Art. 7. Fondo perequativo per le amministrazioni provinciali 1. A valere sul fondo perequativo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), il Ministero dell'interno e' autorizzato a corrispondere a ciascuna amministrazione provinciale, per l'anno 1990, un contributo distinto in tre quote: a) una pari al contributo attribuito per l'anno 1989 a ciascun ente, a valere sul fondo perequativo, di lire 816.100 milioni; b) una per la distribuzione del 20 per cento del fondo di lire 147.532 milioni, pari a lire 29.506 milioni, in proporzione alla popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente ed all'inverso del reddito pro-capite della provincia, quale risulta dalle stime appositamente effettuate dall'ISTAT per l'applicazione del presente articolo, con riferimento agli ultimi dati disponibili al momento della ripartizione; c) una per la distribuzione del restante 80 per cento del fondo di lire 147.532 milioni, pari a lire 118.026 milioni, secondo i seguenti parametri: 1) per il 30 per cento in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT; 2) per il 30 per cento in proporzione alla popolazione di eta' compresa tra i 15 ed i 19 anni residente alla data dell'ultima rilevazione dell'ISTAT; 3) per il 30 per cento in proporzione alla lunghezza delle strade provinciali, quali risultano al Ministero dei lavori pubblici; 4) per il 10 per cento in proporzione alle dimensioni territoriali della provincia, quali risultano all'ISTAT. 2. Il contributo perequativo e' corrisposto, entro il 31 maggio 1990, per l'85 per cento del suo importo. La differenza e' corrisposta nel mese di ottobre 1990. 3. Il contributo perequativo finanziato con quota del provento dell'addizionale energetica di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20 (a) , valutato in lire 94.000 milioni, e' attribuito per il 75 per cento con i criteri indicati alla lettera b) del comma 1 e per il 25 per cento con i criteri indicati alla lettera c) dello stesso comma 1, dopo che le relative somme sono state acquisite al bilancio dello Stato. 4. Le quote del fondo perequativo spettanti alle amministrazioni provinciali, determinate in base al reciproco del reddito medio pro-capite provinciale, sono corrisposte nel 1990 a titolo provvisorio in attesa che l'ente abbia dimostrato di aver ottemperato alle disposizioni riguardanti la copertura minima obbligatoria dei costi dei servizi, di cui all'articolo 14. In caso di mancata osservanza l'ente e' tenuto alla restituzione delle somme relative all'anno 1990, mediante trattenuta sui fondi perequativi degli anni successivi. 5. Ai fini della previsione nei bilanci del 1990 dei contributi perequativi, valgono i parametri di lire per miliardo comunicati dal Ministero dell'interno in occasione della notifica delle spettanze per il 1989.
(a) Per il testo dell'art. 6, comma 7, del D.L. n. 511/1988 si veda la nota (a) all'art. 2.