Art. 3. 
  1. Le razze, l'allevamento e  l'alimentazione  dei  suini,  da  cui
provengono le cosce fresche di  cui  all'articolo  1,  devono  essere
idonei a garantire le tradizionali qualita' del prodotto  secondo  le
prescrizioni emanate dall'organismo abilitato di cui all'articolo  10
ed  approvate  dal   Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato, di intesa con i Ministri dell'agricoltura  e  delle
foreste e della sanita'. 
  2. L'allevatore e' tenuto a rilasciare per  i  suini  avviati  alla
macellazione un certificato attestante la  conformita'  dei  medesimi
alle condizioni di cui al comma 1. 
  3. I suini devono essere macellati  in  ottimo  stato  sanitario  e
perfettamente dissanguati.