Art. 15 (Sospensione o revoca delle autorizzazioni) 1. Le autorizzazioni di cui all'articolo 9 e all'articolo 13 sono soggette a sospensione o revoca quando vengano a cessare le condizioni prescritte per il rilascio. 2. La sospensione o revoca delle autorizzazioni di cui all'articolo 9 sono disposte con decreto del Ministro della difesa d'intesa con il Ministro degli affari esteri. 3. La sospensione o revoca delle autorizzazioni di cui all'articolo 13 sono disposte con decreto del Ministero degli affari esteri sentito il CISD. 4. Le decisioni di cui ai commi 2 e 3 vengono comunicate al Comitato consultivo di cui all'articolo 7. 5. La copertura assicurativa prevista dalla legge 24 maggio 1977, n. 227, e' estesa ai casi di revoca, sospensione o mancata proroga dell'autorizzazione di cui all'articolo 13 non imputabili alla volonta' dell'operatore. 6. La revoca o la sospensione delle autorizzazioni di cui all'articolo 13, o il loro mancato rinnovo o proroga nel corso della esecuzione di un contratto, si devono intendere, ai sensi dell'articolo 14, numero 6, della legge 24 maggio 1977, n. 277 come cause non dipendenti da inadempienze contrattuali dell'operatore nazionale agli effetti dell'escussione di fidejussioni e della mancata o ritardata restituzione di cauzioni, depositi o anticipazioni prestati o costituiti per i motivi indicati alla lettera m) dell'articolo 15 della suddetta legge. 7. In casi eccezionali il CISD puo' temporaneamente vietare l'esportazione anche delle armi di cui all'articolo 1, comma 11, verso quei Paesi, di cui fornira' elenco al Ministero degli affari esteri, per i quali avra' ritenuto opportuno adottare misure cautelative. 8. Il divieto sara' rimosso dallo stesso CISD, solo quanto saranno cessate le cause che lo hanno determinato.
Nota all'art. 15: - La legge n. 227/1977 concerne: "Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonche' alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale". Il testo degli articoli 14 e 15 e' cosi' formulato: "Art. 14. - Le garanzie che la sezione e' autorizzata ad assumere a norma dell'art. 3 riguardano i seguenti rischi, cui sono esposti gli operatori nazionali: 1) mancata riscossione derivante da: a) guerra, anche se non dichiarata, rivoluzione, sommossa e tumulto popolare, che si verifichino in un Paese diverso dall'Italia; b) evento catastrofico, quale terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, inondazione, ciclone, che si verifichi in un Paese diverso dall'Italia; c) moratoria di pagamento disposta dallo Stato o dagli Stati per il cui tramite deve essere effettuato il pagamento; d) nazionalizzazione dell'impresa debitrice; e) atto o fatto di uno Stato o ente pubblico esteri che comunque ostacoli l'esecuzione del contratto; 2) mancata riscossione per qualsiasi ragione non imputabile all'operatore nazionale, quando committente sia uno Stato, un ente pubblico estero, ovvero un privato il cui pagamento sia garantito da uno Stato o da ente pubblico estero a cio' autorizzato; 3) sospensione, revoca di commessa o mancato ritiro delle merci in dipendenza degli eventi di cui al numero 1) del presente articolo, ovvero impossibilita' di dare esecuzione al contratto, sia a causa del verificarsi degli eventi di cui al predetto numero 1), sia a causa di disposizioni emanate dal Governo italiano, sia a causa di atto unilaterale di risoluzione da parte del committente nell'ipotesi che questi sia uno Stato o un ente pubblico; 4) difficolta' di trasferimenti valutari dall'estero che comportino ritardo nella riscossione da parte dell'assicurato di somme dovute dal committente, rispetto a quanto previsto contrattualmente; 5) distruzione, danneggiamento, in dipendenza degli eventi previsti alle lettere a) e b) del precedente numero 1) del presente articolo, requisizione, confisca, comportamento da parte dello Stato estero, che impediscano la riesportazione o la libera disponibilita' di prodotti costituiti in deposito ovvero esposti in mostre o fiere ovvero esportati in temporanea per tentarne la vendita; di macchinari, attrezzature e mezzi di trasporto dati in locazione finanziaria; di macchinari, materiali ed impianti di cantiere; 6) escussione di fidejussioni, mancata o ritardata restituzione di cauzioni, depositi o anticipazioni, di cui alla lettera m) del successivo art. 15, per cause non dipendenti da inadempienze contrattuali dell'operatore nazionale; 7) nazionalizzazione, espropriazione senza adeguato indennizzo, confisca, sequestro a danno dell'impresa costituita all'estero da parte dell'autorita' straniera ovvero altri provvedimenti o comportamenti posti in essere da parte della stessa autorita' o eventi di cui alle lettere a) e b) del numero 1) del presente articolo che provochino una perdita o che impediscano definitivamente la prosecuzione dell'attivita' dell'impresa; mancati trasferimenti di fondi spettanti all'impresa nazionale, in dipendenza di atto arbitrario dell'autorita' straniera; 8) aumenti di costi di produzione derivanti da circostanze di carattere generale sopravvenute durante l'approntamento della fornitura o l'esecuzione dei lavori o la prestazione dei servizi, per contratti nei quali venga inserita la clausola totale o parziale di "prezzo fisso"; 9) mancato pagamento derivante da insolvenza di diritto o di fatto del debitore privato estero; 10) mancato rimborso di finanziamenti concessi da aziende di credito ad operatori nazionali a fronte di esportazioni di merci o prestazione di servizi che risultino coperte da garanzia ai sensi della presente legge; 11) variazioni del corso di cambio per contratti stipulati in valuta estera; 12) mancato o incompleto ammortamento dei costi sostenuti per avviare o ampliare correnti di esportazione, in dipendenza degli eventi di cui alle lettere a) e b) del numero 1) del presente articolo nonche' di nazionalizzazione, espropriazione senza adeguato indennizzo, confisca, sequestro da parte dell'autorita' straniera, ovvero di altri provvedimenti o comportamenti posti in essere da parte della stessa autorita'. Condizione per l'assicurazione di cui al presente punto 12), e' che i costi suddetti risultino da un bilancio certificato da una societa' di revisione autorizzata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136. Art. 15. - Le operazioni assicurabili sono le seguenti: a) esportazioni di merci, relativamente ai rischi di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), 8), 9) ed 11) dell'art. 14; b) prestazioni dei servizi, studi e progettazioni, relativamente ai rischi di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), 8), 9) ed 11) dell'art. 14; c) esecuzione dei lavori all'estero e opere provvisionali ad essi inerenti, relativamente ai rischi di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), 8), 9) ed 11) dell'art. 14; d) depositi all'estero per la vendita di prodotti nazionali e partecipazioni a fiere e mostre all'estero, relativamente ai rischi di cui al numero 5) dell'art. 14; e) investimenti diretti all'estero costituiti da apporto di capitali destinati all'approvvigionamento di materie prime o diretti a consentire l'acquisizione di contratti di fornitura di beni e di servizi, investimenti diretti all'estero costituiti da apporti di beni strumentali, di tecnologia, licenze, brevetti, di servizi di progettazione, di direzione lavori, di assistenza, gestione e commercializzazione, relativamente ai rischi di cui al numero 7) dell'art. 14; f) locazioni finanziarie di macchinari, attrezzature e mezzi di trasporto, relativamente ai rischi di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5), 9) ed 11) dell'art. 14; g) crediti concessi da istituti e sezioni speciali di credito a medio e lungo termine di cui all'art. 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, a Stati o banche centrali esteri, ad enti o imprese pubblici o privati di Paesi esteri, destinati al finanziamento di esportazioni italiane o attivita' ad esse collegate, esecuzione di studi, progettazioni e lavori, prestazione di servizi all'estero da parte di imprese nazionali, relativamente ai rischi di cui ai numeri 1), 2), 4), 9) ed 11) dell'art. 14; h) crediti finanziari concessi ai sensi del successivo art. 27 dal Mediocredito centrale e dagli istituti e sezioni speciali di credito a medio e lungo termine di cui all'art. 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, relativamente ai rischi di cui ai numeri 1), 2), 4) ed 11) dell'art. 14; i) linee di credito a breve termine concesse da aziende di credito a banche estere, conferme di apertura di credito, legate ad esportazioni di merci, servizi, studi e progettazioni italiani, all'esecuzione di lavori all'estero da parte di imprese nazionali, relativamente ai rischi di cui ai numeri 1), 2) e 4) dell'art. 14; l) finanziamenti a breve termine accordati da aziende di credito ad operatori nazionali a fronte di esportazioni di merci e prestazioni di servizi relativamente ai rischi di cui al numero 10) dell'art. 14; m) prestazioni o costituzioni di fidejussioni, cauzioni, depositi, anticipazioni che gli operatori nazionali sono tenuti a prestare o costituire all'estero onde poter concorrere ad aste o appalti indetti da Stati o enti esteri ovvero a fronte di quote di pagamenti anticipati ovvero al fine della buona esecuzione del contratto di fornitura, di prestazione di servizi o di esecuzione di lavori, ovvero in sostituzione di trattenute a garanzia, relativamente ai rischi di cui ai numeri 4), 6) ed 11) dell'art. 14; n) programmi di penetrazione commerciale comprendenti studi di mercato, spese di dimostrazione e di pubblicita', spese per la costituzione di depositi e di campionamenti, costi di rappresentanze permanenti all'estero e per il funzionamento di uffici o filiali di vendita e di centri assistenziali, spese per la costituzione di reti di vendita e di assistenza all'estero, relativamente ai rischi e alle condizioni di cui al numero 12) dell'art. 14. Nei casi in cui i crediti previsti alle lettere g) ed h) vengano concessi sotto forma di assunzione a fermo di titoli obbligazionari, emessi dallo Stato, banca centrale, ente o impresa esteri, beneficiari del credito, l'assicurazione contratta dagli istituti e sezioni speciali di credito a medio e lungo termine di cui all'art. 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, garantisce i titoli, in tal modo emessi o acquistati, nei confronti dei loro portatori relativamente ai rischi da essa coperti".