Art. 25. Misure in materia sanitaria 1. (Soppresso dalla legge di conversione). 2. Il termine di cui all'articolo 19, comma 2, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (a), e' differito al (( 31 dicembre 1990. )) 3. Con atto di indirizzo e coordinamento, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Consiglio sanitario nazionale, vengono definiti criteri uniformi per la fissazione dei valori minimi nazionali delle tariffe e dei diritti spettanti al Servizio sanitario nazionale per prestazioni non di diritto, rese a richiesta e ad utilita' di soggetti interessati, rispettando il principio del pagamento dei servizi resi secondo il costo reale, nonche' tenendo conto del valore economico delle operazioni di riferimento. 4. Fino al 30 giugno 1990 non si fa luogo ad aumenti del prezzo delle specialita' medicinali comprese nel prontuario terapeutico nazionale. Per il periodo successivo il prezzo dei farmaci e' determinato dal CIP, integrato dai Ministri della sanita' e del bilancio e della programmazione economica. 5. Presso il Ministero della sanita' e' istituito l'osservatorio sui prezzi e sulle tecnologie sanitarie come articolazione del sistema informativo sanitario per la effettuazione di rilevazioni, studi e controlli nel settore dell'acquisto dei beni e servizi, con particolare riguardo ai beni di largo consumo, ai farmaci e presidi di uso ospedaliero, alle apparecchiature e agli strumenti di alta tecnologia. I dati relativi alle rilevazioni sono pubblicati ogni tre mesi a cura del Ministero della sanita'. Nell'ambito dell'osservatorio e' istituito l'albo dei fornitori. Con atto di indirizzo e coordinamento, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Consiglio sanitario nazionale, sono stabiliti criteri in materia di acquisti e approvvigionamento di beni e servizi, da ispirare ai principi di garanzia delle normative vigenti presso il Provveditorato generale dello Stato per le forniture alle amministrazioni pubbliche statali. (( 6. Il contributo di cui all'articolo 8 della legge 7 agosto )) (( 1982, n. 526 (b), e' fissato nella misura del 6,5 per )) (( cento dei premi di tariffa stabiliti a norma dell'articolo 11 )) (( della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive )) (( modificazioni (c), ed e' incluso dall'assicuratore nel )) (( premio di polizza. La predetta aliquota trova applicazione per )) (( i premi dei contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1 )) (( maggio 1990. Non si applica l'articolo 123 del testo unico )) (( delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, )) (( approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 )) (( febbraio 1959, n. 449 (d). )) 7. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro e della sanita', sono determinate le modalita' e i tempi con i quali le imprese assicuratrici effettuano il versamento del contributo di cui al comma 6.
(a) Il testo del comma 2 dell'art. 19 della legge n. 67/1988 (Legge finanziaria 1988) e' il seguente: "Tutte le strutture autorizzate a fornire le prestazioni di cui al comma 1 (prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio, compresa la diagnostica radioimmunologica, la medicina nucleare e la fisiochinesiterapia in regime di convenzionamento esterno, n.d.r.) e gia' convenzionate al 31 gennaio 1988 con il Servizio sanitario nazionale, anche se in forma societaria, restano convenzionate con il Servizio sanitario nazionale sino all'entrata in vigore di una nuova disciplina organica della materia e comunque non oltre il 31 marzo 1989". (b) Il testo dell'art. 8 della legge n. 526/1982 (Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia) e' il seguente: "Art. 8. - Le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli sono tenute, a decorrere dall'anno 1982, a versare annualmente e direttamente allo Stato un contributo da determinarsi in una percentuale del premio incassato per ciascun contratto relativo alle predette assicurazioni. Il contributo di cui al primo comma e' sostitutivo delle azioni spettanti alle regioni e agli altri enti che erogano prestazioni facenti carico al Servizio sanitario nazionale nei confronti dell'assicuratore, del responsabile o dell'impresa designata a norma dell'art. 20 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, per il rimborso delle prestazioni erogate ai danneggiati dalla circolazione dei veicoli. La misura del contributo e le modalita' di versamento dello stesso sono determinate annualmente con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del tesoro e della sanita', sentita l'organizzazione sindacale delle imprese di assicurazione piu' rappresentativa sul piano nazionale, tenendo conto dei costi sostenuti dal Servizio sanitario nazionale per l'assistenza sanitaria fruita dagli aventi diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli. Il contributo di cui al presente articolo confluisce nel capitolo dello stato di previsione dell'entrata riferentesi alle somme da introitare per il finanziamento dell'assistenza sanitaria e viene distintamente specificato nell'apposito allegato. Ai fini della formazione delle tariffe di cui all'art. 11 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, il contributo percentuale di cui al primo comma non fa parte integrante, ad ogni effetto di legge, della componente caricamenti delle tariffe medesime". (c) Il testo dell'art. 11 della legge n. 990/1969 e' riportato in appendice. (d) L'art. 123 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con D.P.R. n. 449/1959, e' cosi' formulato: "Art. 123 (Applicazione di contributi ed oneri a carico delle imprese e degli enti soggetti al testo unico). - I contributi e gli oneri, di qualsiasi natura e specie, a carico delle imprese ed enti soggetti al presente testo