Art. 3. 1. Per i reati commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 26 giugno 1990, n. 162, i riferimenti ai delitti di cui agli articoli 73, 74 e 80 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, contenuti nel presente capo si intendono effettuati alle corrispondenti fattispecie della legge 22 dicembre 1975, n. 685, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 26 giugno 1990, n. 162. 2. Le disposizioni del presente capo si applicano per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto; le stesse disposizioni non si applicano ai provvedimenti gia' emessi alla data medesima.