Art. 17. 1. L'articolo 267 del codice di procedura penale e' cosi' modificato: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266. L'autorizzazione e' data con decreto motivato quando l'intercettazione e' necessaria per lo svolgimento delle indagini in relazione a un reato in ordine al quale sussistono sufficienti indizi."; b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le modalita' e la durata delle operazioni. Tale durata non puo' superare i quaranta giorni, ma puo' essere prorogata dal giudice con decreto motivato per periodi successivi di venti giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1. Nei casi di urgenza, alla proroga provvede direttamente il pubblico ministero; in tal caso si osservano le disposizioni del comma 2.".