Art. 5.
               Fondo ordinario per le comunita' montane
 
  1.  A  valere  sul  fondo ordinario di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera a), il Ministero dell'interno e' autorizzato a  corrispondere
a ciascuna comunita' montana, per l'anno 1990, un contributo distinto
in quote:
    a)  una  di  lire  60  milioni,  finalizzata al finanziamento dei
servizi essenziali, da erogarsi entro il primo mese dell'anno;
    b)  una,  ad  esaurimento  del  fondo, ripartita tra le comunita'
montane in proporzione  alla  popolazione  montana  residente  al  31
dicembre  del  penultimo  anno  precedente, secondo i dati pubblicati
dall'Unione nazionali comuni, comunita' ed enti  della  montagna,  da
erogarsi entro il mese di ottobre 1990.
  2. I contributi erariali spettanti alle disciolte comunita' montane
della  Sicilia  sono  attribuiti  alle  amministrazioni   provinciali
competenti per territorio.