Art. 3. 
  1. Per i reati commessi  anteriormente  alla  data  di  entrata  in
vigore della legge 26 giugno 1990, n. 162, i riferimenti  ai  delitti
di cui agli articoli 73, 74 e 80  del  testo  unico  delle  leggi  in
materia di  disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,
prevenzione,  cura   e   riabilitazione   dei   relativi   stati   di
tossicodipendenza,  approvato  con  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, contenuti  nel  presente  capo  si
intendono effettuati alle corrispondenti fattispecie della  legge  22
dicembre 1975, n. 685, nel testo vigente anteriormente alla  data  di
entrata in vigore della legge 26 giugno 1990, n. 162. 
  2. Le disposizioni del presente capo si applicano per un periodo di
cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del  presente
decreto; le stesse disposizioni non  si  applicano  ai  provvedimenti
gia' emessi alla data medesima.