Art. 25.
                     Misure in materia sanitaria
 
  1. (Soppresso dalla legge di conversione).
  2. Il termine di cui all'articolo 19, comma 2, della legge 11 marzo
1988, n. 67 (a), e' differito al (( 31 dicembre 1990. ))
  3. Con atto di indirizzo e coordinamento, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,  sentito
il  Consiglio  sanitario nazionale, vengono definiti criteri uniformi
per la fissazione dei valori minimi nazionali  delle  tariffe  e  dei
diritti spettanti al Servizio sanitario nazionale per prestazioni non
di diritto, rese a richiesta e ad utilita' di  soggetti  interessati,
rispettando  il  principio  del pagamento dei servizi resi secondo il
costo  reale,  nonche'  tenendo  conto  del  valore  economico  delle
operazioni di riferimento.
  4.  Fino  al  30  giugno 1990 non si fa luogo ad aumenti del prezzo
delle specialita'  medicinali  comprese  nel  prontuario  terapeutico
nazionale.  Per  il  periodo  successivo  il  prezzo  dei  farmaci e'
determinato dal CIP, integrato  dai  Ministri  della  sanita'  e  del
bilancio e della programmazione economica.
  5.  Presso  il  Ministero della sanita' e' istituito l'osservatorio
sui prezzi  e  sulle  tecnologie  sanitarie  come  articolazione  del
sistema  informativo  sanitario  per la effettuazione di rilevazioni,
studi e controlli nel settore dell'acquisto dei beni e  servizi,  con
particolare  riguardo  ai beni di largo consumo, ai farmaci e presidi
di uso ospedaliero, alle apparecchiature e  agli  strumenti  di  alta
tecnologia. I dati relativi alle rilevazioni sono pubblicati ogni tre
mesi   a   cura   del   Ministero    della    sanita'.    Nell'ambito
dell'osservatorio  e'  istituito  l'albo  dei  fornitori. Con atto di
indirizzo e coordinamento, da emanare  entro  sessanta  giorni  dalla
data  di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Consiglio
sanitario nazionale, sono stabiliti criteri in materia di acquisti  e
approvvigionamento  di  beni  e  servizi,  da ispirare ai principi di
garanzia delle normative vigenti presso  il  Provveditorato  generale
dello  Stato per le forniture alle amministrazioni pubbliche statali.
(( 6. Il contributo di cui all'articolo 8 della legge 7 agosto     ))
(( 1982, n. 526    (b),    e' fissato nella misura del 6,5 per     ))
(( cento dei premi di tariffa stabiliti a norma dell'articolo 11   ))
(( della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive              ))
(( modificazioni    (c),    ed e' incluso dall'assicuratore nel    ))
(( premio di polizza. La predetta aliquota trova applicazione per  ))
(( i premi dei contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1   ))
(( maggio 1990. Non si applica l'articolo 123 del testo unico      ))
(( delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private,         ))
(( approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13        ))
(( febbraio 1959, n. 449    (d).                                   ))
  7.  Con  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato, di concerto con  i  Ministri  del  tesoro  e  della
sanita',  sono  determinate  le  modalita'  e  i tempi con i quali le
imprese assicuratrici effettuano il versamento del contributo di  cui
al comma 6.
 
            (a)  Il  testo  del  comma  2 dell'art. 19 della legge n.
          67/1988 (Legge finanziaria 1988) e' il seguente: "Tutte  le
          strutture  autorizzate  a  fornire le prestazioni di cui al
          comma  1  (prestazioni  di  diagnostica  strumentale  e  di
          laboratorio,  compresa la diagnostica radioimmunologica, la
          medicina nucleare e la  fisiochinesiterapia  in  regime  di
          convenzionamento  esterno,  n.d.r.) e gia' convenzionate al
          31 gennaio 1988 con il Servizio sanitario nazionale,  anche
          se  in  forma  societaria,  restano  convenzionate  con  il
          Servizio sanitario nazionale sino all'entrata in vigore  di
          una  nuova disciplina organica della materia e comunque non
          oltre il 31 marzo 1989".
             (b)  Il  testo  dell'art.  8  della  legge  n.  526/1982
          (Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia) e' il
          seguente:
             "Art.  8.  -  Le imprese autorizzate all'esercizio delle
          assicurazioni per la responsabilita'  civile  per  i  danni
          causati  dalla  circolazione  dei  veicoli  sono  tenute, a
          decorrere  dall'anno  1982,   a   versare   annualmente   e
          direttamente  allo  Stato  un contributo da determinarsi in
          una percentuale del premio incassato per ciascun  contratto
          relativo alle predette assicurazioni.
