Art. 27. 
  1. La presente legge entra in  vigore  quattro  mesi  dopo  la  sua
pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana,
salvo quanto disposto dall'articolo 7, comma 1, e dall'articolo 12. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
   Data a Roma, addi' 14 febbraio 1990 
                               COSSIGA 
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri 
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI