Art. 8. Fondo perequativo per i comuni 1. A valere sul fondo perequativo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), il Ministero dell'interno e' autorizzato a corrispondere a ciascun comune un contributo distinto in tre quote: a) una pari al contributo attribuito per l'anno 1989 a ciascun ente, a valere sul fondo perequativo, di lire 4.949.555 milioni; b) una per la distribuzione del 20 per cento del fondo di lire 645.668 milioni, pari a lire 129.134 milioni, determinata in proporzione alla popolazione residente ed all'inverso del reddito pro-capite della provincia, quale risulta dalle stime appositamente effettuate dall'ISTAT per l'applicazione del presente articolo, con riferimento agli ultimi dati disponibili al momento della ripartizione; c) una per la distribuzione del restante 80 per cento del fondo di lire 645.668 milioni, pari a lire 516.534 milioni, in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT, ponderata con un coefficiente moltiplicatore compreso tra il minimo di 1 ed il massimo di 2, in corrispondenza della dimensione demografica di ciascun comune. Il coefficiente moltiplicatore e' ulteriormente ponderato con il parametro 1,06 per i comuni parzialmente montani, con il parametro 1,12 per i comuni interamente montani, purche' il coefficiente massimo non sia nel complesso superiore a 2. La caratteristica di montanita' e' quella fissata per legge. Il procedimento di calcolo rimane stabilito secondo le indicazioni di cui al comma 1, lettera c), dell'articolo 18 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144 (a) . 2. A valere sul fondo perequativo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), il Ministero dell'interno e' autorizzato a corrispondere anche i seguenti contributi perequativi: a) lire 100.000 milioni, per l'attivazione delle procedure di allineamento alla media dei contributi e di mobilita' del personale previste dall'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144 (a); b) lire 59.500 milioni, per l'allineamento alla media per abitante dei contributi ordinario e perequativo della classe demografica di appartenenza, come definita all'inizio dell'anno 1989, dei contributi dei comuni la cui popolazione sia aumentata tra il 1981 ed il 1987 in misura pari o superiore al 16 per cento; c) lire 50.000 milioni, tra i comuni, escluso quello previsto dalla lettera b), i cui contributi ordinari e perequativi, pro-capite, spettanti all'inizio dell'anno 1989, risultino pari o inferiori al 90 per cento della media nazionale per abitante dei contributi ordinari e perequativi della classe demografica di appartenenza come definita alla stessa data, per le classi indicate al comma 1, lettera c), dell'articolo 18 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144 (a) . A questo fine, le ultime due classi demografiche sono unificate. La ripartizione e' effettuata secondo i criteri di cui alle lettere b) e c) del comma 1. 3. Il contributo perequativo di cui ai commi 1, lettere a) , b) e c), e 2, lettere b) e c), e' corrisposto entro il 31 maggio 1990 per il 90 per cento del suo importo. La differenza e' corrisposta nel mese di ottobre 1990. 4. Il contributo perequativo previsto dall'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20 (b), valutato in lire 376.000 milioni, e' distribuito, dopo che le relative somme sono state acquisite al bilancio dello Stato, nel seguente modo: a) ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti in misura pari alle assegnazioni del 1989 ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera a), del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144 (a) , valutate in lire 72.500 milioni; b) al finanziamento dell'onere dei mutui contratti dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ai sensi dell'articolo 12, comma 1- bis, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144 (a) , valutato in lire 65.000 milioni; c) per la restante parte, valutata in lire 238.500 milioni, a tutti i comuni, per il 75 per cento con i criteri indicati alla lettera b) del comma 1 e per il 25 per cento con i criteri indicati alla lettera c) dello stesso comma 1. 5. Le quote del fondo perequativo spettanti ai comuni, determinate in base al reciproco del reddito medio procapite provinciale, sono corrisposte nel 1990 a titolo provvisorio in attesa che l'ente abbia dimostrato di aver ottemperato alle disposizioni riguardanti la copertura minima obbligatoria dei costi dei servizi di cui all'articolo 14. In caso di mancata osservanza l'ente e' tenuto alla restituzione delle somme relative all'anno 1990, mediante trattenuta sui fondi perequativi degli anni successivi. 6. Ai fini della previsione nei bilanci del 1990 dei contributi perequativi, valgono i parametri di lire per miliardo comunicati dal Ministero dell'interno, in occasione della notifica delle spettanze per il 1989.
