Art. 11. 1. La lettera g) del comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale e' sostituita dalla seguente: " g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonche' di piu' armi comuni da sparo escluso quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;".