Art. 26-bis.
                         Impianti cimiteriali
 
(( 1. Gli impianti cimiteriali sono servizi indispensabili         ))
(( parificati alle opere di urbanizzazione primaria ai sensi e per ))
(( gli effetti dell'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n.   ))
(( 847, integrato dall'articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. ))
(( 865 (a).                                                        ))
(( 2. Ai fini dell'applicazione della norma di cui al comma 1 si   ))
(( considerano impianti cimiteriali le opere ed i servizi indicati ))
(( all'articolo 54 del regolamento di polizia mortuaria, approvato ))
(( con decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. ))
(( 803, e successive modificazioni  (b).                           ))
 
             (a)  Il  testo  dell'art.  4  della  legge  n.  847/1964
          (Autorizzazione ai comuni e loro consorzi a contrarre mutui
          per  l'acquisizione  delle  aree  ai  sensi  della legge 18
          aprile 1962, n. 167), come  integrato  dall'art.  44  della
          legge n. 865/1971, successivamente modificato dall'art. 17,
          comma 44, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e' il seguente:
             "Art.  4. - Le opere di cui all'art. 1, lettera b), sono
          quelle di urbanizzazione primaria e cioe':
               a) strade residenziali;
               b) spazi di sosta o di parcheggio;
               c) fognature;
               d) rete idrica;
               e)  rete di distribuzione dell'energia elettrica e del
          gas;
               f) pubblica illuminazione;
               g) spazi di verde attrezzato.
          Le opere di cui all'art. 1, lettera c), sono le seguenti:
               a) asili nido e scuole materne;
               b)  scuole  dell'obbligo nonche' strutture e complessi
          per l'istruzione superiore all'obbligo;
               c) mercati di quartiere;
               d) delegazioni comunali;
               e) chiese ed altri edifici religiosi;
               f) impianti sportivi di quartiere;
               g)   centri   sociali   e   attrezzature  culturali  e
          sanitarie;
               h) aree verdi di quartiere".
             (b)  L'art.  54  del  regolamento  di polizia mortuaria,
          approvato con D.P.R. n. 803/1975, e' cosi' formulato:
             "Art.   54.   -   La   relazione  tecnico-sanitaria  che
          accompagna i progetti di ampliamento e  di  costruzione  di
          cimiteri,  deve  illustrare  i  criteri  in  base  ai quali
          l'amministrazione comunale ha programmato la  distribuzione
          dei lotti destinati ai diversi tipi di sepoltura.
             Conterra'  anche  la descrizione dell'area, della via di
          accesso, delle zone di  parcheggio,  degli  spazi  e  viali
          destinati al traffico interno, delle costruzioni accessorie
          (deposito  di  osservazione,  camera  mortuaria,  sala   di
          autopsia,  cappella, forno crematorio, servizi destinati al
          pubblico ed  agli  operatori  cimiteriali,  abitazione  del
          custode).
             Gli   elaborati  grafici  dovranno  essere  completi  di
          piante, sezioni e prospetti,  in  scala  adeguata,  sia  in
          riferimento alle varie zone del complesso, sia agli edifici
          dei servizi generali".