Art. 27.
           Conferimenti agli enti a partecipazione statale
 
  1. Per l'anno finanziario 1989 e' autorizzato il conferimento della
somma  di  lire  200  miliardi  al  fondo  di   dotazione   dell'Ente
partecipazioni  e  finanziamento  industria  manifatturiera  -  EFIM,
finalizzato alla realizzazione di nuovi  investimenti,  con  assoluta
priorita'  per il finanziamento degli investimenti per il Mezzogiorno
indicati dai programmi di intervento di  cui  all'articolo  12  della
legge   12   agosto   1977,  n.  675  (a),  secondo  quanto  previsto
dall'articolo 107 del testo unico delle leggi  sugli  interventi  nel
Mezzogiorno,  approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6
marzo 1978, n. 218 (b), in conformita' ai programmi e sulla  base  di
progetti specifici.
  2.  Per  consentire agli enti di gestione, all'Ente autonomo mostra
d'Oltremare e del lavoro italiano nel mondo - EAMO, e al comitato  di
cui   al   secondo   comma  dell'articolo  1-  ((  quinquies  ))  del
decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con  modificazioni,
dalla  legge  21 ottobre 1978, n. 641, e successive integrazioni (c),
la realizzazione  dei  programmi  di  investimento  nel  Mezzogiorno,
aggiuntivi  rispetto  ai  programmi per gli anni dal 1988 al 1991 dei
predetti enti, e' autorizzato il conferimento ai fondi  di  dotazione
degli enti stessi della somma di lire 50 miliardi per l'anno 1989, da
ripartire su proposta del Ministro delle partecipazioni statali,  con
delibera   del   Comitato  interministeriale  per  la  programmazione
economica - CIPE, per la copertura dei fabbisogni di capitale proprio
relativi ai predetti programmi aggiuntivi degli enti.
  3.  Il  fondo di dotazione dell'IRI - Istituto per la ricostruzione
industriale, e' incrementato per l'anno 1989, della somma di lire 200
miliardi,  da  destinare alla RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a.,
in conto esercizio anno 1989.
  4.  E'  comunque  esclusa  da  parte  degli  enti  interessati ogni
destinazione, a copertura di  perdite,  delle  somme  autorizzate  ai
commi 1 e 2.
  5. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 3, pari a lire
400 miliardi per l'anno 1989,  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario  medesimo,
all'uopo  parzialmente  utilizzando  l'accantonamento "Concorso dello
Stato nel pagamento delle rate  di  ammortamento  delle  obbligazioni
emesse dagli enti di gestione delle partecipazioni statali".
  6.  All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a lire 50
miliardi  per  l'anno  1989,  si  provvede  mediante   corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di
previsione del Ministero del  tesoro  per  l'anno  finanziario  1989,
all'uopo  utilizzando  l'accantonamento  "Interventi  degli  enti  di
gestione delle partecipazioni statali  per  il  finanziamento  di  un
programma  aggiuntivo  di  investimenti  nel  Mezzogiorno  e  per  il
conferimento  al  fondo  di  dotazione  dell'Ente   autonomo   mostra
d'Oltremare (EAMO)".
 
             (a)  Il  testo  dell'art.  12 della legge n. 675/1977 e'
          riportato in appendice.
             (b)  L'art.  107  del  testo  unico  delle  leggi  sugli
          interventi nel Mezzogiorno e' riportato in appendice.
             (c) Il testo del secondo comma dell'art. 1-quinquies del
          D.L. n. 481/1978 (Fissazione al 1  gennaio 1979 del termine
          previsto  dall'art. 113, decimo comma, del D.P.R. 24 luglio
          1977, n. 616, per  la  cessazione  di  ogni  contribuzione,
          finanziamento o sovvenzione a favore degli enti di cui alla
          tabella  B  del  medesimo   decreto,   nonche'   norme   di
          salvaguardia   del  patrimonio  degli  stessi  enti,  delle
          istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza  e  della
          disciolta  Amministrazione  per  le attivita' assistenziali
          italiane ed internazionali) e' il seguente: "Le  operazioni
          di  liquidazione  dei  rapporti  facenti  capo  a qualsiasi
          titolo all'ente soppresso sono affidate al comitato di  cui
          all'art.  4  del  decreto-legge  7  aprile  1977,  n.  103,
          convertito, con modificazioni, nella legge 6  giugno  1977,
          n.  267.  Al comitato saranno attribuiti, per le occorrenze
          della  liquidazione  e  delle  societa'  di  cui  al  comma
          seguente,  gli  aumenti  del  fondo di dotazione deliberati
          anche a favore dell'ente soppresso".
                                   APPENDICE
          Con riferimento alla nota (a) all'art. 27:
             Il   testo   dell'art.   12   della  legge  n.  675/1977
          (Provvedimenti  per  il   consolidamento   della   politica
          industriale,  la  ristrutturazione,  la  riconversione e lo
          sviluppo del settore) e' il seguente:
             "Art.  12.  - Il Ministro per le partecipazioni statali,
          sentita la Commissione parlamentare di  cui  al  successivo
          articolo,   propone  all'approvazione  del  CIPI  programmi
          pluriennali di intervento delle  imprese  a  partecipazione
          statale  formulati  secondo  i criteri stabiliti dal decimo
          comma del precedente art. 3.
