Art. 7. 1. L'articolo 319 del codice penale e' sostituito dal seguente: "Art. 319. - (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio). - Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contario ai doveri di ufficio, riceve, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita', o ne accetta la promessa, e' punito con la reclusione da due a cinque anni".