Art. 5.
               Tentativo obbligatorio di conciliazione,
                    arbitrato e spese processuali
  1.  La  domanda  in  giudizio  di cui all'articolo 2 della presente
legge non puo' essere proposta se non e' preceduta dalla richiesta di
conciliazione  avanzata secondo le procedure previste dai contratti e
accordi collettivi di lavoro, ovvero dagli articoli  410  e  411  del
codice di procedura civile.
  2.  L'improcedibilita'  della domanda e' rilevabile anche d'ufficio
nella prima udienza di discussione.
  3.  Ove  il giudice rilevi l'improcedibilita' della domanda a norma
del comma 2 sospende il  giudizio  e  fissa  alle  parti  un  termine
perentorio  non superiore a sessanta giorni per la proposizione della
richiesta del tentativo di conciliazione.
  4.  Il processo deve essere riassunto a cura di una delle parti nel
termine  perentorio  di  centottanta  giorni,   che   decorre   dalla
cessazione della causa di sospensione.
  5.  La  comunicazione  al  datore  di  lavoro  della  richiesta  di
espletamento della procedura obbligatoria di  conciliazione  avvenuta
nel termine di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604,
impedisce la decadenza sancita nella medesima norma.
  6. Ove il tentativo di conciliazione fallisca, ciascuna delle parti
entro il termine di venti giorni puo'  promuovere,  anche  attraverso
l'associazione  sindacale  a cui e' iscritta o conferisca mandato, il
deferimento della controversia al collegio di arbitrato previsto  dal
contratto  collettivo nazionale di lavoro applicabile o, in mancanza,
ad un collegio composto da un rappresentante scelto da ciascuna parte
e  da  un  presidente  scelto  di  comune  accordo o, in difetto, dal
direttore  dell'ufficio  provinciale  del  lavoro  e  della   massima
occupazione.  Il  collegio  si pronuncia entro trenta giorni e la sua
decisione  acquista  efficacia  di  titolo  esecutivo  osservate   le
disposizioni dell'articolo 411 del codice di procedura civile.
  7.  Il  comportamento  complessivo  delle  parti viene valutato dal
giudice per l'applicazione degli articoli 91, 92, 96  del  codice  di
procedura civile.
 
          Note all'art. 5:
             -  Il  testo  degli  articoli  410  e  411 del codice di
          procedura civile e'  il  seguente:   "Art.  410  (Tentativo
          facoltativo  di  conciliazione).  - Chi intende proporre in
          giudizio  una  domanda  relativa   ai   rapporti   previsti
          dall'articolo  precedente  e non ritiene di avvalersi delle
          procedure di conciliazione previste dai contratti e accordi
          collettivi, puo' promuovere, anche tramite una associazione
          sindacale,  il  tentativo  di   conciliazione   presso   la
          commissione  di  conciliazione  si  trova  l'azienda  o una
          qualsiasi dipendenza di questa, alla quale  e'  addetto  il
          lavoratore, o presso la quale egli prestava la sua opera al
          momento della fine del rapporto.  La commissione,  ricevuta
          la  richiesta,  tenta  la conciliazione della controversia,
          convocando le parti per una riunione da tenersi  non  oltre
          dieci   giorni   dal   ricevimento  della  richiesta.   Con
          provvedimento del direttore  dell'ufficio  provinciale  del
          lavoro  e  della  massima occupazione e' istituita, in ogni
          provincia, presso l'ufficio provinciale del lavoro e  della
          massima   occupazione,   una   commissione  provinciale  di
          conciliazione composta dal direttore dell'ufficio stesso  o
          da  un  suo delegato, in qualita' di presidente, da quattro
          rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei  datori
          di  lavoro  e  da  quattro  rappresentanti  effettivi  e da
          quattro   supplenti   dei   lavoratori,   designati   dalle
          rispettive     organizzazioni     sindacali    maggiormente
          rappresentative  su   base   nazionale.    Commissioni   di
          conciliazione  possono  essere  istituite,  con  le  stesse
          modalita'  e  con  la  medesima  composizione  di  cui   al
          precedente  comma,  anche  presso  le  sezioni zonali degli
          uffici provinciali del lavoro e della massima  occupazione.