             I  programmi  di cui al precedente comma devono altresi'
          indicare partitamente  l'entita'  degli  oneri  gravanti  a
          qualsiasi  titolo  su  ciascun progetto d'investimento, che
          non  risultino  altrimenti   compensati   da   agevolazioni
          finanziarie a carico dello Stato.
             Sulla  base  delle  finalita'  di tali programmi e delle
          esigenze finanziarie degli enti di gestione documentate  in
          conformita'  ai criteri stabiliti nei precedenti commi, con
          leggi separate per ogni singolo  ente  viene  stabilita  la
          misura dei conferimenti da assegnare agli enti di gestione,
          ripartendo per un periodo pluriennale le somme  di  cui  al
          successivo  art.  29,  punto  III),  relative agli esercizi
          successivi a quello in  corso  alla  data  dell'entrata  in
          vigore della presente legge.
             I  programmi  di cui ai precedenti commi devono altresi'
          indicare quali mezzi finanziari sono destinati  al  ripiano
          di perdite adeguatamente verificate in bilancio.
             I  conferimenti  ai fondi di dotazione sono destinati al
          finanziamento    dei    nuovi     investimenti,     nonche'
          all'ampliamento,  all'ammodernamento  e al potenziamento di
          quelli gia' esistenti, da  realizzare  nell'arco  di  tempo
          stabilito  dai programmi di cui al primo comma del presente
          articolo, ed alla copertura di eventuali oneri indiretti.
             Se  i  programmi  pluriennali  degli  enti  di  gestione
          comprendono progetti di cui al secondo comma  dell'art.  3,
          da  realizzare  dalle imprese inquadrate dagli enti stessi,
          nella delibera di approvazione di cui al  primo  comma  del
          presente articolo devono essere indicate le somme destinate
          alla realizzazione dei singoli progetti.
             In  sede  di  approvazione  dei programmi pluriennali il
          CIPI accerta l'osservanza della riserva di investimenti  di
          cui all'art. 7 della legge 6 ottobre 1971, n. 853.
             Nel  caso  di mancata osservanza della riserva di cui al
          precedente comma, la erogazione dei conferimenti  ai  fondi
          di  dotazione viene sospesa con decreto del Ministro per il
          tesoro, di concerto con il Ministro per il  bilancio  e  la
          programmazione    economica    e   il   Ministro   per   le
          partecipazioni  statali,  previa  deliberazione  del  CIPI,
          sentita  la  Commissione  parlamentare di cui al successivo
          articolo.
             Il  Ministro  per  le  partecipazioni  statali sottopone
          annualmente al CIPI una dettagliata relazione  sullo  stato
          di  attuazione  dei  programmi  approvati  ed  in  corso di
          esecuzione, con  indicazione  delle  eventuali  perdite  di
          gestione e dell'ammontare degli investimenti realizzati nel
          Mezzogiorno".
          Con riferimento alla nota (b) all'art. 27:
              L'art. 107 del testo unico delle leggi sugli interventi
          nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. n. 218/1978, e' cosi'
          formulato:           "Art.  107  (Riserva  di  investimenti
          pubblici). - Fino al 31  dicembre  1980,  e'  riservata  ai
          territori  di  cui all'art. 1 una quota non inferiore al 40
          per cento della somma globalmente stanziata nello stato  di
          previsione  delle  amministrazioni dello Stato per spese di
          investimento. Ai fini della determinazione di  tale  quota,
          non sono computabili gli stanziamenti attribuiti alla Cassa
          per il Mezzogiorno, nonche' le  spese  disposte  con  leggi
          speciali  entrate  in  vigore  dopo  il 1  luglio 1949, per
          interventi negli stessi territori di cui all'art.  1.
          Gli stati di previsione della spesa contengono per ciascuno
          dei capitoli o raggruppamenti  dei  capitoli  di  spesa  di
          investimento   l'indicazione  delle  somme  destinate  agli
          interventi nei territori di cui all'art. 1.     Le somme di
          cui  al  comma  precedente,  eventualmente  non impegnate a
          chiusura dell'esercizio,  sono  devolute  al  finanziamento
          degli  interventi  di  cui  all'art.  47.     Al rendiconto
          generale dello Stato e' allegato  un  quadro  riepilogativo
          contenente  l'indicazione delle somme stanziate e di quelle
          effettivamente spese  per  gli  interventi  nei  menzionati
          territori.       Fino al 31 dicembre 1980, gli investimenti
          effettuati in ogni biennio dagli enti di gestione  e  dalle
          aziende  a partecipazione statale, destinati alla creazione
          di  nuovi  impianti  industriali,  saranno  nel   complesso
          effettuati,  per  una  quota non inferiore all'80 per cento
          della somma totale, nei territori di cui  all'art.  1;  gli
          investimenti  effettuati  dai  detti  enti  e  aziende  nei
          suddetti  territori  dovranno  comunque  rappresentare  una
          quota  non  inferiore  al  60  per cento degli investimenti
          totali da essi a qualsiasi fine e titolo  effettuati.
