Art. 18. 
  1. Per l'espletamento delle procedure relative ad appalti di  opere
pubbliche le province, i comuni, i rispettivi consorzi, le unioni  di
comuni e  le  comunita'  montane,  fermi  restando  i  compiti  e  le
responsabilita' stabiliti in materia dalla legge 8  giugno  1990,  n.
142, possono avvalersi di un'apposita unita' specializzata  istituita
dal presidente della giunta  regionale  presso  ciascun  ufficio  del
genio civile e diretta da un funzionario di questo ufficio. 
  2. Il competente  provveditorato  regionale  alle  opere  pubbliche
nonche' l'Agenzia per  lo  sviluppo  del  Mezzogiorno  forniscono  la
necessaria assistenza tecnica.