Art. 18 1. Qualora impediscano o non consentano i controlli e le ispezioni di cui all'articolo 9, sono puniti: a) l'allevatore, con la privazione del potere di certificazione per un periodo da uno a tre mesi; b) il macellatore, con il ritiro del timbro indelebile per un periodo da uno a tre mesi; c) il produttore, con la sospensione della sigillatura per un periodo da uno a tre mesi; d) il commerciante, con la sanzione pecuniaria da lire centomila a lire un milione. 2. Il produttore soggiace alla stessa sanzione di cui alla lettera c) del comma 1 qualora non provveda alla regolare tenuta dei registri forniti dall'organismo abilitato e alla conservazione dei documenti necessari a dimostrare il rispetto delle disposizioni della presente legge.