Art. 19. 
  1. Fermo restando quanto stabilito dagli  articoli  41  e  seguenti
della legge 8 giugno 1990, n. 142, il comitato regionale di controllo
procede al riesame degli atti deliberativi indicati nell'articolo  45
della  medesima  legge,  ancorche'  divenuti  esecutivi,  quando   il
prefetto ne faccia motivata richiesta; in sede di riesame il comitato
si pronuncia anche sugli eventuali vizi di eccesso di potere rilevati
e, nel termine di trenta  giorni  dalla  data  di  ricevimento  della
richiesta, e' tenuto ad inviare al  prefetto  copia  della  decisione
adottata. 
  2. Ai fini indicati nel comma 1 il  prefetto  acquisisce  gli  atti
deliberativi ed ogni altra documentazione ad essi attinente presso le
amministrazioni  e  gli  organi  competenti,  che   sono   tenuti   a
rilasciarne copia.