Art. 26. 
  1. Sono abrogate la legge 4 luglio 1970,  n.  507,  e  la  legge  5
gennaio 1984, n. 2. 
  2. Le disposizioni del decreto del Presidente della  Repubblica  23
febbraio  1982,  n.  307,  continuano  ad   applicarsi,   in   quanto
compatibili, fino all'entrata in vigore del regolamento di esecuzione
della presente legge. 
  3. Rimangono in vigore i decreti ministeriali 3 novembre  1982,  26
aprile 1983 e 16 aprile 1987. 
 
          Note all'art. 26:
             -   La   legge   n.   507/1970   recava:  "Tutela  delle
          denominazioni di origine e tipica del  'Prosciutto  di  San
          Daniele'".
             -  La  legge  n.  2/1984:  recava: "Modifica dell'art. 2
          della legge 4 luglio 1970, n. 507,  concernente  la  tutela
          delle  denominazioni di origine e tipica del 'Prosciutto di
          San Daniele'".
             - Il D.P.R. n. 307/1982 reca: "Regolamento di esecuzione
          della legge 4 luglio 1970, n. 507,  concernente  la  tutela
          delle  denominazioni di origine e tipica del 'Prosciutto di
          San Daniele'".
             - Con il D.M. 3 novembre 1982 (pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n. 333 del 3 dicembre 1982) e' stato affidato  al
          Consorzio  del  prosciutto  di  San  Daniele  l'incarico di
          vigilanza sulla produzione e sul commercio del  prosciutto,
          nonche' sull'apposizione del contrassegno e del marchio.
             -  Con il D.M. 26 aprile 1983 (pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n. 129 del 12 maggio 1983), modificato  dal  D.M.
          16 aprile 1987 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie
          generale - n. 117 del 22 maggio 1987) sono stati  approvati
          i   simboli  per  l'applicazione  del  D.P.R.  n.  307/1982
          sopracitato.