Art. 8.
1. Dopo l'articolo 319 del codice penale e' inserito il seguente:
"Art.  319-bis.  - Circostanze aggravanti). - La pena e' aumentata se
il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto  il  conferimento  di
pubblici  impieghi  o  stipendi  o  pensioni  o  la  stipulazione  di
contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla  quale  il
pubblico ufficiale appartiene".