Art. 4. 1. L'articolo 292 del codice di procedura penale e' cosi' modificato: a) nella lettera a) del comma 2 sono soppresse le parole: "e, se possibile, l'indicazione del luogo in cui probabilmente egli si trova"; b) la lettera e) del comma 2 e' sostituita dalla seguente: " e) la data e la sottoscrizione del giudice;"; c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. L'ordinanza contiene altresi' la sottoscrizione dell'ausiliario che assiste il giudice, il sigillo dell'ufficio e, se possibile, l'indicazione del luogo in cui probabilmente si trova l'imputato.".