Art. 30. 
                        (Disposizioni penali) 
  1. Nel caso di trasmissioni radiofoniche o televisive  che  abbiano
carattere di oscenita' il concessionario privato o la  concessionaria
pubblica ovvero la  persona  da  loro  delegata  al  controllo  della
trasmissione  e'  punito  con  le  pene  previste  dal  primo   comma
dell'articolo 528 del codice penale. 
  2. Si applicano alle  trasmissioni  le  disposizioni  di  cui  agli
articoli 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. 
  3. Salva la responsabilita' di cui ai commi 1 e 2 fuori dei casi di
concorso, i soggetti di cui al comma 1  che  per  colpa  omettano  di
esercitare sul contenuto delle trasmissioni il  controllo  necessario
ad impedire la commissione dei reati di cui  ai  commi  1  e  2  sono
puniti, se nelle trasmissioni in oggetto e' commesso un reato, con la
pena stabilita per tale reato diminuita in misura  non  eccedente  un
terzo. 
  4.  Nel  caso  di  reati  di   diffamazione   commessi   attraverso
trasmissioni consistenti nell'attribuzione di un  fatto  determinato,
si applicano ai soggetti di cui  al  comma  1  le  sanzioni  previste
dall'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. 
  5. Per i reati di cui ai commi 1, 2 e 4 del  presente  articolo  si
applicano le disposizioni  di  cui  all'articolo  21  della  legge  8
febbraio 1948, n. 47.  Per  i  reati  di  cui  al  comma  4  il  foro
competente e determinato dal luogo di residenza della persona offesa. 
  6. Sono puniti  con  le  pene  stabilite  dall'articolo  5-bis  del
decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 giugno 1974, n. 216,  e  successive  modificazioni,  il
titolare di concessione di cui all'articolo 16 o di  concessione  per
servizio pubblico ovvero la persona dagli stessi delegata  che  violi
le disposizioni di cui agli articoli 12, 13, 14, 17 e di cui al comma
2 dell'articolo 37 della presente legge. Le stesse pene si  applicano
agli amministratori della societa' titolare di concessione  ai  sensi
dell'articolo 16  o  di  concessione  per  servizio  pubblico  o  che
comunque  la  controllano  direttamente  o  indirettamente,  che  non
trasmettano al Garante l'elenco dei propri soci. 
  7. L'articolo 195 del testo unico delle disposizioni legislative in
materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n.  156,  come
sostituito dall'articolo 45 della legge 14 aprile 1975,  n.  103,  e'
sostituito dal seguente: 
  "Art.  195.  -  (Installazione  ed   esercizio   di   impianti   di
telecomunicazione senza concessione od autorizzazione - Sanzioni)  1.
Chiunque installa od esercita un impianto di telecomunicazione  senza
aver ottenuto la relativa concessione o autorizzazione e' punito,  se
il fatto  non  costituisce  reato,  con  la  sanzione  amministrativa
pecuniaria da lire 500.000 a lire 20.000.000. 
  2. Se il fatto riguarda impianti radioelettrici, si applica la pena
dell'arresto da tre a sei mesi. 
  3. Se il  fatto  riguarda  impianti  di  radiodiffusione  sonora  o
televisiva, si applica la pena della reclusione da uno a tre anni. La
pena  e'  ridotta  alla  meta'  se  trattasi  di  impianti   per   la
radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale. 
  4. Chiunque realizza trasmissioni, anche  simultanee  o  parallele,
contravvenendo ai limiti  territoriali  o  temporali  previsti  dalla
concessione, e' punito con la reclusione da sei mesi a due anni. 
  5. Il trasgressore e tenuto, in ogni  caso,  al  pagamento  di  una
somma  pari  al  doppio  dei  canoni  previsti   per   ciascuno   dei
collegamenti abusivamente  realizzati  relativamente  al  periodo  di
esercizio abusivo accertato e comunque per un periodo  non  inferiore
ad un trimestre. Non si tiene conto, nella determinazione del canone,
delle agevolazioni previste a  favore  di  determinate  categorie  di
utenti. 
