Art. 13 
 
  1.  Chiunque  pone  in  vendita  o  comunque  immette  al   consumo
prosciutto non tutelato utilizzando indicazioni  tali  da  ingenerare
confusione con  il  prosciutto  di  San  Daniele  o  da  attribuirgli
qualita' tipiche dello stesso, e' punito con la reclusione da un mese
a un anno o con la multa da lire due milioni a lire venti milioni. 
  2. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene per vendere, pone  in
vendita o immette altrimenti in  circolazione  prosciutti  muniti  di
contrassegno contraffatto o alterato, nonche'  chiunque  contravviene
alle prescrizioni di cui all'articolo 7. 
  3. Indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni penali di cui
ai commi  1  e  2,  con  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato puo' essere disposta anche la  chiusura,
per un periodo non superiore a tre mesi, dell'esercizio di vendita.