Art. 28. Fondo per il credito alle imprese artigiane 1. Il fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, come sostituito dall'articolo 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685 (a), e' incrementato della somma di lire 80 miliardi per il 1989 e di lire 150 miliardi per l'anno 1990. 2. (Soppresso dalla legge di conversione). 3. All'onere derivante dal comma 1 si provvede per l'anno 1989, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Aumento del fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane, di cui all'articolo 30 della legge 7 agosto 1982, n. 526 (b)" e, per l'anno 1990, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al medesimo capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1990, all'uopo utilizzando il medesimo accantonamento. 4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
(a) Il testo dell'art. 37 della legge n. 949/1952 (Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e incremento dell'occupazione), come sostituito dall'art. 1 della legge n. 685/1971, e' il seguente: "Art. 37. - E' istituito presso la Cassa un fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, effettuate dagli istituti ed aziende di credito di cui all'art. 35. Le dotazioni finanziarie del fondo sono costituite: a) dai conferimenti dello Stato; b) dai conferimenti delle regioni da destinarsi secondo quanto disposto dalle relative leggi regionali e da utilizzarsi nell'ambito territoriale delle singole regioni conferenti; c) dal dividendo spettante allo Stato sulla sua partecipazione al fondo di dotazione della Cassa medesima, ai sensi del successivo art. 39; d) dall'ottanta per cento dei fondi di riserva della Cassa esistenti alla chiusura dell'esercizio 1957. I limiti e le modalita' per la concessione del contributo nel pagamento degli interessi sono determinati con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. Le concessioni del contributo, nel limite dei plafonds stabiliti ai sensi del successivo art. 44, lettera i), sono deliberate da appositi comitati tecnici regionali costituiti presso gli uffici della Cassa in ogno capoluogo di regione, e composti: da un rappresentante della regione, il quale assume le funzioni di presidente; da due rappresentanti delle commissioni regionali dell'artigianato di cui al capo III della legge 25 luglio 1956, n. 860; da un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato. Alle riunioni dei comitati tecnici regionali assiste un rappresentante della Corte dei conti. Le spese per il funzionamento dei comitati tecnici regionali sono a carico delle regioni". (b) Il testo dell'art. 30 della legge n. 526/1982 (Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia) e' il seguente: "Art. 30. - Il fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni, e' incrementato della somma di lire 1.350 miliardi, di cui lire 150 miliardi per l'anno 1982".