Art. 4.
                     Fondo ordinario per i comuni
 
  1.  A  valere  sul  fondo ordinario di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera a), il Ministero dell'interno e' autorizzato a  corrispondere
a  ciascun  comune,  per  l'anno  1990,  un  contributo pari a quello
ordinario spettante nel 1989.
  2.  Il  contributo  e'  corrisposto in quattro rate uguali entro il
primo mese di ciascun trimestre.