Art. 29. Contributi alle universita' non statali per il 1989 1. Ai sensi dell'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (a), e dell'articolo 4 della legge 14 agosto 1982, n. 590 (b), alle universita' non statali sottoelencate e' assegnato per l'anno finanziario 1989 il contributo a fianco di ciascuna indicato, determinato sulla base dei maggiori oneri dalle medesime affrontati per gli ulteriori inquadramenti del personale docente nelle nuove qualifiche previste dal citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (a): Libera Universita' commerciale "Bocconi" di Milano . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.776.000.000 Universita' cattolica "Sacro Cuore" di Milano . . . . . . . . . . . . . . . 29.589.000.000 Libera Universita' degli studi di Urbino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.538.000.000 Libera Universita' internazionale degli studi sociali di Roma . . . . . . . . . . . . . . . . 3.363.000.000 Istituto universitario di lingue moderne di Milano . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.464.000.000 Istituto universitario di lingue e letterature straniere di Bergamo . . . . . . . . . . 2.237.000.000 Libero Istituto universitario di magistero di Catania . . . . . . . . . . . . . . . . 1.668.000.000 Libero Istituto universitario "Maria Santissima Assunta" di Roma . . . . . . . . . 389.000.000 Libero Istituto universitario pareggiato di magistero "Suor Orsola Benincasa" di Napoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 976.000.000 _______________ 70.000.000.000 2. All'onere di lire 70 miliardi derivante dall'applicazione del presente articolo nell'anno 1989 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Universita' non statali legalmente riconosciute". 3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
(a) Il testo dell'art. 122 del D.P.R. n. 382/1980 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica) e' il seguente: "Art. 122 (Adeguamento delle universita' non statali alla nuova disciplina). - Sino all'entrata in vigore della legge sulle universita' non statali, il cui progetto dovra' essere presentato dal Governo alle Camere entro il 31 ottobre 1980, sono consentiti contributi finanziari alle universita' stesse, nei termini e con le modalita' di cui al successivo comma, a sgravio del maggior onere dalle universita' predette sopportato per il personale docente in dipendenza dell'applicazione del presente decreto, e sempre che esse adeguino i loro statuti alla nuova disciplina del personale docente contenuta nel presente decreto. Tali contributi non potranno comunque protrarsi oltre l'anno accademico 1981-82. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale, di concerto con il Ministro del tesoro, determina per ciascun anno accademico, i contributi di cui al precedente comma, tenendo conto, per ciascuna delle universita' non statali interessate: a) della consistenza dell'organico del personale docente, con particolare riferimento agli inquadramenti da attuarsi ai sensi del presente decreto; b) delle condizioni finanziarie delle universita' stesse; c) degli orientamenti programmatici del Governo in materia di statizzazione delle universita' non statali, anche in riferimento al piano biennale transitorio di cui al precedente art. 2, ultimo comma. Nello stesso periodo fissato dal primo comma del presente articolo, le universita' non statali potranno conferire contratti di insegnamento anche a professori delle universita' statali". (b) Il testo dell'art. 4 della legge n. 590/1982 (Istituzione di nuove universita') e' il seguente: "Art. 4 (Proroga dei termini di cui all'art. 122 del D.P.R. 11 luglio 1980, n.382). - Il termine per la presentazione del disegno di legge sulle universita' non statali di cui al primo comma dell'art. 122 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, e' prorogato al 31 ottobre 1983. I contributi finanziari aggiuntivi alle universita' non statali a sgravio del maggior onere sopportato per il personale in dipendenza dell'applicazione del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, sono consentiti, con le modalita' di cui all'art. 122 dello stesso decreto n. 382, fino all'anno accademico 1985-1986. Alla copertura finanziaria dell'onere derivante dal precedente comma, si provvede mediante gli stanziamenti di cui al capitolo 4101 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione".