Art. 5. Fondo ordinario per le comunita' montane 1. A valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), il Ministero dell'interno e' autorizzato a corrispondere a ciascuna comunita' montana, per l'anno 1990, un contributo distinto in quote: a) una di lire 60 milioni, finalizzata al finanziamento dei servizi essenziali, da erogarsi entro il primo mese dell'anno; b) una, ad esaurimento del fondo, ripartita tra le comunita' montane in proporzione alla popolazione montana residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente, secondo i dati pubblicati dall'Unione nazionali comuni, comunita' ed enti della montagna, da erogarsi entro il mese di ottobre 1990. 2. I contributi erariali spettanti alle disciolte comunita' montane della Sicilia sono attribuiti alle amministrazioni provinciali competenti per territorio.