Art. 7.
1. L'articolo 319 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"Art.  319. - (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio).
- Il pubblico ufficiale, che, per omettere o  ritardare  o  per  aver
omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per
aver compiuto un atto contario ai doveri di ufficio, riceve, per  se'
o  per  un terzo, denaro od altra utilita', o ne accetta la promessa,
e' punito con la reclusione da due a cinque anni".