unico, che sono commisurati ai premi, escluse le tasse e imposte, debbono essere applicati sui premi depurati di un'aliquota per gli oneri di gestione, che e' determinata con decreto del Ministro per l'industria ed il commercio". APPENDICE Con riferimento alla nota (c) all'art. 25: Il testo dell'art. 11 della legge n. 990/1969 (Assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), come sostituito dall'art. 1 del decreto-legge n. 857/1976, e' il seguente: "Art. 11. - Ogni impresa deve trasmettere al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per la preventiva approvazione, le tariffe dei premi e le condizioni generali di polizza relative all'assicurazione della responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti per ogni tipo di rischio da essa derivante. Le tariffe dei premi devono essere formate calcolando destinatamente i premi puri e i caricamenti. Per il calcolo dei premi puri, l'ammontare dei sinistri avvenuti in ciascuno degli esercizi presi in considerazione deve essere determinato senza tener conto delle spese, di qualsiasi natura, imputabili al servizio di liquidazione dei sinistri stessi. I caricamenti debbono essere determinati tenendo conto delle spese generali, di gestione, sia agenziali che di direzione, delle spese imputabili al servizio di liquidazione dei sinistri nonche' di ogni altro onere relativo all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria e di un margine industriale compensativo dell'alea di impresa. L'importo complessivo dei caricamenti non puo' tuttavia superare il limite massimo ne' essere inferiore al limite minimo che sono fissati con decreti del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentita la commissione ministeriale di cui al successivo sesto comma; con lo stesso decreto possono inoltre essere fissati i limiti massimi per singole voci del caricamento. Le modalita' e criteri per la valutazione dei premi puri e dei caricamenti saranno stabiliti dal regolamento. Nello stesso regolamento saranno indicati i criteri in base ai quali le imprese potranno prevedere variazioni dei premi stabiliti nelle tariffe in caso di aggravamento o diminuzione dei rischi nonche' le procedure e le modalita' per l'assicurazione dei rischi non contemplati nelle tariffe approvate o che rivestano, per qualsiasi causa sia soggettiva che oggettiva, carattere di particolarita' o di eccezionalita'. Le tariffe e le condizioni generali di polizza, nonche' le successive modifiche, sono approvate per un periodo non inferiore ad un anno con provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi (CIP), su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, che avra' preventivamente sentito una commissione ministeriale formata da un rappresentante della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, da un rappresentante dell'Istituto nazionale delle assicurazioni (INA) quale ente gestore del conto consortile e da cinque esperti nominati dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianto. Il parere di detta commissione centrale dei prezzi di cui all'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347 e successive modificazioni e integrazioni. Nel caso che le tariffe e le condizioni di polizza non possono essere approvate per difetto dei prescritti requisiti tecnici, il Comitato interministeriale dei prezzi (CIP), su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, che avra' sentito la commissione ministeriale di cui al comma precedente, stabilisce altre tariffe e condizioni di polizza che l'impresa di assicurazione e' tenuta ad adottare per un periodo non inferiore ad un anno. Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentita la commissione ministeriale sopra indicata, puo' chiedere alle imprese di modificare, entro un termine da esso fissato e comunque non inferiore a trenta giorni, le tariffe e le condizioni di polizza approvate qualora, posteriormente alla loro approvazione, si siano verificate sensibili variazioni dei rischi cui si riferisce l'obbligo di assicurazione previsto dalla legge. Qualora l'impresa interessata non ottemperi alla richiesta, il Comitato interministeriale dei prezzi (CIP), su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, stabilisce la nuova tariffa e condizioni di polizza che l'impresa stessa dovra' applicare. Le tariffe dei premi e le condizioni generali di polizza sono inserite di diritto nei contratti di assicurazione con decorrenza dalla prima scadenza annuale di premio successiva alla data di pubblicazione del relativo provvedimento del CIP nella Gazzetta Ufficiale e comunque dal 365 giorno successivo alla pubblicazione stessa. Le imprese sono tenute ad accettare, secondo le condizioni generali di polizza e le tariffe approvate o stabilite dal Comitato interministeriale dei prezzi, su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, le proposte per l'assicurazione obbligatoria che siano loro presentante in conformita' della presente legge. Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato puo', con proprio decreto, sentita l'apposita commissione ministeriale, stabilire che per determinate categorie di veicoli a motore per i quali vi e' obbligo di assicurazione, i contratti debbano essere stipulati in base a condizioni e tariffe che prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione in aumento, o in diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un certo periodo di tempo oppure in base a clausole di "franchigia" che prevedano un contributo dell'assicurato al risarcimento del danno, determinando, in questo caso, l'ammontare minimo e massimo di detto contributo. Il decreto di cui al precedente comma deve essere emanato entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello per il quale esso deve valere".