1989, n. 40 (c), all'86 per cento del gettito delle imposte di fabbricazione riscosse nella regione stessa nell'anno finanziario 1987. 4. Il contributo di cui al comma 3 viene versato alla regione sulla base del totale dei versamenti in conto competenza e residui effettuati nell'anno 1987 nelle sezioni di tesoreria provinciale dell'isola a titolo di imposte di fabbricazione. 5. La somma per spese sostenute dallo Stato per conto della regione siciliana, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561 (d), dovuta a titolo di rimborso dalla regione, viene determinata in via definitiva, per l'anno 1988, nell'importo di lire 16 miliardi. 6. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3, valutato in lire 1.240 miliardi per l'anno finanziario 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento. 7. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 8. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
(a) La legge n. 268/1974, reca: "Rifinanziamento, integrazione e modifica della legge 11 giugno 1962, n. 588 (piano straordinario per la rinascita economica e sociale della Sardegna) e riforma dell'assetto agropastorale in Sardegna". (b) Si trascrive il testo dell'art. 38 dello statuto della regione siciliana, approvato con R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455: "Art. 38. - Lo Stato versera' annualmente alla regione, a titolo di solidarieta' nazionale, una somma da impiegarsi, in base ad un piano economico, nell'esecuzione di lavori pubblici. Questa somma tendera' a bilanciare il minore ammontare dei redditi di lavoro nella regione in confronto alla media nazionale. Si procedera' ad una revisione quinquennale della detta assegnazione con riferimento alle variazioni dei dati assunti per il precedente computo". (c) Il comma 4 dell'art. 2 della legge n. 40/1989 (Norme in materia di finanza regionale) prevede che: "Per l'anno 1989 il contributo di cui all'art. 38 dello statuto della regione siciliana e' stabilito in misura pari a quello definito per l'anno 1988". (d) Il testo dell'art. 3 del D.Lgs. n. 507/1948 (Disciplina provvisoria dei rapporti finanziari tra lo Stato e la regione siciliana) e' il seguente: "Art. 3. - Fino a quando non sara' intervenuto il passaggio alla regione dei servizi ad essa spettanti e del personale addettovi, lo Stato continuera' a provvedere, per conto della regione, al pagamento delle spese relative. La regione versa mensilmente allo Stato le somme necessarie per far fronte alle spese di cui al comma precedente, nell'importo che, in via provvisoria e salvo conteggio finale, sara' stabilito con provvedimento del Ministro per il tesoro, previa intesa con il presidente regionale. Sono eseguite direttamente dalla regione le spese di interesse regionale da essa inscritte nel proprio bilancio, ad eccezione di quelle sostenute dallo Stato per conto della regione stessa ai sensi del primo comma del presente articolo".