Art. 21. 
  1. Gli enti pubblici comunque denominati, che gestiscono  forme  di
previdenza e di assistenza, sono tenuti ad utilizzare per il  periodo
1990-95 una somma, non superiore al  40%  dei  fondi  destinati  agli
investimenti immobiliari, per la costruzione e l'acquisto di immobili
a  destinazione  residenziale,  da  destinare  a  dipendenti  statali
trasferiti per esigenze di servizio, tenendo conto nella  costruzione
e nell'acquisto  di  immobili  della  intensita'  abitativa  e  della
consistenza degli uffici statali. 
  2. Entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, il Ministro del lavoro e della  previdenza  sociale
determina, con proprio decreto,  di  concerto  con  il  Ministro  del
tesoro, l'ammontare delle risorse da destinare agli interventi di cui
al comma 1.