          Le   commissioni,  quando  se  ne  ravvisi  la  necessita',
          affidano  il   tentativo   di   conciliazione   a   proprie
          sottocommissioni   presiedute  dal  direttore  dell'ufficio
          provinciale del lavoro e della massima occupazione o da  un
          suo delegato, che rispecchiano la composizione prevista dal
          precedente terzo comma.  In  ogni  caso  per  la  validita'
          della  riunione  e' necessaria la presenza del presidente e
          di almeno un rappresentante dei datori di lavoro e  di  uno
          dei  lavoratori.  Ove la riunione della commissione non sia
          possibile  per  la  mancata  presenza  di  almeno  uno  dei
          componenti   di  cui  al  precedente  comma,  il  direttore
          dell'ufficio    provinciale    del     lavoro     certifica
          l'impossibilita'    di    procedere    al    tentativo   di
          conciliazione.    Art.    411    (Processo    verbale    di
          conciliazione).  -  Se  la  conciliazione  riesce  si forma
          processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e
          dal  presidente  del collegio che ha esperito il tentativo,
          il quale certifica l'autografia della sottoscrizione  delle
          parti  o  la  loro  impossibilita'  di  sottoscrivere.   Il
          processo verbale  e'  depositato,  a  cura  delle  parti  o
          dell'ufficio   provinciale   del  lavoro  e  della  massima
          occupazione, nella  cancelleria  della  pretura  nella  cui
          circoscrizione  e'  stato  formato.  Il pretore, su istanza
          della parte interessata, accertata la  regolarita'  formale
          del  verbale  di  conciliazione,  lo dichiara esecutivo con
          decreto.  Se il tentativo di conciliazione si e' svolto  in
          sede   sindacale,   il   processo   verbale   di   avvenuta
          conciliazione e' depositato  presso  l'ufficio  provinciale
          del lavoro e della massima occupazione, a cura di una delle
          parti o per il tramite  di  un'associazione  sindacale.  Il
          direttore,  o  un suo delegato, accertatane l'autenticita',
          provvede a  depositarlo  nella  cancelleria  della  pretura
          nella  cui  circoscrizione  e' stato redatto. Il pretore su
          istanza della parte interessata, accertata  la  regolarita'
          formale del verbale di conciliazione, lo dichiara esecutivo
          con decreto".  -  Il  testo  dell'art.  6  della  legge  n.
          604/1966  e' il seguente:  "Art. 6. - Il licenziamento deve
          essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta  giorni
          dalla ricezione della sua comunicazione, con qualsiasi atto
          scritto, anche extragiudiziale, idoneo a  rendere  nota  la
          volonta'   del  lavoratore  anche  attraverso  l'intervento
          dell'organizzazione  sindacale  diretto  ad  impugnare   il
          licenziamento   stesso.    Il   termine  di  cui  al  comma
          precedente decorre dalla  comunicazione  del  licenziamento
          ovvero  dalla  comunicazione  dei motivi ove questa non sia
          contestuale a quella del licenziamento.  A conoscere  delle
          controversie  derivanti  dall'applicazione  della  presente
          legge e' competente il pretore".  - Il testo degli articoli
          91,  92 e 96 del codice di procedura civile e' il seguente:
          "Art. 91 (Condanna  alle  spese).  -  Il  giudice,  con  la
          sentenza  che chiude il processo davanti a lui, condanna la
          parte  soccombente  al  rimborso  delle  spese   a   favore
          dell'altra  parte  e ne liquida l'ammontare insieme con gli
          onorari di difesa. Eguale provvedimento emette,  nella  sua
          sentenza,  il  giudice  che regola la competenza.  Le spese
          della sentenza sono liquidate dal cancelliere con  nota  in
          margine  alla  stessa:  quelle  della  notificazione  della
          sentenza,  del  titolo  esecutivo  e  del   precetto   sono
          liquidate  dall'ufficiale  giudiziario, con nota in margine
          all'originale o alla copia notificata.  I reclami contro le
          liquidazioni,  di cui al comma precedente, sono decisi, con
          le forme previste  negli  articoli  287  e  288,  dal  capo
          dell'ufficio  a cui appartiene il cancelliere o l'ufficiale
          giudiziario.  Art. 92  (Condanna  alle  spese  per  singoli
          atti.   Compensazione  delle  spese).  -  Il  giudice,  nel
          pronunciare la condanna  di  cui  all'articolo  precedente,
          puo'  escludere  la ripetizione delle spese sostenute dalla
          parte vincitrice, se le ritiene eccessive  o  superflue;  e
          puo',  indipendentemente  dalla soccombenza, condannare una
          parte al rimborso delle spese, anche non  ripetibili,  che,
          per  trasgressione  al  dovere  di cui all'art. 88, essa ha
          causato all'altra parte.  Se vi e' soccombenza reciproca  o
          concorrono altri giusti motivi, il giudice puo' compensare,
          parzialmente o per intero, le spese tra le  parti.   Se  le
          parti si sono conciliate, le spese si intendono compensate,
          salvo che le parti stesse  abbiano  diversamente  convenuto
          nel processo verbale di conciliazione".