Art. 3. 1. Le razze, l'allevamento e l'alimentazione dei suini, da cui provengono le cosce fresche di cui all'articolo 1, devono essere idonei a garantire le tradizionali qualita' del prodotto secondo le prescrizioni emanate dall'organismo abilitato di cui all'articolo 10 ed approvate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di intesa con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e della sanita'. 2. L'allevatore e' tenuto a rilasciare per i suini avviati alla macellazione un certificato attestante la conformita' dei medesimi alle condizioni di cui al comma 1. 3. I suini devono essere macellati in ottimo stato sanitario e perfettamente dissanguati.