  6. Indipendentemente  dall'azione  penale,  l'Amministrazione  puo'
provvedere direttamente, a  spese  del  possessore,  a  suggellare  o
rimuovere  l'impianto  ritenuto  abusivo   ed   a   sequestrare   gli
apparecchi". 
 
          Nota all'art. 30 comma 1:
          - Si riporta il testo dell'art. 528 del codice penale:
          "Art.  528 (Pubblicazioni e spettacoli osceni). - Chiunque,
          allo scopo di farne commercio  o  distribuzione  ovvero  di
          esporli  pubblicamente,  fabbrica, introduce nel territorio
          dello Stato, acquista, dieiene, esporta,  ovvero  mette  in
          circolazione  scritti,  disegni, immagini od altri soggetti
          osceni di qualsiasi specie, e' punito con la reclusione  da
          tre  mesi  a  tre  anni e con la multa non inferiore a lire
          quarantamila.
          Alla  stessa  pena  soggiace  chi  fa  commercio,  anche se
          clandestino,  degli  oggetti  indicati  nella  disposizione
          precedente,  ovvero li distribuisce o espone pubblicamente.
          Tale pena si applica inoltre a chi:
          1)  adopera  qualsiasi mezzo di pubblicita' atto a favorire
          la circolazione o il commercio degli oggetti indicati nella
          prima parte di questo articolo;
          2)  da'  pubblici  spettacoli  teatrali  e  cinematografici
          ovvero audizioni o recitazioni pubblichen abbiano carattere
          di oscenita'.
          Nel  caso  preveduto  dal  n. 2) la pena e' aumentata se il
          fatto e' commesso nonostante il divieto dell'autorita'".
          Nota all'art. 30 comma 2:
          - Si riporta il testo degli articoli 14 e 15 della legge n.
          47/1948:
          "Art.    14   (Pubblicazioni   destinate   all'infanzia   o
          all'adolescenza). Le disposizioni dell'art. 528 del  codice
          penale  si  applicano anche alle pubblicazioni destinate ai
          fanciulli ed agli adolescenti, quando, per la  sensibilita'
          e impressionabilita' ad essi proprie, siano comunque idonee
          a offendere il loro sentimento morale od a  costituire  per
          essi incitamento alla corruzione, al delitto o al suicidio.
          Le pene in tali casi sono aumentate.
          Le  medesime  disposizioni  si  applicano a quei giornali e
          periodici destinati all'infanzia, nei quali la  descrizione
          o l'illustrazione di vicende poliziesche e di avventure sia
          fatta,  sistematicamente  o  ripetutamente,  in   modo   da
          favorire  di  disfrenarsi  di  istinti  di  violenza  e  di
          indisciplina sociale.
          "Art.   15  (Pubblicazioni  a  contenuto  impressionante  o
          raccapricciante).  -  Le  disposizioni  dell'art.  528  del
          codice  penale  si  applicano  anche nel caso di stampati i
          quali   descrivano   o    illustrino,    con    particolari
          impressionanti  o  raccapriccianti,  avvenimenti  realmente
          verificatisi o anche soltanto immaginari, in modo da  poter
          turbre   il  comune  sentimento  della  morale  o  l'ordine
          familiare o da poter provocare il diffondersi di suicidi  o
          delitti".
          Nota all'art. 30 comma 4:
          - Si riporta il testo dell'art. 13 della legge n. 47/1948:
          "Art.  13  (Pene  per  la  diffamazione).  -  Nel  caso  di
          diffamazione commessa col mezzo della  stampa,  consistente
          nell'attribuzione  di  un  fatto determinato, si applica la
          pena della reclusione da uno a  sei  anni  e  quella  della
          multa non inferiore a lire centomila".
