IL MINISTRO DELLE POSTE
                      E DELLE TELECOMUNICAZIONI
  Visto  il  testo  unico  delle  disposizioni legislative in materia
postale, di bancoposta e di telecomunicazioni approvato  con  decreto
del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1963,
n. 735, che approva il regolamento del servizio  telegrafico  diretto
fra utenti telegrafici (telex);
  Visto  il  decreto ministeriale 29 maggio 1988, n. 269, concernente
l'autorizzazione al normale esercizio del servizio pubblico di  posta
elettronica;
  Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Riconosciuta  l'esigenza  di procedere all'interoperativita' tra il
servizio pubblico di posta elettronica ed  il  servizio  telex,  allo
scopo  si  soddisfare  la  richiesta  dell'utenza  e per una migliore
effettuazione dei servizi in parola;
  Sentito  il  consiglio  di  amministrazione  delle  poste  e  delle
telecomunicazioni;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso nell'adunanza
generale del 19 aprile 1990;
  Vista  la  comunicazione  al  Presidente del Consiglio dei Ministri
effettuata il 2 maggio 1990, ai sensi dell'art. 17,  comma  3,  della
legge 23 agosto 1988, n. 400;
                             A D O T T A
                       il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. Agli utenti dei servizi telex e P.T. Postel, purche' abbonati ad
uno dei due servizi, e' consentito  di  scambiare  comunicazioni  fra
loro  avvalendosi  delle procedure stabilite per l'accesso ai servizi
medesimi.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  della
          disposizione  di  legge  alla  quale e' operato il rinvio e
          della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
 
          Nota alle premesse:
             -  Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' del Governo e ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.