Art. 19 
 
  1. Il produttore che fa uso irregolare del  sigillo,  ivi  compresa
l'apposizione  dello  stesso  su  cosce  suine   prive   del   timbro
indelebile, e' punito con la sanzione pecuniaria da lire duecentomila
a lire due milioni o con la  sospensione  della  sigillatura  per  un
periodo da uno a tre mesi. 
  2. Il produttore che appone il sigillo su cosce suine non  conformi
alla presente legge, al relativo regolamento di  esecuzione  ed  alle
prescrizioni emanate al riguardo dall'organismo abilitato, e'  punito
con la sanzione pecuniaria di lire diecimila per ogni coscia. 
  3. L'accertamento della sussistenza  delle  infrazioni  di  cui  ai
commi  1  e  2  comporta  l'asportazione  dei  sigilli  indebitamente
applicati.