Art. 7.
         Fondo perequativo per le amministrazioni provinciali
 
  1.  A  valere sul fondo perequativo di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera b), il Ministero dell'interno e' autorizzato a  corrispondere
a   ciascuna   amministrazione   provinciale,  per  l'anno  1990,  un
contributo distinto in tre quote:
    a)  una  pari  al contributo attribuito per l'anno 1989 a ciascun
ente, a valere sul fondo perequativo, di lire 816.100 milioni;
    b)  una  per  la distribuzione del 20 per cento del fondo di lire
147.532 milioni, pari a lire  29.506  milioni,  in  proporzione  alla
popolazione  residente  alla  fine  del  penultimo anno precedente ed
all'inverso del reddito pro-capite  della  provincia,  quale  risulta
dalle  stime  appositamente  effettuate dall'ISTAT per l'applicazione
del presente articolo, con riferimento agli ultimi  dati  disponibili
al momento della ripartizione;
    c)  una  per la distribuzione del restante 80 per cento del fondo
di lire 147.532 milioni, pari  a  lire  118.026  milioni,  secondo  i
seguenti parametri:
    1)  per il 30 per cento in proporzione alla popolazione residente
al  31  dicembre  del  penultimo  anno   precedente   a   quello   di
ripartizione, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT;
    2)  per  il  30 per cento in proporzione alla popolazione di eta'
compresa tra i 15 ed  i  19  anni  residente  alla  data  dell'ultima
rilevazione dell'ISTAT;
    3) per il 30 per cento in proporzione alla lunghezza delle strade
provinciali, quali risultano al Ministero dei lavori pubblici;
    4)   per   il   10  per  cento  in  proporzione  alle  dimensioni
territoriali della provincia, quali risultano all'ISTAT.
  2.  Il  contributo  perequativo  e' corrisposto, entro il 31 maggio
1990,  per  l'85  per  cento  del  suo  importo.   La  differenza  e'
corrisposta nel mese di ottobre 1990.
  3.  Il  contributo  perequativo  finanziato  con quota del provento
dell'addizionale energetica di  cui  all'articolo  6,  comma  7,  del
decreto-legge   28   novembre   1988,   n.   511,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20 (a) ,  valutato  in
lire  94.000 milioni, e' attribuito per il 75 per cento con i criteri
indicati alla lettera b) del comma 1 e per il  25  per  cento  con  i
criteri  indicati  alla  lettera c) dello stesso comma 1, dopo che le
relative somme sono state acquisite al bilancio dello Stato.
  4.  Le  quote  del fondo perequativo spettanti alle amministrazioni
provinciali, determinate in  base  al  reciproco  del  reddito  medio
pro-capite   provinciale,   sono   corrisposte   nel  1990  a  titolo
provvisorio in attesa che l'ente abbia dimostrato di aver ottemperato
alle  disposizioni  riguardanti  la copertura minima obbligatoria dei
costi dei servizi,  di  cui  all'articolo  14.  In  caso  di  mancata
osservanza  l'ente  e'  tenuto alla restituzione delle somme relative
all'anno 1990, mediante trattenuta sui fondi perequativi  degli  anni
successivi.
  5.  Ai  fini  della  previsione nei bilanci del 1990 dei contributi
perequativi, valgono i parametri di lire per miliardo comunicati  dal
Ministero  dell'interno  in  occasione della notifica delle spettanze
per il 1989.
 
             (a)  Per  il  testo  dell'art.  6,  comma 7, del D.L. n.
          511/1988 si veda la nota (a) all'art. 2.