Art. 18. 1. Per l'espletamento delle procedure relative ad appalti di opere pubbliche le province, i comuni, i rispettivi consorzi, le unioni di comuni e le comunita' montane, fermi restando i compiti e le responsabilita' stabiliti in materia dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, possono avvalersi di un'apposita unita' specializzata istituita dal presidente della giunta regionale presso ciascun ufficio del genio civile e diretta da un funzionario di questo ufficio. 2. Il competente provveditorato regionale alle opere pubbliche nonche' l'Agenzia per lo sviluppo del Mezzogiorno forniscono la necessaria assistenza tecnica.