Art. 14 Termine per le operazioni 1. Le operazioni previste nella presente legge debbono essere effettuati entro i termini indicati nelle relative autorizzazioni. I termini possono essere prorogati per periodi non superiori a 24 mesi, su motivata domanda da presentare non oltre la scadenza, dal Ministro degli affari esteri sentito il Comitato di cui all'articolo 7. 2. Copia delle autorizzazioni e delle proroghe e' immediatamente inviata alle Amministrazioni rappresentate nel Comitato di cui all'articolo 7. 3. L'autorizzazione non puo' essere rilasciata per un periodo di validita' inferiore a quello previsto per l'esecuzione del contratto, eventualmente prorogabile in relazione all'effettivo andamento delle consegne e delle restanti operazione contrattuali. Nel caso in cui non siano previsti termini di esecuzione del contratto, l'autorizzazione dovra' avere una validita' di almeno 18 mesi eventualmente prorogabile.