Art. 12. 1. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e della sanita', sono definite le norme per l'esecuzione della presente legge, concernenti in particolare: a) le modalita' dei controlli degli allevamenti, della macellazione e della produzione del prosciutto di San Daniele; b) le modalita' per la tenuta dei registri e della documentazione necessaria a dimostrare il possesso dei requisiti previsti dalla presente legge per il prosciutto di San Daniele; c) le modalita' per l'applicazione del timbro indelebile, del sigillo o timbro a fuoco e del contrassegno atti a garantire il rispetto delle norme contenute nella presente legge; d) le modalita' per l'ottenimento, da parte di un consorzio volontario, dell'incarico di cui all'articolo 10 ed i poteri riconosciuti ai funzionari di tale consorzio; e) le regole di etichettatura e di presentazione del prosciutto di San Daniele; f) la definizione di produttore del prosciutto di San Daniele, ai fini dell'applicazione dell'articolo 10, comma 2; g) le procedure per l'adozione dei piani di programmazione della produzione tutelata, di cui all'articolo 11, comma 1; h) le procedure per l'approvazione dei parametri analitici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f) e per le relative modalita' di controllo, rilevamento e certificazione. 2. Il decreto di cui al comma 1 deve essere emanato entro quattro mesi dalla pubblicazione della presente legge.