Art. 22 1. L'applicazione delle sanzioni amministrative deve essere preceduta dalla contestazione degli specifici addebiti. Tale contestazione deve essere trasmessa al contravventore a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con l'indicazione di un termine non superiore a giorni venti per la formulazione da parte del contravventore delle proprie controdeduzioni. 2. Tali controdeduzioni dovranno essere inviate all'organismo abilitato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 3. Trascorso il termine utile per la presentazione delle controdeduzioni l'organismo abilitato, qualora accerti la sussistenza del fatto contestato, ne da' comunicazione all'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato competente per territorio perche' proceda alla irrogazione della sanzione amministrativa. 4. La sanzione amministrativa deve essere comunicata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento e diviene esecutiva a decorrere dalla data del suo ricevimento.