Art. 11. 
  1.  L'organismo  abilitato  fornisce  ai  macellatori   il   timbro
indelebile e ai produttori appositi registri per il  controllo  delle
diverse operazioni, nonche' i sigilli di cui controlla l'apposizione; 
presiede  all'applicazione   del   contrassegno   e   puo'   adottare
prescrizioni ed emanare direttive nell'ambito dell'applicazione della
presente  legge  anche  in  relazione  alla  adozione  di  piani   di
programmazione della  produzione  tutelata,  nell'ambito  della  zona
tipica di cui all'articolo 1. 
  2. I simboli relativi al timbro, al sigillo ed al  contrassegno  di
cui al comma 1 sono predisposti dall'organismo abilitato ed approvati
con  decreto   del   Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato. 
  3.  Le  tariffe  delle  operazioni  e  delle  prestazioni  eseguite
dall'organismo abilitato per l'attuazione della presente legge e  del
relativo regolamento di esecuzione sono stabilite dallo stesso e sono
comunicate ai Ministeri vigilanti. 
  4. Il mancato pagamento delle suddette tariffe, nei termini fissati
dall'organismo abilitato, comporta l'interruzione, fino  ad  avvenuta
regolarizzazione   contabile,   della   prosecuzione   delle   stesse
operazioni e prestazioni, nonche' del compimento di  quelle  relative
alle tariffe non pagate. 
  5. I crediti derivanti dalla mancata corresponsione  delle  tariffe
di cui al presente articolo  sono  da  considerarsi  privilegiati  ai
sensi dell'articolo 2758 del codice civile. 
 
          Nota all'art. 11:
             Il   testo  dell'art.  2758  del  codice  civile  e'  il
          seguente:
             "Art.  2758 (Crediti per tributi indiretti). - I crediti
          dello Stato per i tributi indiretti  hanno  privilegio  sui
          mobili ai quali i tributi si riferiscono e sugli altri beni
          indicati  dalle  leggi  relative,  con  l'effetto  da  esse
          stabilito.
             Eguale  privilegio  hanno  i crediti di rivalsa verso il
          concessionario ed  il  committente,  previsti  dalle  norme
          relative  all'imposta  sul  valore  aggiunto,  sui beni che
          hanno  formato  oggetto  della  cessione  o  ai  quali   si
          riferisce il servizio.
             Il   privilegio,   per   quanto  riguarda  l'imposta  di
          successione, non ha effetto in  pregiudizio  dei  creditori
          che hanno esercitato il diritto di separazione dei beni del
          defunto da quelli dell'erede".