(a) Il testo delle disposizioni del D.L. n. 66/1989, alle quali il presente articolo fa rinvio (ad esclusione del comma 1- bis dell'art. 12, trascritto nella nota (g) all'art. 2), e' riportato in appendice. (b) Per il testo dell'art. 6, comma 7, del D.L. n. 511/1988 si veda la nota (a) all'art. 2. APPENDICE Con riferimento alla nota (a) all'art. 8: Il comma 1, lettera c), e il comma 3, lettera a), dell'art. 18 del D.L. n. 66/1989 (per il titolo si veda la nota (g) all'art. 2) cosi' recitano: "Art. 18 (Fondo perequativo per i comuni). - 1. A valere sul fondo perequativo di cui all'art. 12, comma 1, lettera b), il Ministero dell'interno e' autorizzato a corrispondere a ciascun comune un contributo distinto in quattro quote: a) - b) (omissis). c) una per la distribuzione del restante 80 per cento del fondo di lire 753.600 milioni in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT, ponderata con un coefficiente moltiplicatore compreso tra il minimo di 1 ed il massimo di 2, in corrispondenza della dimensione demografica di ciascun comune. Il coefficiente moltiplicatore e' ulteriormente ponderato con il parametro 1,06 per i comuni parzialmente montani, con il parametro 1,12 per i comuni interamente montani, purche' il coefficiente massimo non sia nel complesso superiore a 2. La caratteristica di montanita' e' quella fissata per legge. A tal fine e' definita, secondo la metodologia esposta nel rapporto redatto dalla commissione di ricerca sulla finanza locale, la funzione di secondo grado nel logaritmo della popolazione residente, i cui parametri sono calcolati mediante interpolazione con il criterio statistico dei minimi quadrati delle medie pro-capite delle spese correnti dei vari servizi dei comuni appartenenti alla stessa classe demografica. La spesa corrente e' quella media risultante dai certificati dei conti consuntivi 1983 e 1984 dei comuni che, nelle varie classi demografiche, hanno un comportamento omogeneo di produzione di servizi, senza tener conto delle spese per ammortamento dei beni patrimoniali, per interessi passivi, per fitti figurativi e per altre poste correttive e compensative delle entrate. Le classi demografiche sono cosi' definite: meno di 500 abitanti, da 500 a 999, da 1.000 a 1.999, da 2.000 a 2.999, da 3.000 a 4.999, da 5.000 a 9.999, da 10.000 a 19.999, da 20.000 a 59.999, da 60.000 a 99.999, da 100.000 a 249.999, da 250.000 a 499.999, da 500.000 a 1.499.999, da 1.500.000 e oltre; d) (omissis). 2. (Omissis). 3. Il contributo perequativo previsto dall'art. 6, comma 7, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20 (si veda al riguardo la nota (a) , all'art. 2, n.d.r.), e' distribuito, dopo che le relative somme sono state acquisite al bilancio dello Stato, nel seguente modo: a) ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per assicurare nel 1989 contributi ordinari e perequativi nella stessa misura complessiva di quella assegnata nel 1988; b) (omissis). 4.-5. (Omissis)". Il testo dell'art. 25 del medesimo D.L. n. 66/1989 (limitatamente al comma 5 e all'ultimo periodo del comma 6) e' il seguente: "Art. 25 (Risanamento degli enti locali dissestati e mobilita' del personale degli enti medesimi). - 1.-4. (Omissis). 5. Nella parte del piano di risanamento relativa al consolidamento della gestione corrente, il consiglio determina l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato mediante l'attivazione di entrate proprie e la riduzione di spese correnti. Gli enti ai quali sono attribuiti trasferimenti di parte corrente in misura inferiore a quella media della fascia demografica di appartenenza, come definita all'inizio di ciascun anno, considerando unificate le ultime due classi, richiederanno, con la presentazione del piano, l'adeguamento dei contributi statali alla media predetta, che costituira' uno dei fattori del consolidamento finanziario della gestione. Per l'attivazione delle entrate proprie possono essere contestualmente deliberati gli adeguamenti ai livelli massimi, consentiti dalla legge, dei tributi, delle tariffe e dei canoni dei beni patrimoniali, in deroga ai termini ordinari e sono adottati i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare l'attuazione concreta dei provvedimenti disposti. Per quanto concerne le spese dovra' essere eliminata o ridotta ogni previsione che non abbia per fine l'esercizio delle funzioni e dei servizi pubblici da assicurare, secondo le precisazioni di legge, alla comunita'. Per la riduzione delle spese potranno essere disposte modifiche della pianta organica, la conversione dei posti, il blocco totale delle assunzioni per i posti vacanti, la riduzione a non oltre il 50 per cento della spesa media per il personale a tempo deteminato sostenuta nell'ultimo triennio. Potra' essere effettuata una rideterminazione della pianta organica, riduttiva delle dotazioni esistenti, da sottoporsi all'esame della commissione centrale per la finanza locale, la quale comunichera' alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, l'entita' del personale appartenente ai profili professionali dichiarati in esubero, per i fini di cui alle disposizioni vigenti in materia di mobilita' nel settore del pubblico impiego. La rideterminazione e' obbligatoria nel caso in cui il rapporto dipendenti-abitanti superi quello medio della fascia demografica di appartenenza. Il personale soggetto alla mobilita' potra' essere riammesso nell'organico dell'ente di provenienza qualora risultino vacanti posti di corrispondente qualifica e profilo professionale, rientranti nella pianta organica rideterminata, sempre che l'ente intenda ricoprirli. 6. (Omissis). Per tale adeguamento e' stanziata la somma di lire 100 miliardi, prededotta dal fondo perequativo dell'anno successivo. 7.-18. (Omissis)".