Art. 20 1. Chiunque viola le disposizioni concernenti il confezionamento e l'etichettatura del prosciutto di San Daniele, qualora il fatto non costituisca reato, e' punito con la sanzione pecuniaria da lire un milione a lire dieci milioni. 2. Nei casi in cui sia possibile eliminare gli effetti dell'illecito amministrativo, potra' essere disposta anche la confisca dei materiali utilizzati per il compimento dei suddetti illeciti.