             Il contributo di cui al primo comma e' sostitutivo delle
          azioni spettanti alle regioni e agli altri enti che erogano
          prestazioni  facenti carico al Servizio sanitario nazionale
          nei  confronti  dell'assicuratore,   del   responsabile   o
          dell'impresa  designata a norma dell'art. 20 della legge 24
          dicembre 1969, n. 990, per il  rimborso  delle  prestazioni
          erogate ai danneggiati dalla circolazione dei veicoli.
             La  misura  del  contributo e le modalita' di versamento
          dello stesso sono determinate annualmente con  decreto  del
          Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del
          Consiglio dei Ministri e dei Ministri  dell'industria,  del
          commercio  e  dell'artigianato, del tesoro e della sanita',
          sentita  l'organizzazione  sindacale   delle   imprese   di
          assicurazione  piu'  rappresentativa  sul  piano nazionale,
          tenendo conto dei costi sostenuti  dal  Servizio  sanitario
          nazionale  per  l'assistenza  sanitaria fruita dagli aventi
          diritto  al  risarcimento   dei   danni   derivanti   dalla
          circolazione dei veicoli.
             Il contributo di cui al presente articolo confluisce nel
          capitolo dello stato di previsione dell'entrata riferentesi
          alle    somme    da   introitare   per   il   finanziamento
          dell'assistenza sanitaria e viene distintamente specificato
          nell'apposito allegato.
             Ai  fini  della formazione delle tariffe di cui all'art.
          11 della legge 24 dicembre  1969,  n.  990,  il  contributo
          percentuale  di cui al primo comma non fa parte integrante,
          ad ogni effetto  di  legge,  della  componente  caricamenti
          delle tariffe medesime".
             (c)  Il  testo  dell'art.  11 della legge n. 990/1969 e'
          riportato in appendice.
             (d)   L'art.   123   del   testo   unico   delle   leggi
          sull'esercizio delle assicurazioni private,  approvato  con
          D.P.R. n. 449/1959, e' cosi' formulato:
             "Art.  123 (Applicazione di contributi ed oneri a carico
          delle imprese e degli enti soggetti al testo  unico).  -  I
          contributi  e  gli  oneri,  di qualsiasi natura e specie, a
          carico delle imprese ed enti  soggetti  al  presente  testo
          unico,  che  sono  commisurati ai premi, escluse le tasse e
          imposte, debbono essere applicati  sui  premi  depurati  di
          un'aliquota  per  gli oneri di gestione, che e' determinata
          con decreto del Ministro per l'industria ed il  commercio".
                                   APPENDICE
          Con riferimento alla nota (c) all'art. 25:
             Il   testo   dell'art.   11   della  legge  n.  990/1969
          (Assicurazione obbligatoria  della  responsabilita'  civile
          derivante  dalla  circolazione  dei  veicoli a motore e dei
          natanti), come sostituito dall'art. 1 del decreto-legge  n.
          857/1976, e' il seguente:     "Art. 11. - Ogni impresa deve
          trasmettere al Ministero dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato,   per   la  preventiva  approvazione,  le
          tariffe dei premi  e  le  condizioni  generali  di  polizza
          relative all'assicurazione della responsabilita' civile per
          i danni causati dalla circolazione dei veicoli a  motore  e
          dei natanti per ogni tipo di rischio da essa derivante.
          Le tariffe  dei  premi  devono  essere  formate  calcolando
          destinatamente  i  premi  puri  e i caricamenti.     Per il
          calcolo dei premi puri, l'ammontare dei  sinistri  avvenuti
          in  ciascuno  degli  esercizi  presi in considerazione deve
          essere  determinato  senza  tener  conto  delle  spese,  di
          qualsiasi  natura,  imputabili  al servizio di liquidazione
          dei sinistri stessi.        I  caricamenti  debbono  essere
          determinati   tenendo   conto   delle  spese  generali,  di
          gestione, sia  agenziali  che  di  direzione,  delle  spese
          imputabili al servizio di liquidazione dei sinistri nonche'
          di    ogni    altro    onere     relativo     all'esercizio
          dell'assicurazione obbligatoria e di un margine industriale
          compensativo dell'alea di impresa.   L'importo  complessivo
          dei  caricamenti  non  puo'  tuttavia  superare  il  limite
          massimo ne' essere inferiore  al  limite  minimo  che  sono
          fissati  con  decreti  del  Ministro  per  l'industria,  il
          commercio   e   l'artigianato,   sentita   la   commissione
          ministeriale  di  cui  al  successivo  sesto  comma; con lo
          stesso decreto possono  inoltre  essere  fissati  i  limiti
          massimi  per singole voci del caricamento.     Le modalita'
          e  criteri  per  la  valutazione  dei  premi  puri  e   dei
