Art. 26. 1. Sono abrogate la legge 4 luglio 1970, n. 507, e la legge 5 gennaio 1984, n. 2. 2. Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 23 febbraio 1982, n. 307, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, fino all'entrata in vigore del regolamento di esecuzione della presente legge. 3. Rimangono in vigore i decreti ministeriali 3 novembre 1982, 26 aprile 1983 e 16 aprile 1987.
Note all'art. 26: - La legge n. 507/1970 recava: "Tutela delle denominazioni di origine e tipica del 'Prosciutto di San Daniele'". - La legge n. 2/1984: recava: "Modifica dell'art. 2 della legge 4 luglio 1970, n. 507, concernente la tutela delle denominazioni di origine e tipica del 'Prosciutto di San Daniele'". - Il D.P.R. n. 307/1982 reca: "Regolamento di esecuzione della legge 4 luglio 1970, n. 507, concernente la tutela delle denominazioni di origine e tipica del 'Prosciutto di San Daniele'". - Con il D.M. 3 novembre 1982 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 333 del 3 dicembre 1982) e' stato affidato al Consorzio del prosciutto di San Daniele l'incarico di vigilanza sulla produzione e sul commercio del prosciutto, nonche' sull'apposizione del contrassegno e del marchio. - Con il D.M. 26 aprile 1983 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 12 maggio 1983), modificato dal D.M. 16 aprile 1987 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 117 del 22 maggio 1987) sono stati approvati i simboli per l'applicazione del D.P.R. n. 307/1982 sopracitato.