Art. 29.
         Contributi alle universita' non statali per il 1989
 
  1.  Ai  sensi  dell'articolo  122  del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (a), e dell'articolo 4 della  legge
14   agosto   1982,   n.   590  (b),  alle  universita'  non  statali
sottoelencate e' assegnato per l'anno finanziario 1989 il  contributo
a  fianco  di  ciascuna indicato, determinato sulla base dei maggiori
oneri dalle medesime affrontati per gli ulteriori  inquadramenti  del
personale  docente nelle nuove qualifiche previste dal citato decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (a):
 
   Libera Universita' commerciale
"Bocconi" di Milano  . . . . . . . . . . . . . . . . .  5.776.000.000
   Universita' cattolica
"Sacro Cuore" di Milano  . . . . . . . . . . . . . . . 29.589.000.000
   Libera Universita' degli studi
di Urbino  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.538.000.000
   Libera Universita' internazionale degli
studi sociali di Roma  . . . . . . . . . . . . . . . .  3.363.000.000
   Istituto universitario di lingue
moderne di Milano  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.464.000.000
   Istituto universitario di lingue e
letterature straniere di Bergamo   . . . . . . . . . .  2.237.000.000
   Libero Istituto universitario di
magistero di Catania   . . . . . . . . . . . . . . . .  1.668.000.000
   Libero Istituto universitario
"Maria Santissima Assunta" di Roma   . . . . . . . . .    389.000.000
   Libero Istituto universitario pareggiato
di magistero "Suor Orsola Benincasa"
di Napoli  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  976.000.000
                                                      _______________
                                                       70.000.000.000
  2.  All'onere  di  lire 70 miliardi derivante dall'applicazione del
presente articolo nell'anno 1989 si provvede mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del  tesoro  per  l'anno  finanziario  1989,
all'uopo   utilizzando   l'accantonamento  "Universita'  non  statali
legalmente riconosciute".
  3.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
             (a)  Il  testo  dell'art.  122  del  D.P.R.  n. 382/1980
          (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia
          di   formazione  nonche'  sperimentazione  organizzativa  e
          didattica) e' il seguente:
             "Art.  122  (Adeguamento  delle  universita' non statali
          alla nuova disciplina). - Sino all'entrata in vigore  della
          legge sulle universita' non statali, il cui progetto dovra'
          essere presentato dal  Governo  alle  Camere  entro  il  31
          ottobre  1980,  sono  consentiti contributi finanziari alle
          universita' stesse, nei termini e con le modalita'  di  cui
          al  successivo  comma,  a  sgravio  del maggior onere dalle
          universita' predette sopportato per il personale docente in
          dipendenza dell'applicazione del presente decreto, e sempre
          che esse adeguino i loro statuti alla nuova disciplina  del
          personale  docente  contenuta  nel  presente  decreto. Tali
          contributi non potranno  comunque  protrarsi  oltre  l'anno
          accademico 1981-82.
             Il  Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta del Ministro
          della   pubblica   istruzione,   sentito    il    Consiglio
          universitario  nazionale,  di  concerto con il Ministro del
          tesoro, determina per ciascun anno accademico, i contributi
          di  cui  al  precedente  comma, tenendo conto, per ciascuna
          delle universita' non statali interessate:
               a)   della  consistenza  dell'organico  del  personale
          docente, con particolare riferimento agli inquadramenti  da
          attuarsi ai sensi del presente decreto;
               b)  delle  condizioni  finanziarie  delle  universita'
          stesse;
               c)  degli  orientamenti  programmatici  del Governo in
          materia di statizzazione  delle  universita'  non  statali,
          anche  in  riferimento al piano biennale transitorio di cui
          al precedente art. 2, ultimo comma.
             Nello   stesso  periodo  fissato  dal  primo  comma  del
          presente articolo,  le  universita'  non  statali  potranno
          conferire  contratti  di  insegnamento  anche  a professori
          delle universita' statali".
             (b)  Il  testo  dell'art.  4  della  legge  n.  590/1982
          (Istituzione di nuove universita') e' il seguente:
             "Art.  4  (Proroga  dei  termini di cui all'art. 122 del
          D.P.R.  11  luglio  1980,  n.382).  -  Il  termine  per  la
          presentazione  del  disegno  di legge sulle universita' non
          statali di cui al primo comma dell'art. 122 del  D.P.R.  11
          luglio 1980, n. 382, e' prorogato al 31 ottobre 1983.
             I  contributi finanziari aggiuntivi alle universita' non
          statali a sgravio  del  maggior  onere  sopportato  per  il
          personale  in  dipendenza  dell'applicazione  del D.P.R. 11
          luglio 1980, n. 382, sono consentiti, con le  modalita'  di
          cui all'art. 122 dello stesso decreto n. 382, fino all'anno
          accademico 1985-1986.
             Alla  copertura  finanziaria  dell'onere  derivante  dal
          precedente comma, si provvede mediante gli stanziamenti  di
          cui  al capitolo 4101 dello stato di previsione della spesa
          del Ministero della pubblica istruzione".