Art. 4. Fondo ordinario per i comuni 1. A valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), il Ministero dell'interno e' autorizzato a corrispondere a ciascun comune, per l'anno 1990, un contributo pari a quello ordinario spettante nel 1989. 2. Il contributo e' corrisposto in quattro rate uguali entro il primo mese di ciascun trimestre.