Art. 4. 
  1.  L'articolo  292  del  codice  di  procedura  penale  e'   cosi'
modificato: 
    a) nella lettera a) del comma 2 sono soppresse le parole: "e,  se
possibile, l'indicazione del  luogo  in  cui  probabilmente  egli  si
trova"; 
    b) la lettera e) del comma 2 e' sostituita dalla seguente: 
   " e) la data e la sottoscrizione del giudice;"; 
    c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  "2-bis.   L'ordinanza   contiene   altresi'    la    sottoscrizione
dell'ausiliario che assiste il giudice, il sigillo dell'ufficio e, se
possibile, l'indicazione del luogo  in  cui  probabilmente  si  trova
l'imputato.".