Art. 4. Settore legislativo 1. E' costituito nell'ambito dell'ufficio centrale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1989, n. 366, presso il Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, un apposito settore legislativo che provvede, nelle materie relative a funzioni delegate o affidate al Ministro stesso, ai seguenti compiti: consulenza giuridica; predisposizione dei provvedimenti normativi di competenza del Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali; concertazione sui provvedimenti normativi di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri e di altri Ministri; affari del contenzioso relativo ai rapporti Stato-regioni; adempimenti relativi all'attivita' del Ministro in Parlamento. 2. Al settore legislativo e' preposto il consigliere giuridico designato con proprio decreto dal Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali. 3. Il settore legislativo e' posto alla dipendenza funzionale del Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali ed opera in collegamento con l'ufficio centrale per il coordinamento dell'iniziativa legislativa e dell'attivita' normativa del Governo e con gli uffici e servizi del Dipartimento che, su richiesta del consigliere giuridico preposto al settore, provvedono agli adempimenti istruttori e a quelli strumentali al funzionamento del settore stesso.
Nota all'art. 4: - Il D.P.R. n. 366/1989 reca: "Regolamento di attuazione dell'art. 23 della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente istituzione nell'ambito del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'Ufficio centrale per il coordinamento dell'iniziativa legislativa e dell'attivita' normativa del Governo".