          Nota all'art. 30, comma 5:
          - Si riporta il testo dell'art. 21 della legge n. 47/1948:
          "Art. 21 (Competenza e forme del giudizio). - La cognizione
          dei reati commessi col mezzo  della  stampa  appartiene  al
          tribunale, salvo che non sia competente la corte di assise.
          Non   e'  consentita  la  rimessione  del  procedimento  al
          pretore.
          Al giudizio si procede col rito direttissimo.
          E'  fatto  obbligo  al  giudice di emettere in ogni caso la
          sentenza nel termine massimo  di  un  mese  dalla  data  di
          presentazione della querela o della denuncia".
          ota all'art. 30 comma 6:
          -  Si  riporta il testo dell'art. 5-bis del D.L. n. 95/1974
          aggiunto dall'art. 8 della legge n. 281/1985:
          "Art.  5-bis.  -  L'omissione delle comunicazioni di cui ai
          precedenti articoli 4 bis e 5 e' punita con l'arresto  fino
          a  tre  mesi  e  con  l'ammenda da lire 2 milioni a lire 20
          milioni,  con  la  stessa  sanzione  si  applica   per   le
          comunicazioni  eseguite  con  ritardo  superiore  a  trenta
          giorni, per le comunicazioni eseguite con  un  ritardo  non
          superiore  a  trenta giorni si applica l'ammenda da lire un
          milione a lire 20 milioni, per le comunicazioni  contenenti
          indicazioni  false,  se il fatto non costituisce reato piu'
          grave si applica l'arresto fino a tre anni.
          Per  la  violazione dell'obbligo di (illeggibile) comma del
          precedente art. 5,  si  applicano  le  pene  stabilite  nel
          secondo comma dell'art.  2630 del codice civile".
          Nota all'art. 30, comma 7:
          -  Si  riporta il testo dell'art. 195 del testo unico delle
          disposizioni legislative in materia postale, di  bancoposta
          e  di  telecomunicazioni,  approvato con D.P.R. n. 156/1973
          come sostituito dall'art. 45 della legge n. 103/1975;
          "Art. 195 (Impianto ed esercizio di telecomunicazioni senza
          concessione Sanzioni). Chiunque stabilisce od  esercita  un
          impianto  di telecomunicazioni senza aver prima ottenuto la
          relativa concessione, o l'autorizzazione di cui al  secondo
          comma  del  precedente  art.  194,  e' punito, salvo che il
          fatto costituisca reato punibile con pena piu' grave;
          1)  con l'ammenda da L. 10.000 a L. 100.000 se il fatto non
          si riferisce ad impianti radioelettrici;
          2)  con  l'arresto  da tre a sei mesi e con l'ammenda da L.
          20.000  a  L.   200.000  se  il  fatto  riguarda   impianti
          radioelettrici.
          Il  contravventore e' tenuto, in ogni caso, al pagamento di
          una somma pari al doppio dei canoni previsti  per  ciascuno
          dei collegamenti abusivamente realizzati, per il periodo di
          esercizio abusivo accertato, e comunque per un periodo  non
          inferiore ad un trimestre.
          Non  si tiene conto, nella determinazione del canone, delle
          agevolazioni previste a favore di determinate categorie  di
          utenti.
          Indipendentemente   dall'azione  penale,  l'amministrazione
          puo' provvedere direttamente, a  spese  del  possessore,  a
          suggellare   o  rimuovere  l'impianto  ritenuto  abusivo  a
          sequestrare gli apparecchi.
          Ai   fini   delle   disposizioni   del  presente  articolo,
          costituiscono   impianti   radioelettrici   anche    quelli
          trasmittenti  o  ripetitori,  sia  attivi  che passivi, per
          radioaudizione  o  televisione,  nonche'  gli  impianti  di
          distribuzione  di  programmi sonori o visivi realizzati via
          cavo o con qualunque altro mezzo".