Art. 4. 
  1. Le cosce dei suini impiegate per la preparazione del  prosciutto
di San Daniele devono essere di peso non inferiore a 10 chilogrammi e
non devono subire, tranne la  refrigerazione,  alcun  trattamento  di
conservazione, ivi compresa la congelazione;  devono  inoltre  essere
munite  di  un  timbro  indelebile  impresso  a  fuoco  a  cura   del
macellatore. 
  2. All'atto  della  salagione,  sulle  cosce  fresche  deve  essere
apposto un sigillo od impresso un timbro a fuoco attestante  la  data
di inizio della lavorazione. 
  3. Le fasi di preparazione, dalla salatura  alla  stagionatura,  da
stabilirsi nel regolamento di esecuzione della presente legge, devono
essere effettuate nella zona tipica di cui all'articolo  1  e  devono
essere idonee a garantire le tradizionali qualita' del prodotto. 
  4. E' vietato qualsiasi procedimento di stagionatura forzata.