IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1963, n. 735, che approva il regolamento del servizio telegrafico diretto fra utenti telegrafici (telex); Visto il decreto ministeriale 29 maggio 1988, n. 269, concernente l'autorizzazione al normale esercizio del servizio pubblico di posta elettronica; Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Riconosciuta l'esigenza di procedere all'interoperativita' tra il servizio pubblico di posta elettronica ed il servizio telex, allo scopo si soddisfare la richiesta dell'utenza e per una migliore effettuazione dei servizi in parola; Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 19 aprile 1990; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata il 2 maggio 1990, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; A D O T T A il seguente regolamento: Art. 1. 1. Agli utenti dei servizi telex e P.T. Postel, purche' abbonati ad uno dei due servizi, e' consentito di scambiare comunicazioni fra loro avvalendosi delle procedure stabilite per l'accesso ai servizi medesimi. AVVERTENZA: Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota alle premesse: - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' del Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.