Art. 19 1. Il produttore che fa uso irregolare del sigillo, ivi compresa l'apposizione dello stesso su cosce suine prive del timbro indelebile, e' punito con la sanzione pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioni o con la sospensione della sigillatura per un periodo da uno a tre mesi. 2. Il produttore che appone il sigillo su cosce suine non conformi alla presente legge, al relativo regolamento di esecuzione ed alle prescrizioni emanate al riguardo dall'organismo abilitato, e' punito con la sanzione pecuniaria di lire diecimila per ogni coscia. 3. L'accertamento della sussistenza delle infrazioni di cui ai commi 1 e 2 comporta l'asportazione dei sigilli indebitamente applicati.