Art. 22 
 
  1.  L'applicazione  delle  sanzioni  amministrative   deve   essere
preceduta  dalla  contestazione  degli   specifici   addebiti.   Tale
contestazione deve essere trasmessa al contravventore a mezzo lettera
raccomandata con avviso  di  ricevimento,  con  l'indicazione  di  un
termine non superiore a giorni venti per la formulazione da parte del
contravventore delle proprie controdeduzioni. 
  2.  Tali  controdeduzioni  dovranno  essere  inviate  all'organismo
abilitato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 
  3.  Trascorso  il  termine  utile  per   la   presentazione   delle
controdeduzioni l'organismo abilitato, qualora accerti la sussistenza
del fatto contestato, ne da'  comunicazione  all'ufficio  provinciale
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  competente  per
territorio  perche'   proceda   alla   irrogazione   della   sanzione
amministrativa. 
  4. La  sanzione  amministrativa  deve  essere  comunicata  a  mezzo
lettera raccomandata con avviso di ricevimento e diviene esecutiva  a
decorrere dalla data del suo ricevimento.