Art. 11. 
  1. La lettera g) del  comma  2  dell'articolo  380  del  codice  di
procedura penale e' sostituita dalla seguente: 
   " g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello  Stato,
messa in vendita, cessione, detenzione e porto in  luogo  pubblico  o
aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti  di  esse,
di esplosivi, di armi clandestine nonche'  di  piu'  armi  comuni  da
sparo escluso quelle previste dall'articolo  2,  comma  terzo,  della
legge 18 aprile 1975, n. 110;".