Art. 13 1. Chiunque pone in vendita o comunque immette al consumo prosciutto non tutelato utilizzando indicazioni tali da ingenerare confusione con il prosciutto di San Daniele o da attribuirgli qualita' tipiche dello stesso, e' punito con la reclusione da un mese a un anno o con la multa da lire due milioni a lire venti milioni. 2. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene per vendere, pone in vendita o immette altrimenti in circolazione prosciutti muniti di contrassegno contraffatto o alterato, nonche' chiunque contravviene alle prescrizioni di cui all'articolo 7. 3. Indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni penali di cui ai commi 1 e 2, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' essere disposta anche la chiusura, per un periodo non superiore a tre mesi, dell'esercizio di vendita.