Art. 6. Certificazioni di bilancio e di consuntivo 1. Le amministrazioni provinciali, i comuni e le comunita' montane sono tenuti a presentare entro il 30 giugno 1990 al Ministero dell'interno la certificazione del bilancio di previsione dell'esercizio in corso e la certificazione del conto consuntivo del penultimo anno precedente. Le certificazioni sono firmate dal legale rappresentante dell'ente, dal segretario e dal ragioniere, ove esista. Copia dei predetti certificati, relativi alle province, alle comunita' montane e ai comuni, e' trasmessa dal Ministero dell'interno alla Corte dei conti - sezione enti locali. Il Ministero dell'interno, su richiesta dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, fornisce i dati dei predetti certificati con sistemi informatici. 2. Le modalita' delle certificazioni sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto coi Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), l'Unione delle province d'Italia (UPI) e l'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti della montagna (UNCEM), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. L'erogazione della quarta rata del fondo ordinario, per le amministrazioni provinciali e per i comuni, nonche' della quota residuale per le comunita' montane, e' subordinata all'adempimento previsto al comma 1. 4. Il certificato del bilancio e' allegato al bilancio di previsione e trasmesso con questo al competente organo regionale di controllo, il quale e' tenuto ad attestare che il certificato stesso e' regolarmente compilato e corrispondente alle previsioni del bilancio divenuto esecutivo. Entro dieci giorni dall'avvenuto esame del bilancio, il medesimo organo inoltra il certificato, con le modalita' stabilite nel decreto ministeriale di cui al comma 2, al Ministero dell'interno e ne restituisce un esemplare all'ente.