Art. 6. 1. E' vietato porre in vendita e comunque immettere al consumo prosciutto non tutelato recante, sul prodotto, sulle confezioni, imballaggi, involucri, etichette e simili, nonche' sui documenti comunque riferentisi al prodotto medesimo, indicazioni idonee ad ingenerare confusione con il prosciutto di San Daniele o rivendicare le qualita' tipiche dello stesso. 2. Per il prosciutto non tutelato e' comunque vietato: a) utilizzare la denominazione "prosciutto di San Daniele" o "prosciutto di San Daniele del Friuli" nonche' qualsiasi altra denominazione od indicazione facente riferimento al nome "San Daniele"; b) utilizzare espressioni quali "tipo San Daniele", "stagionato a San Daniele", ovvero quali "stagionato nella zona tipica di San Daniele" e "lavorato alla San Daniele"; c) utilizzare, nell'indicazione della ragione sociale e della sede dell'impresa produttrice e dello stabilimento di produzione, la denominazione "San Daniele" o "San Daniele del Friuli" con caratteri di dimensioni superiori a quattro millimetri di altezza e a due millimetri di larghezza; d) utilizzare segni grafici, timbri, sigilli e simili che per ubicazione, colore, grandezza e tipo di caratteri possano trarre in inganno gli acquirenti ed i consumatori con riferimento al prodotto tutelato ed alle qualita' dello stesso. 3. I divieti di cui sopra si estendono, in quanto compatibili, alla pubblicita' ed alla promozione, in qualsiasi forma, del prosciutto non tutelato. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche ai prosciutti le cui modalita' di produzione siano di tipo diverso da quelle del prosciutto tutelato, quali il prosciutto cotto e il prosciutto affumicato.