Art. 19. 1. Fermo restando quanto stabilito dagli articoli 41 e seguenti della legge 8 giugno 1990, n. 142, il comitato regionale di controllo procede al riesame degli atti deliberativi indicati nell'articolo 45 della medesima legge, ancorche' divenuti esecutivi, quando il prefetto ne faccia motivata richiesta; in sede di riesame il comitato si pronuncia anche sugli eventuali vizi di eccesso di potere rilevati e, nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, e' tenuto ad inviare al prefetto copia della decisione adottata. 2. Ai fini indicati nel comma 1 il prefetto acquisisce gli atti deliberativi ed ogni altra documentazione ad essi attinente presso le amministrazioni e gli organi competenti, che sono tenuti a rilasciarne copia.