Art. 6.
              Certificazioni di bilancio e di consuntivo
 
  1.  Le amministrazioni provinciali, i comuni e le comunita' montane
sono tenuti a  presentare  entro  il  30  giugno  1990  al  Ministero
dell'interno   la   certificazione   del   bilancio   di   previsione
dell'esercizio in corso e la certificazione del conto consuntivo  del
penultimo  anno precedente. Le certificazioni sono firmate dal legale
rappresentante  dell'ente,  dal  segretario  e  dal  ragioniere,  ove
esista.  Copia dei predetti certificati, relativi alle province, alle
comunita'  montane  e  ai  comuni,   e'   trasmessa   dal   Ministero
dell'interno alla Corte dei conti - sezione enti locali. Il Ministero
dell'interno, su richiesta dei Ministeri del tesoro e del bilancio  e
della   programmazione   economica,  fornisce  i  dati  dei  predetti
certificati con sistemi informatici.
  2. Le modalita' delle certificazioni sono stabilite con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto coi  Ministri  del  tesoro  e  del
bilancio  e  della  programmazione  economica, sentite l'Associazione
nazionale  dei  comuni  italiani  (ANCI),  l'Unione  delle   province
d'Italia  (UPI)  e l'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti della
montagna (UNCEM), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto.
  3.  L'erogazione  della  quarta  rata  del  fondo ordinario, per le
amministrazioni provinciali e  per  i  comuni,  nonche'  della  quota
residuale  per  le  comunita' montane, e' subordinata all'adempimento
previsto al comma 1.
  4.   Il  certificato  del  bilancio  e'  allegato  al  bilancio  di
previsione e trasmesso con questo al competente organo  regionale  di
controllo,  il quale e' tenuto ad attestare che il certificato stesso
e'  regolarmente  compilato  e  corrispondente  alle  previsioni  del
bilancio  divenuto  esecutivo. Entro dieci giorni dall'avvenuto esame
del bilancio, il medesimo  organo  inoltra  il  certificato,  con  le
modalita'  stabilite  nel  decreto ministeriale di cui al comma 2, al
Ministero dell'interno e ne restituisce un esemplare all'ente.