Art. 17. 
  1.  L'articolo  267  del  codice  di  procedura  penale  e'   cosi'
modificato: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  "1. Il pubblico ministero  richiede  al  giudice  per  le  indagini
preliminari  l'autorizzazione  a  disporre  le  operazioni   previste
dall'articolo 266. L'autorizzazione  e'  data  con  decreto  motivato
quando l'intercettazione  e'  necessaria  per  lo  svolgimento  delle
indagini in relazione a  un  reato  in  ordine  al  quale  sussistono
sufficienti indizi."; 
    b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  "3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione
indica le modalita' e la durata delle  operazioni.  Tale  durata  non
puo' superare i quaranta giorni, ma puo' essere prorogata dal giudice
con decreto motivato per periodi successivi di venti giorni,  qualora
permangano i presupposti indicati nel comma 1. Nei casi  di  urgenza,
alla proroga provvede direttamente il pubblico ministero; in tal caso
si osservano le disposizioni del comma 2.".