          Gli enti di gestione delle aziende a partecipazione statale
          hanno  l'obbligo  di   presentare   ogni   anno   programmi
          quinquennali  di  investimento nelle regioni meridionali in
          cui vengono indicati l'entita' dei livelli occupazionali da
          raggiungere,  le  ubicazioni  per  regioni, l'importo degli
          investimenti  programmati  di  cui  al  precedente   comma,
          nonche'  programmi  di  trasferimento  e  decentramento nel
          Mezzogiorno delle direzioni  amministrative  e  commerciali
          dei gruppi e delle aziende operanti nel Mezzogiorno.     In
          sede  di  approvazione  dei  programmi  pluriennali   delle
          imprese   a   partecipazione   statale   il   CIPI  accerta
          l'osservanza della riserva di investimenti di cui al quinto
          comma,  del  presente  articolo.        Nel caso di mancata
          osservanza  della  riserva   indicata   al   quinto   comma
          l'erogazione  dei  conferimenti ai fondi di dotazione viene
          sospesa con decreto del Ministro del  tesoro,  di  concerto
          con   il  Ministro  del  bilancio  e  della  programmazione
          economica ed  il  Ministro  delle  partecipazioni  statali,
          previa   deliberazione  del  CIPI  sentita  la  Commissione
          parlamentare di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1977,
          n.  675.        Il  Ministro  delle  partecipazioni statali
          sottopone annualmente al  CIPI  una  dettagliata  relazione
          sullo  stato  di  attuazione  dei  programmi approvati e in
          corso di  esecuzione,  con  l'indicazione  delle  eventuali
          perdite  di  gestione  e  dell'ammontare degli investimenti
          realizzati nei territori di cui all'art. 1.      Una  quota
          non inferiore al 45 per cento degli importi complessivi dei
          programmi pubblici di edilizia  residenziale  previsti  dal
          titolo IV della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e' riservata
          ai territori di cui all'art. 1 del testo unico.       Sulla
          base delle direttive formulate dal CIPI a norma dell'art. 2
          della  legge  12  agosto  1977,  n.  675,  la  GEPI  S.p.a.
          effettua: a) i nuovi interventi previsti dall'art. 5, comma
          primo, numeri 1 e 2, della legge 22 marzo 1971, n. 184, nei
          territori  di  cui  all'art.  1  e nelle aree delimitate ai
          sensi dell'art. 5 del D.P.R. 9 novembre 1976,  n.  902;  b)
          gli interventi nella misura riservata ai sensi dell'art. 2,
          settimo comma, della legge 12 agosto 1977,  n.  675,  nelle
          regioni  a statuto speciale del Mezzogiorno in concorso con
          enti regionali di promozione industriale.       Il  25  per
          cento  degli  incrementi  di  capitale  della  GEPI  S.p.a.
          previsti dall'art. 29 della legge 12 agosto 1977,  n.  675,
          per  gli  anni  1978  e  1979  e'  riservato  per  i  nuovi
          interventi di cui alla lettera a) del comma precedente  non
          ancora  decisi  al  momento  dell'approvazione della citata
          legge 12 agosto 1977, n. 675.     Gli  stanziamenti  recati
          dall'art.  6  della  legge 10 ottobre 1975, n. 517, per gli
          interventi alle imprese commerciali  sono  riservati  nella
          misura  del  50  per  cento  alle  imprese  localizzate nei
          territori di cui all'art. 1.        Il  consiglio  generale
          della  Cassa  per  il  credito  alle imprese artigiane, che
          determina annualmente, ai sensi dell'art. 3 della  legge  7
          agosto  1971, n. 685, in base alle disponibilita' del Fondo
          per il concorso nel pagamento degli interessi, plafonds  di
          contributo  per  regioni,  assicura alle imprese, insediate
          nei territori di cui all'art. 1,  il  60  per  cento  delle
          disponibilita'  di  finanziamento.   Nel caso che il 60 per
          cento  non  venga  esaurito  dalle  domande   relative   al
          Mezzogiorno   esso   dovra'   essere  destinato  alle  zone
          rimanenti con gli stessi criteri.     La  ripartizione  dei
          fondi  di  cui  alla  legge  1  giugno 1977, n.  285, viene
          effettuata dal CIPE ai sensi dell'art.  29,  quinto  comma,
          della  stessa  legge,  nel rispetto della riserva di cui al
          primo comma del presente articolo.        Tali  fondi  sono
          utilizzati,  tra  l'altro,  ai  sensi dell'art. 18, secondo
          comma, della legge  1   giugno  1977,  n.  285,  anche  per
          incentivi  a  favore  delle cooperative agricole, di cui al
          predetto articolo, operanti nei territori di cui all'art. 1
          o  in quelli a particolare depressione del Centro Nord.
          La quota relativa ai progetti specifici di cui all'art. 25,
          primo  comma, della citata legge n. 285, da realizzarsi nei
          territori di cui all'art. 1, e' fissata nella misura del 70
          per  cento.     Il CIPE assicura che siano salvaguardate le
          riserve di cui al presente articolo".