          caricamenti saranno stabiliti dal regolamento. Nello stesso
          regolamento saranno indicati i criteri in base ai quali  le
          imprese  potranno  prevedere variazioni dei premi stabiliti
          nelle tariffe in caso di  aggravamento  o  diminuzione  dei
          rischi   nonche'   le   procedure   e   le   modalita'  per
          l'assicurazione dei rischi non  contemplati  nelle  tariffe
          approvate   o   che  rivestano,  per  qualsiasi  causa  sia
          soggettiva che oggettiva, carattere di particolarita' o  di
          eccezionalita'.      Le tariffe e le condizioni generali di
          polizza, nonche' le successive  modifiche,  sono  approvate
          per  un  periodo non inferiore ad un anno con provvedimento
          del  Comitato  interministeriale  dei  prezzi   (CIP),   su
          proposta  del  Ministro  per  l'industria,  il  commercio e
          l'artigianato,  che  avra'  preventivamente   sentito   una
          commissione ministeriale formata da un rappresentante della
          Direzione  generale  delle  assicurazioni  private   e   di
          interesse  collettivo,  da  un rappresentante dell'Istituto
          nazionale delle assicurazioni (INA) quale ente gestore  del
          conto  consortile e da cinque esperti nominati dal Ministro
          per l'industria, il commercio e l'artigianto. Il parere  di
          detta commissione centrale dei prezzi di cui all'art. 2 del
          decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347
          e  successive  modificazioni  e integrazioni.      Nel caso
          che le tariffe e  le  condizioni  di  polizza  non  possono
          essere  approvate  per  difetto  dei  prescritti  requisiti
          tecnici, il Comitato interministeriale dei prezzi (CIP), su
          proposta  del  Ministro  per  l'industria,  il  commercio e
          l'artigianato,   che   avra'   sentito    la    commissione
          ministeriale  di  cui al comma precedente, stabilisce altre
          tariffe  e  condizioni  di   polizza   che   l'impresa   di
          assicurazione  e'  tenuta  ad  adottare  per un periodo non
          inferiore ad un anno.     Il Ministro per  l'industria,  il
          commercio   e   l'artigianato,   sentita   la   commissione
          ministeriale sopra indicata, puo' chiedere alle imprese  di
          modificare, entro un termine da esso fissato e comunque non
          inferiore a trenta giorni, le tariffe e  le  condizioni  di
          polizza   approvate   qualora,   posteriormente  alla  loro
          approvazione, si siano verificate sensibili variazioni  dei
          rischi cui si riferisce l'obbligo di assicurazione previsto
          dalla legge. Qualora l'impresa  interessata  non  ottemperi
          alla  richiesta,  il  Comitato interministeriale dei prezzi
          (CIP),  su  proposta  del  Ministro  per  l'industria,   il
          commercio  e  l'artigianato,  stabilisce la nuova tariffa e
          condizioni  di  polizza   che   l'impresa   stessa   dovra'
          applicare.        Le  tariffe  dei  premi  e  le condizioni
          generali di polizza sono inserite di diritto nei  contratti
          di   assicurazione  con  decorrenza  dalla  prima  scadenza
          annuale di premio successiva alla data di pubblicazione del
          relativo  provvedimento  del CIP nella Gazzetta Ufficiale e
          comunque dal  365   giorno  successivo  alla  pubblicazione
          stessa.     Le imprese sono tenute ad accettare, secondo le
          condizioni generali di polizza e  le  tariffe  approvate  o
          stabilite  dal  Comitato  interministeriale  dei prezzi, su
          proposta del  Ministro  per  l'industria,  il  commercio  e
          l'artigianato, le proposte per l'assicurazione obbligatoria
          che siano loro presentante in  conformita'  della  presente
          legge.        Il  Ministro  per l'industria, il commercio e
          l'artigianato puo', con proprio decreto, sentita l'apposita
          commissione  ministeriale,  stabilire  che  per determinate
          categorie di veicoli a motore per i quali vi e' obbligo  di
          assicurazione, i contratti debbano essere stipulati in base
          a condizioni e tariffe  che  prevedano,  ad  ogni  scadenza
          annuale,  la  variazione  in  aumento, o in diminuzione del
          premio applicato all'atto della stipulazione, in  relazione
          al  verificarsi  o  meno  di sinistri nel corso di un certo
          periodo di tempo oppure in base a clausole di  "franchigia"
          che prevedano un contributo dell'assicurato al risarcimento
          del danno, determinando, in questo caso, l'ammontare minimo
          e  massimo  di  detto  contributo.     Il decreto di cui al
          precedente comma deve essere emanato  entro  il  31  luglio
          dell'anno  precedente  a  quello  per  il  quale  esso deve
          valere".