IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il proprio decreto in data 4 agosto 1989 recante delega di funzioni al Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali; Visto il proprio decreto in data 16 febbraio 1989 con il quale e' stato istituito l'ufficio di segreteria della conferenza Stato-regioni; Considerata l'esigenza di istituire, ai sensi dell'art. 21 della legge predetta, un dipartimento da affidare alla responsabilita' del Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, per gli adempimenti inerenti funzioni ed attivita' che riguardano le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed altre funzioni delegate; Udito il parere del Consiglio di Stato; D'intesa con il Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1. Istituzione 1. E' istituito il Dipartimento per gli affari regionali, di seguito indicato Dipartimento, alle dipendenze del Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - La legge n. 400/1988 reca: "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri". - Il D.P.C.M. 4 agosto 1989, recante delega di funzioni al Ministro senza portafoglio per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 220 del 20 settembre 1989. - Il D.P.C.M. 16 febbraio 1989, recante "Istituzione dell'ufficio di segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 62 del 20 settembre 1989. - Il testo dell'art. 21 della legge n. 400/1988 e' il seguente: "Art. 21 (Uffici e dipartimenti). - 1. Per gli adempimenti di cui alla lettera a) dell'art. 19, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, istituisce un comitato di esperti, incaricati a norma dell'art. 22. 2. Per gli adempimenti di cui alla lettera n) dell'art. 19, e' istituita una apposita commissione. La composizione e i compiti di detta commissione sono stabiliti per legge. 3. Per gli altri adempimenti di cui all'art. 19, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con propri decreti, istituisce uffici e dipartimenti, comprensivi di una pluralita' di uffici cui siano affidate funzioni connesse, determinandone competenze e organizzazione omogenea. 4. Con propri decreti il Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro per gli affari regionali e con il Ministro dell'interno, provvede altresi' a determinare l'organizzazione degli uffici dei commissari del Governo nelle regioni. 5. Nei casi di dipartimenti posti alle dipendenze di Ministri senza portafoglio, il decreto e' emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con il Ministro competente. 6. Nei casi in cui un dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri sia affidato alla responsabilita' di un Ministro senza portafoglio, il capo del dipartimento e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro interessato. 7. Qualora un dipartimento non venga affidato ad un Ministro senza portafoglio, il capo del dipartimento dipende dal segretario generale della Presidenza".